Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29928 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29928 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26028/2018 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso il proprio studio, difeso da sé stesso e dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME ELEONORA
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5618/2018 depositata il 12/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’AVV_NOTAIO innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di NOME COGNOME, per ottenere il compenso per l’attività svolta in suo favore nell’ambito di un processo penale.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò la domanda.
AVV_NOTAIO propose appello, che venne dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma perché, ai sensi dell’art.14 D. Lgs 150/2011, il rimedio non era l’appello, ma il ricorso per cassazione
AVV_NOTAIO ricorre davanti a questa Corte sulla base di undici motivi.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.29 della L.794 del 1942 e dell’art.702 bis c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo erroneamente applicabile l’art.14 del D. Lgs 150/2011, che avrebbe ad oggetto la liquidazione delle competenze professionali svolte dall’avvocato nei giudizi civili.
Il motivo è fondato.
La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al D. Lgs n.150 del 2011, art.4 – applicabile alle sole controversie di cui della L. n.794 del 1942, art.28, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell’art. 14 cit. (Cass. Civ., Sez. 6-2, 11.3.2021, n.6817; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 19025 del 27/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 20293 del 14/10/2004).
Nel caso di specie, il Tribunale aveva deciso la causa in composizione monocratica secondo il rito ordinario, ex art.702 bis c.p.c., e, avverso detta ordinanza l’AVV_NOTAIO ha correttamente proposto appello.
Ne discende che la declaratoria di inammissibilità del gravame è erronea in diritto e le sottese questioni relative alla liquidazione dei compensi richiesti avrebbero dovuto essere affrontate nel merito.
La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione
Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con cui si censurano ulteriori profili riguardo al rito, nonché il merito della decisione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione