Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1693 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1693 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22534/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1824/2023 depositata il 03/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, difensore di NOME ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incolpato sia per l’illecito di guida senza patente sia per aver condotto un’auto che
avrebbe dovuto essere sottoposta a revisione, con conseguente fermo amministrativo, aveva chiesto al Giudice di Pace di Modena la liquidazione del compenso. Questa gli era stata negata per mancanza di certificazione del reddito relativo al 2021, che aveva determinato la revoca del beneficio. Proposta opposizione, con integrazione documentale, il Tribunale di Modena aveva rilevato che il Giudice di Pace avrebbe dovuto chiedere l’integrazione RAGIONE_SOCIALE documentazione ritenuta insufficiente ed effettivamente tale (trattandosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione per i redditi del 2021, dato che l’art.76 DPR n.115/2002 fa riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF ‘risultante dall’ultima dichiarazione’) e che la produzione integrativa (CU NUMERO_DOCUMENTO per i redditi del 2021) effettuata in sede di opposizione era da ritenere ammissibile ed adeguata; aveva liquidato quindi il compenso individuando il valore RAGIONE_SOCIALE controversia in base al minimo RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata per la violazione contestata, come fissa ta in € 2.257,00 dal GdP -che aveva rigettato l’opposizione <> (cfr. la sentenza impugnata, a pag.4)-, secondo lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, nei minimi e con l’ulteriore riduzione di legge; quanto alle spese dell’opposizione, ne era stata disposta la compensazione <>.
NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Vi è controricorso del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il ricorso censura la sentenza del Tribunale di Modena solo relativamente alla individuazione dei criteri di liquidazione del compenso al difensore e alla sua quantificazione: non si discute più,
invece, dell’esistenza dei presupposti per l’ammissione di NOME COGNOME NOME al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si deve rilevare che, in ipotesi di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unici soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi sono il difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. I compensi dei difensori dei soggetti patrocinati a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non gravano infatti sulle parti del giudizio presupposto, ma tendono, per definizione, ad incidere sullo RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. S. U. n. 8516/2012, Cass. N.22281/2020, Cass. N.15669/2020, Cass. N.5318/2023).
In concreto sono pertanto inammissibili le critiche al deciso del Tribunale di Modena svolte con il presente ricorso da NOME COGNOME NOME vittorioso in ordine all’esistenza dei presupposti per la sua ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– in relazione alla sola liquidazione del compenso operata a favore del difensore, mentre i rilievi proposti con i due motivi di ricorso devono essere esaminat i in quanto articolati in proprio dall’AVV_NOTAIO.
Con un primo motivo di ricorso si lamenta la <>.
Secondo il ricorrente il Tribunale di Modena non avrebbe tenuto conto nella determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE causa che l’ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00, inizialmente prevista dall’art.116 comma 15 CdS, era stata sostituita, a seguito dell’art.1 comma 5 lett. b) del d. lgs. n.8/2016 che ha depenalizzato la fattispecie di guida senza patente, dalla previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.100,00 ad € 26.000,00, con
sanzione in misura ridotta pari appunto ad € 5.100,00 come risultante dal verbale di contestazione; ad essa si andava ad aggiungere la violazione dell’art.80 CdS, del valore di € 173,00. Il valore RAGIONE_SOCIALE controversia sarebbe stato pertanto da individuare in € 5.273,00 e lo scaglione di valore preso a riferimento dal Tribunale per la liquidazione dei compensi sarebbe pertanto errato.
Il motivo è fondato.
I verbali di accertamento delle violazioni al codice RAGIONE_SOCIALE strada contestate in data 15.10.2022, oggetto dell’opposizione proposta avanti al Giudice di Pace, prevedevano il primo il pagamento in misura ridotta di una sanzione pari ad € 5.100,00 per la violazione dell’art.116 CdS, il secondo il pagamento in misura ridotta di una sanzione pari ad € 173,00 per la violazione dell’art.80 CdS.
A NOME era stato quindi richiesto il pagamento di complessivi € 5.273,00 a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni contestate.
Fermi i rilievi svolti dalle SU nella sentenza n.2019/2018, individuante principi ai quali si sono attenute le pronunce successive di questa Corte, per l’identificazione dei criteri per la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE controversia ai fini dell’attribuzione al Giudice di Pace RAGIONE_SOCIALE competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493 ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011 (occorre avere riguardo, a tal fine, al massimo edittale RAGIONE_SOCIALE sanzione prevista per ciascuna violazione, non rilevando che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto RAGIONE_SOCIALE sommatoria dei relativi importi, venga superato il suddetto limite di valore), lo scaglione da prendere a riferimento, ex DM n.55/2014 e s.m.i. per la quantificazione delle spese processuali all’esito del giudizio di opposizione deve tenere conto dell’effettivo ammontare del credito controverso. Deve essere considerata
a tal fine la somma richiesta in sede amministrativa e oggetto di contestazione, rappresentante il credito che la PA ha fatto valere nei confronti dell’incolpato, rispetto al quale questi si è difeso con l’assistenza del legale: il minor importo accertato dal Giudice di Pace riduce la pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE PA a vantaggio dell’incolpato opponente e non può pertanto essere utilizzato per abbassare lo scaglione di riferimento per la liquidazione del compenso al difensore di quest’ultimo.
Gli stessi criteri indicati debbono essere utilizzati per individuare lo scaglione di valore da considerare per la liquidazione delle spese a favore del difensore dell’incolpato ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con un secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la violazione dell’art.91 c.p.c. in ordine all’omessa liquidazione delle spese legali di opposizione in favore dell’opponente Erronea motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione -violazione dell’art.127 co 4 DPR n.115/2022, violazione del DM n.55/2014 in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. mancata liquidazione del compenso nella fase di opposizione avanti al Tribunale di Modena
Secondo il ricorrente, la pronuncia contestata non avrebbe tenuto conto che il Giudice di Pace non aveva chiesto alcuna integrazione documentale e che quanto in quel momento disponibile era stato considerato idoneo e sufficiente in sede di iniziale ammissione al patrocinio: non ci sarebbe stato motivo, quindi, perché l’interessato integrasse di propria iniziativa la documentazione.
Il motivo in esame -che appare peraltro contestare il merito RAGIONE_SOCIALE valutazione del Tribunale in punto compensazione delle spese- rimane assorbito.
In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME, deve essere accolto il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, con assorbimento del secondo; la sentenza del Tribunale di Modena deve essere cassata con
rinvio allo stesso Giudice che, in diversa composizione unipersonale, dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Modena che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, il 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME