SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 781 2025 – N. R.G. 00002472 2024 DEL 28 04 2025 PUBBLICATA IL 28 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, all’udienza cartolare del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
Parte_1
difesa in proprio ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c.
Contro
Controparte_1
resistente, contumace causa trattenuta in decisione all’udienza del 17/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni ricorrente:
‘ si chiede che l’Ill.mo Signor Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE Voglia
In INDIRIZZO principale
Ed in riforma del decreto di pagamento indicato voglia, liquidare alla sottoscritta Avv. per le causali di cui in narrativa la somma di € 4.254,00 oltre maggiorazione 15% iva e cap  come  per  legge,  come  richiesto  nell’istanza  di  liquidazione  nel  procedimento  n.  748/2021 R.G.A. e n. 2472/2008 R.G.N.R. a carico del Sig. , o Pt_1 […] Parte_2
In via subordinata
Voglia  liquidare  alla  sottoscritta  Avv. per  le  causali  di  cui  in  narrativa  la maggiore somma di € 3.027,50 oltre maggiorazione 15% iva e cap come per legge, e/o comunque Parte_1
ricorrente quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o di ragione in misura comunque superiore a quanto  liquidato  nel  decreto  di  pagamento  impugnato  per  tutti  i  motivi  e  conteggi  di  cui  in narrativa,  per  l’attività  svolta  nel  procedimento  n.  748/2021  R.G.A.  e  n.  2472/2008  R.G.N.R.  a carico del Sig. , Parte_2
In ogni caso
Condannare le parti resistenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.’;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso avanzato in data 16/12/2024 ex art. 15 D.lgs 1.9.2011 n. 150 e artt.84, 170 D.P.R. n. 115/2002 l’avv. ha impugnato il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, Terza Sezione penale, depositato il 21/11/2024. Parte_1
La ricorrente espone di avere assistito, quale difensore di fiducia, il sig. in qualità di imputato nel processo penale di appello n. 2472/08 R.G.N.R. e n. 748/2021 R.G.App., per ben 11  capi d’imputazione  relativi a molteplici episodi di detenzione  e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avendo interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 189 del 14/12/2012. Parte_2
La stessa ricorrente deduce di aver presentato istanza di liquidazione alla Corte RAGIONE_SOCIALE, in qualità di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, nella quale chiedeva come compenso per la sua attività professionale la somma di euro 4.254,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge, importo ricavato dall’applicazione dei valori medi secondo i parametri del D.M. 10/03/2014 n. 55 e successive modifiche; tuttavia, la Corte, con decreto del 24/11/2024, ritenendo di dover applicare, invece, il Protocollo d’intesa del 25/07/2016 tra la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, liquidava i compensi nella misura di euro 1.130,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
La ricorrente impugnava pertanto detto provvedimento con la presente opposizione, censurando, con il primo motivo, la mancanza di motivazione, o meglio, la presenza di una motivazione solo apparente nella esplicitazione RAGIONE_SOCIALEe modalità del computo RAGIONE_SOCIALEe somme e ciò non rendeva possibile ricostruire con esattezza l’iter logico giuridico seguito dal giudice nel pervenire alla decisione, non essendo quindi stato spiegato il motivo per cui sono state liquidate somme modestissime e non adeguate all’attività defensionale svolta (ossia euro 180,00 per la fase di studio, euro 350,00 per la fase introduttiva ed euro 600,00 per la fase decisoria).
Con il secondo motivo, invece, lamentava la violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, ritenendo che il giudice erroneamente non avesse applicato i parametri vigenti al momento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei compensi (avendo fatto riferimento nel decreto alle ‘ tariffe professionali vigenti all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘effettuazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione’ , ) nonché l’erronea applicazione dei valori individuati dal protocollo del 25/7/2016, per cui era stato determinato un importo secondo i valori base RAGIONE_SOCIALEa ‘tabella A’ riferibile ai reati di competenza del Giudice Monocratico, per un solo capo d’imputazione, definiti in una sola udienza, senza l’applicazione di alcuna variabile in aumento di cui alla ‘tabella B’ del medesimo protocollo, come invece doveroso nel caso di specie.
La ricorrente, infine, contestava l’applicazione stessa del protocollo d’intesa del 25/07/2016, ritenendolo superato dalla legge 21 aprile 2023 n.49. Tale legge, intervenuta successivamente in materia di ‘equo compenso’ professionale, sanciva che lo stesso doveva essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa prestazione, nonché, per gli RAGIONE_SOCIALE, conforme ai compensi previsti dal D.M. Giustizia emanato in conformità alla legge forense (e quindi, al D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022).
La ricorrente pertanto ha concluso come meglio indicato in epigrafe.
2. La  notifica  del  ricorso  in  opposizione  e  del  decreto  di  fissazione  RAGIONE_SOCIALEa  prima  udienza  è  stata regolarmente effettuata ed il non si  è  costituito  in  giudizio,  rimanendo contumace. Controparte_1
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa c,d, ‘riforma Cartabia’ (d.lgs.. 10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall’art. 15 dec. lgs 150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc; conseguentemente con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato modificato l’art. 15 dec. lgs 150/11 nel senso che il ‘ rito sommario di cognizione ‘ ivi indicato è stato sostituito con ‘ il rito semplificato di cognizione ‘ di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all’esito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc.
Ciò nonostante, non è stata contestualmente modificata la competenza a provvedere sull’opposizione, che rimane dunque radicata a favore del ‘ capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario ‘, ossia in capo al sottoscritto Presidente di Sezione (delegato dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte).
La causa viene pertanto decisa con sentenza emessa  dal sottoscritto Presidente all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 17/04/2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla trattazione orale.
3. Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘avv.to è parzialmente fondato. Pt_1
In relazione al primo motivo di gravame, secondo quanto autorevolmente stabilito dalla Suprema Corte (cfr. Cass SSUU n° 22232/2016, conf. Cass. n. 13977/2019), la motivazione è solo apparente, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Tanto premesso, il motivo in esame è infondato.
Nel  caso  di  specie,  la  motivazione  dettata  dalla  Corte  di  Appello  a  fondamento  del  decreto opposto, sia pure sintetica e limitata al richiamo del D.M. 55/2014 e del Protocollo d’intesa, è tale da consentire di ricostruire  il  percorso  logico  seguito  dal  primo  Giudice,  che  nel  computo  RAGIONE_SOCIALEe somme si è, per l’appunto, avvalso dei parametri medi del suddetto Protocollo, rispetto al quale la menzione del D.M. Giustizia n. 55/14 risulta del tutto ultronea se non addirittura mero refuso.
Del resto, se anche si dovesse ritenere non esaustiva la motivazione esplicitata nel decreto opposto, ciò non determinerebbe la nullità del provvedimento, ben potendo la motivazione essere integrata in questa fase di impugnazione.
Quanto al secondo motivo di gravame, lo stesso è parzialmente fondato.
Va premesso come la contestazione sulla corretta applicazione temporale dei parametri del DM Giustizia  sia  del  tutto  irrilevante  rispetto  al decisum, dato  che  la  Corte  RAGIONE_SOCIALE,  pur  facendo  un richiamo ai suddetti parametri, se ne discosta palesemente nella liquidazione, applicando invece quelli convenzionati col Protocollo d’intesa.
Il  vero thema  decidendum RAGIONE_SOCIALEa  controversia,  quindi,  verterà  piuttosto  su  tre  questioni:  sulla legittimità  RAGIONE_SOCIALE‘applicazione  del  Protocollo,  sulla  correttezza  dei  calcoli  RAGIONE_SOCIALEe  somme  in  base  al medesimo Protocollo ed infine sulla congruità RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Per quanto concerne il primo aspetto, la ricorrente non ha esposto alcuna valida deduzione a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘erronea applicazione del Protocollo d’intesa, non potendosi certo sostenere la tesi invero neppure sostenuta expressis verbis -che esso, risalendo al 2016, sarebbe stato implicitamente abrogato dalla successiva entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 21 aprile 2023 n.49, la quale, nel definire ‘ l’equo compenso ‘ professionale come quello proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha fatto esplicito riferimento ai compensi previsti per gli RAGIONE_SOCIALE dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 31.12.2012, n. 247 (ossia il D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022).
Difatti, a prescindere dall’assorbente rilievo che detta legge non si applica al caso di specie (vedi infra ), la circostanza che essa abbia richiamato le tariffe professionali vigenti ratione temporis non esclude certo che possano essere validamente stipulati accordi tra uffici giudiziari e RAGIONE_SOCIALE per la determinazione pattizia e calmierata dei compensi spettanti ai difensori RAGIONE_SOCIALEe parti ammesse al PSS nel processo penale (nel caso di specie trattasi di un accordo siglato nel 2016 d’intesa tra la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la Procura Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Deve  quindi  ritenersi  che  parte  ricorrente  non  abbia  addotto  alcun  valido  motivo  per  spiegare perché la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare nel caso di specie il D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 147/2022) e non invece il Protocollo del 2016, ancora attualmente in vigore.
In  relazione  al  secondo  punto,  invece,  non  può  che  rilevarsi  l’errore  in  cui  è  incorso  il  Giudice RAGIONE_SOCIALE che, in sede di liquidazione, nell’applicare i parametri previsti dal predetto Protocollo, ha tenuto  conto  solo  dei  valori  ‘base’  RAGIONE_SOCIALEa  tabella  A,  senza  apportare  le  dovute  maggiorazioni previste dalla tabella B.
Infatti, i valori indicati nella tabella A, ed in particolare, l’importo complessivo di euro 1.130,00 (somma dei valori medi previsti per le tre fasi, già ridotti ex art. 106 bis T.U.S.G. ed ulteriormente ridotti in via convenzionale) sono da applicarsi ‘ai processi che riguardano … reati di competenza del  Giudice  monocratico,  con  un  solo  imputato,  senza  parte  civile,  che  non  richiedano  la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale e che sono definiti in una sola udienza. ‘
Lo  stesso  Protocollo  altresì  prevede  che  ai  valori  RAGIONE_SOCIALEa  tabella  A  si  applichino  le  ulteriori maggiorazioni RAGIONE_SOCIALEa tabella B, in presenza dei seguenti fattori:
1. Partecipazione  ad  ulteriori  udienze,  anche  di  mero  rinvio,  con  aumento  forfettario  per  ciascuna udienza oltre la prima di euro 200,00;
2. Presenza di almeno una parte civile con aumento forfettario di euro 200,00;
3. Processo con detenuto/detenuti con aumento forfettario di euro 200,00;
4. Indennità di trasferta con aumento forfettario di euro 100,00;
5. Rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale non esclusivamente documentale con aumento di euro 900;
6. Giudizi  con  più  di  5  capi  d’imputazione  con  aumento  pari  al  40%  da  calcolarsi  sull’importo risultante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE importi di cui alla tabella A;
7. Pluralità RAGIONE_SOCIALEe parti difese e/o pluralità RAGIONE_SOCIALEe parti in conflitto […];
8. Processi, riguardanti reati di competenza del Tribunale collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità, con aumento del 50% da calcolarsi sull’importo risultante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE importi di cui alla tabella A.
A tal riguardo è documentato dalla sentenza del Tribunale di Siena (doc. 1) e dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE (doc. 3) che il giudizio penale d’appello R.G.APP. 748/2021 nel quale l’avv. ha svolto l’attività di difensore del sig. , ammesso al PSS, ha riguardato undici capi d’imputazione, e che questi fossero relativi alla fattispecie di reato prevista ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 73 del D.P.R. 309/90, in parte anche aggravata dalla circostanza ex art. 80 RAGIONE_SOCIALEo stesso testo, materia rientrante nella competenza del Tribunale in composizione collegiale. Pt_1 Parte_2
Risultano, quindi, sussistenti le circostanze di cui ai punti 6 e 8 RAGIONE_SOCIALEa suddetta tabella B, per cui il Giudice  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto  sommare  all’importo  base  (euro  1.130)  rispettivamente  una maggiorazione del 40% (euro 452,00) e del 50% (euro 565,00), per un totale di euro 2.147,00.
Viceversa non è ritenuta dovuta l’indennità di trasferta, anch’essa richiesta dalla ricorrente, non potendosi riconoscere automaticamente la stessa solo perché non vi sia coincidenza tra il luogo di svolgimento del processo e la sede professionale del difensore, essendo invece necessaria la prova RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’udienza (ad esempio mediante produzione del verbale di udienza) e RAGIONE_SOCIALE‘effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza (Cass. n. 17898/2003; Cass. n. 22951/2016). Dalla documentazione allegata, invece, non è possibile né desumere né presumere ragionevolmente tali circostanze.
Va anche precisato che le fasi previste nel Protocollo sono solo tre (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) e manca quindi la fase di ‘ trattazione/istruttoria ‘ indicata nel DM 55/14, ma ciò si spiega agevolmente, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi il giudizio penale di appello si svolge senza alcuna rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria e comunque, in caso contrario, è prevista la specifica voce in aumento del compenso di cui al punto n. 5. Come pure la mancata previsione RAGIONE_SOCIALEa fase di trattazione è bilanciata dalla previsione, nel caso in cui il processo penale non si esaurisca nella prima udienza, RAGIONE_SOCIALEa specifica voce di aumento del compenso di cui al punto n. 1 per tutte le udienze successive, anche di mero rinvio.
In questo caso dagli atti allegati al ricorso in opposizione non emerge se il processo di appello si sia svolto in una o più udienze, al fine di poter applicare o meno l’aumento di cui al punto n. 1 RAGIONE_SOCIALEa tabella B del Protocollo.
Infine,  per  quanto  attiene  il  terzo  profilo,  nemmeno  si  ravvisa  la  dedotta  sproporzione  tra  il compenso  liquidato  nel  decreto  impugnato  e  la  quantità  e  qualità  del  lavoro  svolto,  e  quindi, conseguentemente,  la  asserita  incompatibilità  tra  la  legge  49/2023  sull’  ‘equo  compenso’  e  gli importi determinati con il Protocollo.
Infatti, pur essendo pacifico che l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa citata legge prevede che ‘ Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata ‘, e che sono tali quelle che prevedono ‘ un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247,’ la norma in esame non trova applicazione al caso di specie: infatti, come stabilito dall’art. 2 (rubricato ‘ ambito di applicazione ‘), la legge in questione si applica solo relativamente ad ‘ attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché RAGIONE_SOCIALEe loro società controllate, RAGIONE_SOCIALEe loro mandatarie e RAGIONE_SOCIALEe imprese che nell’anno precedente al conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro ‘.
In definitiva si ritiene che l’ammontare di euro 2.147,00 (determinato dalla somma di euro 180 per la fase di studio, euro 350 per la fase introduttiva, euro 600 per la fase decisoria, euro 452 per la maggiorazione del 40% relativa ai plurimi capi d’imputazione e euro 565 per l’aumento del 50% dovuto  alla  competenza  del  Tribunale  in  composizione  collegiale),  determinato  sulla  base  RAGIONE_SOCIALEa corretta applicazione del Protocollo 2016, sia congruo ed equo.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere riformato come indicato in dispositivo.
4. Le spese del presente giudizio sono poste a carico del , poiché, pur non essendo stato accolto integralmente il ricorso, la ricorrente va considerata pur sempre la parte vittoriosa ed è principio pacifico che la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare le ipotesi di compensazione (per ultima ordinanza n.8273/24 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione). Le stesse, quindi, si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. 10/03/2014 n. 55 così come modificato dal DM 147/22 in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa causa (nello scaglione tra € 1.100 e € 5.200), esclusa la fase istruttoria perché non espletata e ridotta quella decisoria perché realizzata a mezzo di note scritte. CP_1
PQM
Il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ed in riforma del decreto impugnato emesso dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, Terza Sezione penale il 21/11/2024, così decide:
liquida  in  favore  RAGIONE_SOCIALE‘avv.to in  relazione  alle  prestazioni  professionali  rese  in favore  di nel  procedimento  penale  di  appello  n.  2472/2008  R.G.N.R.  e  n. 748/2021 R.G.App., la somma di euro 2.147,00, oltre a spese forfettarie del 15%, oltre IVA e CAP come per legge. Parte_1 Parte_2
Condanna il al  pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente giudizio sostenute  dalla  ricorrente,  che  liquida  nella  complessiva  somma  di  euro  750,00,  oltre  spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge. Controparte_1
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 28.4.25
Il Presidente di Sezione delegato
Dott.ssa NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del  presente  provvedimento,  al  di  fuori  RAGIONE_SOCIALE‘ambito  strettamente  processuale,  è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.