Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26821 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
OGGETTO:
compensi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per prestazioni giudiziali civili
RG. 4518/2020
C.C. 23-9-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 4518/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOME
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ricorrente
contro
COGNOME AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
contro
ricorrente, ricorrente in via incidentale avverso l ‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ depositata il 25-6-2019,
appello di RAGIONE_SOCIALE R.G. 597/2019, udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23-92025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 l’AVV_NOTAIO ha chiesto alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE la liquidazione del compenso per l’attività svolta a favore di NOME COGNOME nella causa di impugnazione di licenziamento ex artt. 4 e 24 legge 223/1991, in relazione al giudizio di appello avanti la Corte d’appello di Milano, al giudizio avanti la Corte di cassazione e al giudizio di rinvio avanti la Corte d’appello di Milano.
NOME COGNOME ha contestato la domanda, sostenendo che gli importi pagati di Euro 32.834,28 fossero congrui in relazione all’attività svolta.
L’ordinanza depositata il 25 -6-2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato che la causa di impugnazione di licenziamento aveva a oggetto problematiche di non trascurabile spessore, ma riferite a una procedura di non eccezionale difficoltà e complessità, in quanto riguardante solo undici dipendenti; ha dichiarato che le cause ex art. 18 st. lav., in quanto aventi a oggetto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, erano di valore indeterminabile e nella fattispecie, ai sensi del d.m. 55/2014, la causa era di valore indeterminabile di particolare importanza, ma non giustificava il ricorso agli importi tariffari massimi, da riservarsi alle controversie di speciale e notevole complessità, che non sussisteva nella fattispecie. Quindi, applicato il d.m. 140/2012 alla causa di appello, ha determinato i compensi medi per la fase di studio in Euro 1.440,00, per la fase introduttiva in Euro 720,00 e quella decisionale in Euro 1.800,00, aumentati del 60% per la particolare importanza secondo quanto consentito da quel decreto, che non conosceva gradazioni qualitative RAGIONE_SOCIALE‘indeterminabilità, per un totale di Euro 6.336,00. Applicato il d.m. 55/2014 al giudizio avanti la Cassazione, ha determinato i compensi medi per la fase di studio in Euro 4.725,00, per la fase introduttiva in Euro 3.105,00 e per la fase decisionale in Euro 2.430,00, per il totale di Euro 10.675,00 comprensivo di Euro 415,00 all’AVV_NOTAIO . Al giudizio di rinvio, applicato il d.m. 55/2014, ha determinato i compensi medi per la fase di studio in Euro 4.180,00, per la fase introduttiva in Euro 2.430,00 e la fase decisionale in Euro 6.950,00 , per l’importo complessivo di Euro 13.560,00. Calcolati altresì le spese generali, il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di viaggio, il c.p.a. e l’iva, il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di opinamento RAGIONE_SOCIALEa parcella, sottratto l’importo pagato, ha quantif icato in Euro 19.507,00
l’importo residuo spettante all’AVV_NOTAIO , senza interessi non richiesti. Ha rigettato le deduzioni del convenuto, in quanto la questione relativa alle voci stipendiali trascurate dal difensore era irrilevante, non vi era questione sul pregiudizio psicofisico subito dal lavoratore, in quanto il danno conseguente al licenziamento era stabilito in via onnicomprensiva dall’art. 18 st. lav. e non si intendeva quale conseguenza dannosa potesse avere provocato al cliente la mancata redazione del preventivo RAGIONE_SOCIALEe spese legali.
2. Avverso l’ordinanza AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso, nel quale a sua volta ha proposto due motivi di ricorso incidentale.
NOME COGNOME ha replicato al ricorso incidentale con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio il ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 23-9-2025 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è intitolato ‘ violazione di legge con riferimento all’articolo 9, 4° comma, L.27/2012, all’articolo 13, 5° comma, legge 31-122012 n. 247, nonché all’articolo 1, 6° comma del D.M. n. 140 del 2012 nella parte in cui non v’è stata valutazione negativa entro la misura rite nuta di giustizia circa l’ammontare dei compensi spettanti all’AVV_NOTAIO per la fase svoltasi innanzi alla Corte di appello di Milano (RG n. 2065/2011) sotto la vigenza del D.M. n. 140/2012 per assenza del preventivo di spesa’. Il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’art. 1 co. 6 d.m. 140/2012 imponeva un ‘obbligatoria riduzione del compenso in caso di mancanza di prova del preventivo di massima, in quanto la
disposizione sanzionava con una valutazione negativa le condotte omissive che impedissero al cliente di essere informato su ll’ammontare dei costi del contenzioso prima di affrontarlo, quale estrinsecazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il motivo è infondato.
L’art. 1 co.6 d.m. 20 luglio 2012 n. 140 dispone testualmente: ‘L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso’.
L’art. 9 co.4 terzo periodo d.l. 1/2012 conv. con mod. dalla legge 27/2012, laddove prevede: ‘In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza RAGIONE_SOCIALE‘opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi’ è stato introdotto dalla legge di conversione n.27/2012 ed è in vigore dal 25-3-2012. Quindi, considerato che la causa avanti alla Corte d’appello di Milano, indicata dall’ordinanza impugnata avente R.G. 2065/2011, era stata instaurata nel 2011, allorché è stato conferito l’incarico all’AVV_NOTAIO (momento con riguardo al quale si pone la questione RAGIONE_SOCIALEa redazione del preventivo, come confermato dallo stesso art. 9 co. 4, laddove dispone che il compenso è pattuito al momento del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico) , la previsione RAGIONE_SOCIALEa redazione del preventivo non era neppure vigente.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 1 co.6 d.m. 140/2012 non prevedeva una obbligatoria riduzione del compenso in caso di mancanza del preventivo, in quanto individuava nella mancata redazione del preventivo un ‘elemento di valutazione negativa’, e perciò un dato che spettava al giudicante in fase di
liquidazione dei compensi prendere in esame e anche eventualmente valutare negativamente . Nella fattispecie la Corte d’appello ha eseguito questa valutazione, in quanto ha dato atto che non vi erano state conseguenze dannose derivate dalla mancata redazione del preventivo; quindi ha espresso il concetto secondo il quale non vi erano i presupposti per la valutazione negativa sulla condotta RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che incidesse sulla determinazione dei compensi.
Non hanno rilievo in questa sede neppure le doglianze del ricorrente in ordine al fatto che sia stato applicato lo scaglione medio con un ‘immotivato aumento’ del 60%, perché la Corte d’appello ha esposto la ragione per la quale ha eseguito tale aumento, finalizzato a calibrare i compensi al valore indeterminato RAGIONE_SOCIALEa causa, come era consentito dalla Tabella A di cui al d.m. 140/2012.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione di legge ex articolo 360, I comma, n. 3, c.p.c. Error in procedendo con riferimento all’art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e anche ex articolo 360, I comma, n. 4 nella parte in cui non sono stati ridotti nella misura ritenuta di giustizia i compensi in ragione del modesto pregio RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, e RAGIONE_SOCIALE‘incontrovertibilità RAGIONE_SOCIALE‘esegesi giurisprudenziale nella materia trattata con conseguente parte motiva affetta da contrasto irriducibile tra afferma zioni inconciliabili’; il ricorrente evidenzia che l’ordinanza ha liquidato i compensi nei parametri medi, giustificando tale scelta sulla base del rilievo che la controversia rientrava nel novero RAGIONE_SOCIALEe ‘problematiche di non trascurabile spessore’ e di seguito, con motivazione i llogica, ha ritenuto che la pratica non fosse ‘di eccezionale difficoltà e complessità”; sostiene che l’incongruenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione sia aumentata laddove la Corte d’appello ha rilevato la ‘macroscopica violazione datoriale RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contestualità tra recesso e comunicazioni alle organizzazioni sindacali, che, se valutato non con la
dovuta gravità e attenzione da parte dei primi Giudici di merito, non è sfuggito al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, la quale, sulla sola base di esso, ha liquidato le precedenti sentenze con breve motivazione richiamante la propria consolidata giurisprud enza sul punto’. Quindi sostiene che la non particolare difficoltà RAGIONE_SOCIALEa questione trattata imponeva una generale riduzione dei compensi.
Il motivo è infondato.
Non sussiste nell’ordinanza impugnata alcuna insanabile contraddizione RAGIONE_SOCIALEa motivazione tale da determinare violazione del minimo costituzionale sindacabile in questa sede (Cass. Sez. U 7-42014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte), perché la motivazione è pienamente coerente. Infatti, in primo luogo l’ordinanza ha espresso il concetto che la causa non era di trascurabile rilievo, in quanto involgeva le questioni RAGIONE_SOCIALE ‘impugnativa di licenziamento per motivi inerenti all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa ; ha dichiarato che la causa era di valore indeterminabile, di particolare importanza secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014, ma tale da non giustificare il ricorso agli importi tariffari massimi, da riservare alle controversie di speciale e notevole complessità che comportassero una attività difensiva particolarmente intensa e diCOGNOME, quale non era stata quella in esame. La successiva considerazione, secondo la quale la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza di appello richiamando la propria giurisprudenza sul punto è stata svolta dall’ordinanza al fine di escludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE importi tariffari massimi RAGIONE_SOCIALEo scaglione RAGIONE_SOCIALEe cause di valore indeterminabile di particolare importanza e non, come sostiene il ricorrente, per riconoscere una semplicità RAGIONE_SOCIALEe questioni che prima era stata negata. Quindi, la valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ordinanza impugnata è stata del tutto coerente, nel senso di ritenere una complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni che
giustificava l’applicazione RAGIONE_SOCIALE importi medi RAGIONE_SOCIALEo scaglione per la causa di valore indeterminabile di particolare importanza, e perciò ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 co.7 d.m. 55/2014 per le cause di valore da Euro 260.000,00 fino a Euro 520.000,00 con esclusione dei presupposti per l’applicazione dei valori massimi RAGIONE_SOCIALEo scaglione. La valutazione, in quanto involgente l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito sulla complessità e l’importanza RAGIONE_SOCIALEa causa e risultando svolta in termini immuni da vizi logici e giuridici, rimane estranea a ogni sindacato in questa sede.
3.Il primo motivo di ricorso incidentale è intitolato ‘ violazione di legge con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 9, 4 comma e 13 comma 5 l. 247/2012 in relazione agli artt. 2233 c.c. e al D.M. n. 55 del 2014’; con esso il ricorrente incidentale evidenzia che, come ritenuto dall’ordinanza impugnata, i massimi tariffari debbano essere applicati alle ‘controversie di speciale e notevole complessità che abbiano comportato un’attività difensiva particolarmente intensa e di COGNOME; sostiene che tali devono considerarsi i gradi di giudizio dei quali si discute, in quanto i giudici di merito avevano continuato a dissentire dall’indirizzo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità e tale dissenso aveva trovato avvallo anche nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale presso la Corte di Cassazione; di seguito esegue una serie di argomentazioni, riferite all’attività svolta, allo spessore dei problemi, all’impegno del difensore, volte a sostenere che i compensi dovessero essere parametrati agli importi massimi RAGIONE_SOCIALEo scaglione.
Il motivo è inammissibile, dovendosi considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa;
l’allegazione di una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340 Rv. 652549-02, Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-03, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425-01). Nella fattispecie nessuno RAGIONE_SOCIALE argomenti del ricorrente incidentale è volto a sostenere che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente interpretato le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa tariffa e in particolare abbia erroneamente individuato i criteri ai quali fare riferimento per riconoscere i compensi nei massimi tabellari; tutti gli argomenti, seppure sotto lo schermo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, sono finalizzati a sostenere che sussistessero i presupposti per applicare i massimi tabellari e perciò sono volti a sostenere esclusivamente l’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta.
4.Il secondo motivo di ricorso incidentale è intitolato ‘ violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. (e altresì all’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360) in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 stesso codice’ e con esso il ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame di fatto decisivo in punto di criteri di liquidazione, che l’AVV_NOTAIO aveva dedotto in giudizio e quindi erano stati oggetto di discussione tra le parti; ciò in relazione al fatto che il problema del riconoscimento dei massimi tariffari era stato oggetto di precedente valutazione, in sede di opinamento RAGIONE_SOCIALEa parcella da parte del RAGIONE_SOCIALE , per cui l’ordinanza non avrebbe potuto non confrontarsi con tale parere.
Questo motivo è inammissibile sotto due distinti profili.
In primo luogo, il parere del RAGIONE_SOCIALE, per la parte trascritta nel controricorso, dichiara di riconoscere alla causa di valore indeterminabile lo scaglione massimo come compreso tra Euro
260.000,00 ed Euro 520.000,00, senza ulteriore maggiorazione. Quindi, neppure si intende in quali termini sia stata svolta la doglianza, in quanto è stato quello lo scaglione applicato dalla Corte d’appello.
Inoltre, e in via anche assorbente rispetto a tutte gli argomenti che il ricorrente incidentale abbia inteso addurre sulla questione, si esclude che il parere del RAGIONE_SOCIALE potesse costituire fatto decisivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. del quale il ricorrente possa lamentare l’omesso esame. Infatti, fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è esclusivamente il fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia (Cass. Sez. 2 6-2-2025 n. 2961 Rv. 673975-01, Cass. Sez. 2 20-62024 n. 17005 Rv. 671706-01, Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01). Tale carattere non può avere il parere di congruità espresso dal RAGIONE_SOCIALE, essendo acquisito che in materia di li quidazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO il giudice non è vincolato dal parere di congruità (Cass. 6-2 15-1-2018 n. 712 Rv. 647975-01, Cass. Sez. 1 18-5-2005 n. 10428 Rv. 58404601, Cass. Sez. 2 20-9-2002 n. 13743 Rv. 557469-01).
In conclusione sono integralmente rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale e, stante la reciproca soccombenza, sono compensate le spese del giudizio di legittimità.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso principale e del ricorso incidentale , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co . 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e il ricorso incidentale ai sensi del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di cassazione il 23-9-2025
Il Presidente
NOME COGNOME