Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 34892 – 2019 proposto da:
avv. COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente e intimato incidentale –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in Rovereto, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 174/2019 del TRIBUNALE DI ROVERETO, pubblicata il 4/7/2019 e notificata in data 3/9/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria della parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 31 gennaio 2018, NOME COGNOME propose appello avverso la sentenza n.108/2017 del Giudice di pace di Rovereto, con cui era stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.772,83, oltre interessi, in favore dell’avvocato NOME COGNOME a titolo di competenze professionali per l’attività stragiudiziale da lui svolta in suo favore presso una compagnia assicurativa.
Con sentenza n. 174/2019, il Tribunale di Rovereto, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha ricalcolato l’ importo dovuto in complessivi Euro 535.86, di cui Euro 458,00 per compenso, oltre le spese generali nella misura del 12,50% e gli importi dovuti per la cassa avvocati nella misura del 4%: ha ritenuto, infatti, che regolasse la fattispecie, ratione temporis , il d.m. n. 127/2004 invece del successivo d.m. 140 del 2012, come applicato dal Giudice di pace, perché la prestazione dell’avvocato si è esaurita nel vigore del precedente tariff ario, con l’emissione del preavviso di parcella, in data 14 agosto 2012; ha, quindi, escluso dal compenso richiesto dell’appellato alcune voci, dettagliatamente indicate, per difetto di prova della corrispondente prestazione.
Avverso questa sentenza l’avvocato COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; avverso il ricorso incidentale l’avv. COGNOME non ha svolto ulteriori difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’avvocato COGNOME ha denunciato la violazione del combinato disposto degli articoli 2230, 2233 e 2697 cod.
civ. e del d.m. 140 del 2012, in riferimento ai numeri 3 e 5 del comma primo dell’articolo 360 cod. proc. civ.: il Tribunale di Rovereto avrebbe erroneamente quantificato e liquidato il compenso a lui dovuto, individuando erroneamente la tariffa applicabile, violando l’interpretazione consolidata secondo cui i parametri vigenti al tempo della liquidazione giudiziale sono applicabili anche alle prestazioni rese nel vigore di precedenti tariffe.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha prospettato, in riferimento ai numeri 3 e 5 del comma primo dell’articolo 360 cod. proc. civ., la violazione del d.m. 127 del 2004 e del d.l. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», perché il Tribunale non avrebbe considerato l’accordo in deroga, sostanzialmente tacito, intervenuto con l’assistita COGNOME non immediatamente oppostasi al pagamento dei compensi nella misura richiesta con la nota spese.
1.3. Col terzo motivo pure articolato in riferimento ai numeri 3 e 5 , l’avvocato ha lamentato la violazione dell’articolo 2233 cod. civ. perché la liquidazione del compenso, nella specie di soli euro 535,86, non può avvenire per somme simboliche, svilenti, per il loro importo, del ruolo di difensore; ha aggiunto che, nella specie, la liquidazione risulterebbe pure contraria ad accordi «per anni non contestati dal cliente»(così in ricorso).
1.4. Infine, con il quarto motivo, ancora una volta articolato in riferimento ai numeri 3 e 5, è stata sostenuta la violazione degli articoli 91 e 92 per avere la Corte d’Appello compensato alle spese del doppio grado in ragione di una reciproca soccombenza in realtà inesistente.
2. I primi tre motivi di ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati. Il Tribunale, in grado di appello, accogliendo il motivo di impugnazione relativo all’importo liquidato, ha rimarcato che la prestazione professionale si è conclusa prima del 14/8/2012, data in cui è stato emesso il preavviso di parcella; ha, in conseguenza, ritenuto applicabile il d.m. 127 del 2004 perché l’attività evidentemente già conclusasi alla data di presentazione della nota spese -era perciò già interamente esaurita prima dell’entrata in vigore del d.m. 140/2012, avvenuta in data 28 agosto 2012.
Il Tribunale ha poi proceduto alla riduzione di specifiche voci che ha ritenuto non dovute rispetto all’attività pr estata la cui prova, evidentemente, incombeva sull’avvocato attore.
Nella sentenza impugnata, pertanto, risulta correttamente osservato un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita, deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, non i parametri sopravvenuti ai sensi dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 ( ex multis , in materia di liquidazione di spese processuali, Sez. 2 n. 30529 del 19/12/2017).
Il ricorrente ha, invero, formulato motivi del tutto inconferenti rispetto alla motivazione della decisione impugnata: ha, infatti, dedotto un accordo tacito in deroga che non risulta dalla sentenza, senza riportarci quando ne avrebbe dedotto l’avvenuta conclusione nel giudizio di merito, né quando avrebbe devoluto la circostanza al Giudice dell’impugnazione; in conseguenza, questa Corte non può neppure valutare se e come questo fatto avrebbe potuto fondare una diversa decisione.
L’avvocato ha contestato, infine, la legittimità della riduzione degli importi, come operata dal Tribunale, in riferimento al limite posto l’art. 2233 , secondo comma, cod. civ., secondo cui «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione». Ebbene, la asserita violazione della norma non sussiste, perché la liquidazione della minor somma è stata operata comunque, per le attività stragiudiziali di cui è stata riscontrata la prova dell’espletamento, in applicazione dei parametri medi; la quantificazione finale in misura ridotta rispetto al preavviso di parcella risulta, pertanto, soltanto dall’ espunzione delle voci di compenso ritenute non spettanti per difetto di prova della corrispondente prestazione.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME ha denunciato, in riferimento ai n. 3 e 5 del comma primo dell’articolo 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per non aver statuito in merito al richiesto rimborso di quanto versato all’avvocato COGNOME in esecuzione della sentenza di primo grado; sul punto, la ricorrente incidentale ha riportato nell’argomentazione della censura di aver chiesto nell’atto di appello pure allegato in copia -la restituzione delle somme versate eventualmente risultanti eccedenti dall’accoglimento dell’impugnazione.
Sul punto, in decisione, il Tribunale non ha né riportato questa domanda di rimborso, né statuito sulla sua ammissibilità e fondatezza, sicché limitatamente a questo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata.
Dall’accoglimento del ricorso incidentale deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del quarto motivo di ricorso principale, concernente la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado in ragione di una reciproca soccombenza in realtà insussistente;
decidendo in rinvio, infatti, il Tribunale provvederà a nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di merito.
5. Il ricorso incidentale è, perciò accolto, mentre sono respinti i primi tre motivi di ricorso principale ed è assorbito il quarto motivo; nei limiti dell’accoglimento la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Rovereto in diversa persona fisica, perché esamini l’ammissibilità e la fondatezza della domanda di rimborso di quanto versato da NOME COGNOME all’avvocato COGNOME in esecuzione della sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto alla liquidazione operata in secondo grado.
Statuendo in rinvio, il Tribunale deciderà anche sulle spese di legittimità, tenuta presente la rinuncia al patrocinio a carico dello Stato depositata dalla controricorrente dinnanzi a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettati i primi tre motivi di ricorso principale e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata nei limiti esposti in motivazione e rinvia al Tribunale di Rovereto in diversa persona fisica, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda