Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1470 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1470 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 16249/2023 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica Barcellona Pozzo di Gotto;
-intimati-
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto del 9 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha esposto che:
aveva assistito tale NOME COGNOME, persona offesa costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale e ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, con sentenza n. 1150, il cui dispositivo era stato letto l’11 novembre 2022, aveva condannato l’imputato, disponendo che pagasse le spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile, liquidate in € 1.000,00;
in seguito a successiva istanza, il medesimo Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione datato 27 gennaio 2023, liquidando € 1.000,00 , oltre accessori, in favore del difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
aveva proposto opposizione e il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rideterminato, con ordinanza del 9 maggio 2023, il compenso spettante in € 1.140,00, non riconoscendo alcun importo a titolo di onorario per la fase dell’opposizione .
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La P.A. intimata non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, in quanto il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto avrebbe erroneamente liquidato in suo favore la somma di € 1.140,00 in luogo di quella di € 1.197,00, a lui spettante ai sens i delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. n. 147 del 2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, a fronte di una decisione RAGIONE_SOCIALE controversia nella specie rilevante datata 11 novembre 2022.
La censura è fondata.
In effetti, l’11 novembre 2022 erano applicabili le tariffe ex d.m. n. 55 del 2014, nella versione integrata dal d.m. n. 147 del 2022.
Applicando i minimi previsti e tenendo conto delle voci riconosciute dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e RAGIONE_SOCIALE riduzione ex art. 106 bis d.P.R. n. 115 del 2002 (pure applicata in sede di opposizione e qui non contestata), al
ricorrente sarebbe spettata una somma di € 1.198,00, ridotti a € 1.197,00 in ragione dell’esplicita richiesta dell’istante.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il giudice dell’opposizione avrebbe errato nel dichiarare non dovuto e, comunque, compensati, ulteriori importi (oltre alle spese vive) in suo favore.
La censura è fondata.
Il principio di causalità, che regge la liquidazione delle spese in giudizio e in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte – riuscita vittoriosa – a adire il giudice per l’affermazione delle proprie ragioni ha portata generale. Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE normativa invocata, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiuto pienamente all’obbligo di coprire le spese legali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 4082 del 14 febbraio 2024), il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla ‘responsabilità delle parti per le spese’.
Priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudizio personalmente nei procedimenti di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 . Questa disposizione non vieta all’interessato di avvalersi di un difensore il quale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione.
Detta prescrizione, pertanto, non costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Il ricorso è accolto e l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto o ad altro Magistrato delegato, che deciderà la controversia nel merito e in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
« Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla ‘responsabilità delle parti per le spese ‘ »;
« La circostanza che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, di un proprio difensore e non agisca personalmente ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. in ipotesi di soccombenza RAGIONE_SOCIALE P.A. ».
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto o ad altro magistrato delegato, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE II Sezione Civile, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME