Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 600 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 600 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20457/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliato
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 4813/2023 depositata il 18/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Benevento di liquidazione dei compensi a lui dovuti quale difensore di due soggetti, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di cognizione in materia contrattuale, lamentando che: – gli era stato liquidato il compenso per la fase decisionale nel minimo tabellare; – nonostante egli avesse assunto la difesa di due persone, entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, non gli era stata riconosciuta la maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014; – non gli era stato riconosciuto il rimborso forfettario del 15% per le spese generali.
Nella resistenza dell’Amministrazione, con ordinanza n. cronol. 4813/2023 del 18.07.2023, il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso quanto al rimborso delle spese generali, rigettandolo nella restante parte.
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale sulla scorta di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Formulata proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto la decisione.
Fissata la trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del difensore.
L’eccezione è infondata.
Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del
corrispettivo, giacché l’ammissione al ‘ gratuito patrocinio ‘ , escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr.: Cass. n. 1539/2015; Cass. n. 11769/2020; Cass. n. 15699/2020).
Lo stesso dicasi con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione; in particolare, è stato affermato che nel procedimento di opposizione il difensore agisce in forza di un’autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, mentre il patrocinato non può considerarsi soccombente, né ha interesse a dolersi dell’esiguità RAGIONE_SOCIALE liquidazione (cfr.: Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 12320/2020).
2. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell’articolo 82 primo comma del d.P.R. n. 115/2002, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 3 e omesso esame ex articolo 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 RAGIONE_SOCIALE circostanza di avvenuto deposito di scritti conclusionali nel giudizio originario e mancata liquidazione delle conseguenti competenze professionali con falsa applicazione dell’articolo 130 del d.P.R. n. 115/2002.
In particolare, il ricorrente lamenta l’avvenuta liquidazione del compenso relativo alla fase decisionale nella misura minima tabellare, assumendo che ciò sia dovuto al fatto che il giudice del merito non avesse tenuto conto dell’avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALE comparsa conclusionale e RAGIONE_SOCIALE memoria di replica a seguito RAGIONE_SOCIALE prima assegnazione RAGIONE_SOCIALE causa a sentenza (la causa, infatti, era stata dapprima rimessa sul ruolo e, solo in un secondo momento, decisa ex art. 281sexies c.p.c.).
Il difensore, inoltre, sostiene che il Tribunale, « ritenendo falsamente applicabile l’articolo 130 del D.P.R. 115/2002 sul presupposto errato che non siano stati redatti gli scritti difensivi nella fase conclusionale del giudizio essendo l’ultima udienza stata fissata ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., violava l’articolo 82 primo comma del D.P.R. 115/2002 disapplicando il valore medio – alias il parametro di cui al DM » (cfr.: ricorso, a pagina 9).
Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del motivo, formulate dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Sul punto, in primo luogo, si osserva che, sebbene il ricorrente abbia menzionato, nell’epigrafe dei singoli motivi, plurime causali di impugnazione ex art. 360, primo comma, c.p.c., ciò non determina l’inammissibilità del ricorso, qualora, come nella specie, le singole doglianze possano essere ben identificate ed isolate allo scopo del loro separato esame; infatti, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve ritenersi sufficiente che la formulazione di ciascun motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 9100/2015; Cass. n. 39169/2021).
In secondo luogo, a seguito dell’entrata in vigore del quarto comma dell’art. 360 c.p.c., introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il quale estende anche ai provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del medesimo art. 360 c.p.c., è consentito di dedurre con il ricorso straordinario anche il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 20078/2011; Cass., Sez. Un., n. 67/2016), sicché anche la seconda eccezione di inammissibilità del motivo in esame deve essere disattesa.
Infine, le censure sollevate dalla parte rientrano nel disposto dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c. e non richiedono a questa Corte di formulare un nuovo apprezzamento di fatto.
Il motivo è, tuttavia, infondato.
Al riguardo deve premettersi che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il
giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr.: Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 33642/2024).
Nella specie non risulta che il giudice del merito abbia liquidato somme non ricomprese tra i minimi ed i massimi di cui alla tabella ministeriale e nell’ordinanza impugnata si è dato atto espressamente RAGIONE_SOCIALE mancata violazione dei minimi tabellari, circostanza non contestata in questa sede. Considerato che la doglianza del ricorrente riguarda anche l’omessa considerazione di alcuni scritti difensivi da lui depositati nel giudizio di cui trattasi, deve osservarsi che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; in senso conforme, tra le altre, si vedano anche: Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).
Ebbene, il ricorrente non ha formulato alcuna deduzione specifica in ordine all’eventuale decisività RAGIONE_SOCIALE circostanza in questione.
Invero , diversamente da quanto da lui dedotto, nell’ordinanza impugnata non si fa riferimento alla mancata redazione di scritti difensivi nella fase conclusionale del giudizio, essendo stata solo menzionata l’avvenuta definizione dello stesso ex art. 281-sexies c.p.c.
Ancora, come sopra si è visto, non sussisteva in capo al Tribunale neppure un obbligo specifico di motivazione quanto all’utilizzo dell’importo tabellare minimo, nell’esercizio di un potere discrezionale non soggetto al sindacato di legittimità.
Va inoltre osservato che: il disposto dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui « gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti RAGIONE_SOCIALE metà » non ha nulla a che vedere con la circostanza di fatto che si assume non valutata, e la sua applicazione nella specie non risulta censurata per motivi diversi da quelli di cui sopra; quanto al disposto dell’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui gli importi liquidati non devono essere « superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale RAGIONE_SOCIALE persona difesa », la norma si limita semplicemente a fissare il limite massimo RAGIONE_SOCIALE liquidazione, di certo non vincolando il giudice ad utilizzare gli importi tabellari medi (cfr.: Cass. n. 26643/2011; Cass. n. 31404/2019); -in concreto, a parte la questione dell’omessa considerazione dell’avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALE comparsa conclusionale e RAGIONE_SOCIALE memoria di replica, nessun’altra censura risulta sollevata dalla parte.
Non conduce a conclusioni diverse la circostanza, evidenziata dal ricorrente, concernente la difformità tra quanto liquidato dal giudice del merito ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 in favore dello Stato nella sentenza conclusiva del giudizio in cui è stata prestata l’opera professionale e
quanto invece liquidato al difensore ricorrente ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002.
Infatti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr.: Cass. n. 22017/2018; in senso conforme: Cass. n. 11590/2019; Cass. n. 34584/2021).
In ogni caso, il difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al ‘ gratuito patrocinio ‘ non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto emesso ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002 (cfr.: Cass. n. 19/2020; Cass. n. 34584/2021).
Ne deriva l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE violazione di legge e l’infondatezza del motivo anche con riferimento al profilo motivazionale del provvedimento impugnato.
Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione dell’articolo 4 II comma del d.m. n. 147/2022 e falsa applicazione dell’articolo 82 del d.P.R. 115/2002 e dell’articolo 4 I comma del d.m. n. 147/2022 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 3.
In concreto, il ricorrente lamenta che sia stata esclusa la maggiorazione prevista per la difesa di più parti sulla scorta di considerazioni giuridiche di cui assume l’erroneità.
Il giudice del merito, in particolare, dopo aver premesso « che i compensi dovuti al difensore per il gratuito patrocinio sono liquidati dall’autorità giudiziaria che, nella liquidazione degli onorari, non può fare riferimento anche ai criteri integrativi RAGIONE_SOCIALE tariffa, non essendo operante l’art. 4 comma 1 del DM 55/14, che consente di aumentare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, sia per l’espresso divieto di cui all’art. 82, sia perché la norma già contempla la natura dell’impegno come elemento da prendere in considerazione tra il valore minimo e il medio », ha così ulteriormente motivato la decisione sul punto: « Quanto all’aumento per la presenza di più parti, tale paramento può essere preso in considerazione (secondo la Suprema corte), dovendosi però tenere presente, per l’aumento percentuale, RAGIONE_SOCIALE concreta ‘incidenza degli rispetto alla posizione processuale RAGIONE_SOCIALE persona difesa. Nella specie, come evidenziato dal giudice estensore del provvedimento impugnato, dall’esame degli atti emerge che è stata considerata l’unicità dell’attività svolta, che ha avuto ad oggetto per entrambi gli assistiti le medesime questioni di fatto e di diritto ».
Sul punto, il ricorrente ha censurato entrambe le rationes decidendi , vale a dire il divieto di maggiorazione che si assume previsto dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e l’asserita insussistenza in concreto dei presupposti per la maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2022 (come nella specie), in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.08.2022, n. 147 (Cass. n. 10367/2024, che
tuttavia contiene un errore materiale nell’indicazione dell’anno di entrata in vigore del predetto d.m.).
Nella specie, invero, l’attività professionale del ricorrente si è completata oltre la data del 23.10.2022, essendo avvenute la discussione orale RAGIONE_SOCIALE causa e la decisione in data 22.12.2022 come esposto nel ricorso a pagina 4 e non contestato dalla controparte.
Quanto ai rapporti tra l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 ed i criteri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, deve rilevarsi che la prima delle norme sopra citate non contiene un divieto di tenere conto dell’aumento previsto dall’art. 4 d.m. n. 55/2014, ove quest’ultimo sia applicato su importi tabellari non superiori a quelli medi.
Ciò è coerente con il fatto che l’aumento previsto dal comma 2 dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 risponde all’intento di attribuire all’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale un unico compenso, ancorché maggiorato, e che, in assenza RAGIONE_SOCIALE norma in questione, al difensore avrebbe avuto diritto, in astratto, a un compenso distinto per ciascuna parte assistita.
Pertanto, le due norme non sono fra loro incompatibili (con riguardo alla norma analoga di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE tariffa penale di cui al d.m. n. 127/2004, si veda: Cass. n. 11204/2024).
Si nota, infine, che, nella formulazione dell’art. 4 in esame, l’identità di posizione processuale non è sinonimo di identità delle questioni, giuridiche e di fatto, affrontate. Invero, come affermato da questa Corte, per ‘parti aventi la stessa posizione processuale’ devono intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore, indipendentemente dall’identità o meno delle difese svolte (cfr.: Cass. n. 10367/2024; Cass. n. 15946/2024). Come ritenuto nei precedenti innanzi citati, ciò si desume dall’art. 4, comma 4, d.m. 55/14, il quale contempla l’ipotesi dell’avvocato che assista più parti, le quali abbiano sì la medesima posizione processuale, ma la cui difesa comporti l’esame di identiche questioni; da questa previsione, dunque, è lecito argomentare, a
contrario, che la ‘identità di posizione processuale’ di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 non coincide con l’identità di questioni da esaminare e decidere.
Alla luce di quanto precede l’ordinanza impugnata deve ritenersi illegittima nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la norma di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/14.
Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo -non condividendo il Collegio, in tale parte, la proposta di definizione – e disatteso per il resto.
Entro i suddetti limiti, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona del Presidente o di diverso magistrato designato, perché provveda al riesame dell’opposizione in applicazione dei principi suesposti, previ i necessari accertamenti in fatto.
Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il restante, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona del Presidente o di diverso magistrato designato, purché diverso da quello che ha deciso il provvedimento impugnato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME