Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22768 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 22768 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6563/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 2988, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 7010/2018 depositata il 24/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 24 gennaio 2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto con cui il medesimo ufficio aveva liquidato in € 400 il compenso dovuto al predetto difensore in relazione all’assistenza prestata in favore di NOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato riguardo ad un procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale.
L’ordinanza ha rilevato che, secondo il Protocollo d’Intesa per la liquidazione standardizzata dei compensi elaborato dal RAGIONE_SOCIALE l’8 maggio 2017, il compenso medio per i procedimenti in materia di protezione internazionale ammontava ad € 1.200,00, parametro da ridurre della metà ex art. 130 DPR n. 115/2002 e che il G.I. aveva ulteriormente ridotto, nei limiti previsti dall’art. 4 comma 1° D.M. 55/2014, fornendo adeguata motivazione in rapporto all’attività svolta ed alla soccombenza conseguitane.
Ricorre per la cassazione di detta decisione il COGNOME, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.
In prossimità dell’adunanza camerale della sesta sezione (sottosezione seconda), il ricorrente ha depositato memoria unitamente ad un atto di costituzione di nuovo difensore, dichiarando di volersi difendere in proprio in sostituzione del procuratore originariamente nominato nel ricorso in Cassazione.
Con ordinanza n. 1924, depositata il 28 gennaio 2021, questa Corte -in mancanza di evidenza decisoria -ha rimesso il procedimento all’udienza pubblica.
Il P.G., rappresentato dal sostituto COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 82 DPR n. 115/82, in relazione al D.M. n. 55/2014 per inosservanza delle tariffe professionali nella liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale abbia determinato il compenso da liquidare per l’intero giudizio di protezione internazionale sulla base di un protocollo di intesa, adottato dal RAGIONE_SOCIALE ma non ratificato dai vari uffici giudiziari, e non invece in conformità con quanto previsto dalla tariffa in vigore al momento della liquidazione.
1.1. Con il secondo motivo, sempre in relazione alla violazione dell’art. 82 DPR n. 115/82, il ricorrente assume che, sulla somma determinata dal predetto protocollo, già inferiore ai valori risultanti dalla tariffa in vigore, il giudice di merito abbia operato una doppia decurtazione del 50%, pervenendo in tal modo alla liquidazione di un importo eccessivamente ridotto.
I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché attengono sotto diversi rilievi al tema del valore giuridico da attribuire al protocollo d’intesa cui ha fatto riferimento il giudice di merito, anche con riguardo al profilo della sua effettiva vincolatività, nonché alla sua idoneità a derogare ai minimi tariffari. Le doglianze sono fondate.
2.1. Come già affermato da questa Corte, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso, essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (Sez. 2, n. 29184 del 20 ottobre 2023).
Va pertanto data continuità al principio per il quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, i Protocolli di intesa non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell’effettività retributiva dell’attività lavorativa.
Il decreto impugnato va dunque cassato, per quanto di ragione, ed il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Venezia, in diversa composizione, dovrà riesaminare l’opposizione del ricorrente, sulla scorta del principio sopra enunciato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, Tribunale di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2024, nella camera di consiglio