Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32963 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32963 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 356/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato in proprio, con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1589/2024 depositata il 02/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1589/2024 la Corte d’Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, con cui era stata integralmente respinta la domanda dell’AVV_NOTAIO dirett a ad ottenere il pagamento di euro 13,880,00 oltre accessori, a titolo di compensi e spese per la difesa di NOME COGNOME in un giudizio di opposizione all’esecuzione , e ha liquidato al difensore le sola indennità di trasferta.
Il giudice distrettuale ha ritenuto che la difesa fosse stata prestata a titolo gratuito, evidenziando che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale durata anni ed interrottasi bruscamente e che mai l’AVV_NOTAIO, cui, a conferma della solidità dei rapporti, era stata rilasciata una procura generale alle liti, aveva avanzato pretese economiche prima della rottura dei rapporti, nonostante la notevolissima attività professionale espletata nell’interesse dell’assistita entro un lungo arco temporale.
La cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo è chiesta da NOME COGNOME con ricorso affidato a cinque motivi, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato; il ricorrente ha chiesto la decisione.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2233 c.c. , sostenendo che la norma contempla una presunzione di onerosità del mandato che può essere superata in virtù di un accordo tra le parti o per una rinuncia del professionista, ipotesi non configurabili nel caso in esame.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2956 c.c. , per aver la Corte di merito desunto la gratuità del rapporto professionale dal lungo intervallo di tempo intercorso dall’esaurimento dell’incarico , dando rilievo ad un elemento privo di univocità e gravità e senza considerare che il pagamento era stato richiesto prima che maturasse la prescrizione triennale dall’esaurimento dell’incarico .
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., sostenendo che le dichiarazioni contenute nella denuncia penale sporta dalla resistente, le email indirizzate ai difensori aventi ad oggetto la richiesta di quantificazione delle spettanze professionali e il bonifico eseguito dai genitori di NOME COGNOME, con la dicitura ‘attendo fattura’ e con causale ‘ pagamento delle spese processuali maturate a favore della resistente vittoriosa nel giudizio
definito dal Tribunale di Siracusa con sentenza 1075/2016 ‘ , costituivano -rispettivamente – una confessione stragiudiziale riguardo alla spettanza dei corrispettivi o elementi presuntivi dell’onerosità del rappo rto che il giudice di merito avrebbe dovuto adeguatamente valorizzare.
Si deduce che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa il ricorrente era distrattario ed era intervenuto nella procedura esecutiva a carico del soccombente, rinunciandovi solo dopo aver ottenuto il pagamento delle spettanze da parte dei genitori dell’assistita , pagamento che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non aveva avuto ad oggetto le somme liquidate dal giudice a titolo di spese processuali a carico della parte soccombente e che costituiva un ulteriore elemento indiziario del l’ onerosità del rapporto.
Il ricorrente nega di aver mai ammesso di aver intrattenuto per anni una relazione sentimentale con l’assistita, affermando che il silenzio su tale circostanza non poteva valere come non contestazione.
La Corte avrebbe mal interpretato i messaggi di posta dell’AVV_NOTAIO da cui emergeva che la resistente era disponibile a versare quanto fosse dovuto , espressione quest’ultima totalmente fraintesa dal giudice di merito, che avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni dei testi che avevano confermato la volontà dell’assistita di pagare, elementi che smentivano l’esistenza di un tacito accordo di gratuità del mandato. Afferma infine il ricorrente che il patto di gratuità non poteva essere tacito, ma espresso.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., assumendo che il bonifico effettuato dai genitori di NOME COGNOME per il pagamento delle spettanze professionali per il patrocinio nel giudizio dinanzi al tribunale di Siracusa in cui il ricorrente aveva ottenuto la distrazione delle spese, era elemento presuntivo che non poteva essere ridimensionato o svalutato, costituendo un indizio grave e preciso dell’onerosità del rapporto.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti per le ragioni che seguono.
2.1 Sono inammissibili le denunciate violazioni di legge sostanziale: l’ error in iudicando consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della fattispecie; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa qui introdotta è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 7871/2025; Cass. 3340/2019; Cass. 3340/2019).
2.2 Le censure con cui è veicolata la violazione de ll’art. 115 c.p.c. si risolvono in un’inammissibile contestazione dell’apprezzamento delle prove effettuata dal giudice, sindacabile solo per vizi di motivazione o ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
La norma può considerarsi violata se il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio nei casi in cui non è titolare di poteri officiosi di indagine (Cass. SU 20867/2020; Cass. 16016/2021), non per contestare le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. 11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007).
2.3 Le restanti censure investono principalmente profili di merito ed eccedono dai limiti del controllo di legittimità sul corretto uso delle presunzioni e dal sindacato sulla motivazione che, per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è ridotto al “minimo costituzionale”, essendo denunciabile in cassazione solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, ipotesi che si configura in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione stessa (Cass. 7090/2022; Cass. 22598/2018; Cass. 16502/2017; Cass. SU 8053/2014).
Il carattere oneroso del rapporto professionale (che ne è connotazione normale ma che non determina alcuna presunzione: Cass. 2769/2014; Cass. 5472/1999, pur essendo richiesta una dimostrazione rigorosa della gratuità che è a carico dell’assistito: Cass. 29617/2024; Cass. 13211/2025; Cass. 23893/2016), è stato motivatamente superato, valorizzando elementi indiziari plurimi, significativi e convergenti consistenti nella esistenza di un consolidato rapporto sentimentale tra le parti durato quasi un decennio, nella notevole mole di prestazioni professionali svolte dal ricorrente senza che per anni fosse stata avanzata alcuna richiesta di pagamento, nel conferimento di una procura speciale nel 2012 a conferma della solidità dei legami, nel fatto che solo con la rottura dei rapporti è stato chiesto il pagamento dei compensi, elementi dai quali il giudice di merito ha desunto l’esistenza di un patto di gratuità.
La prestazione d’opera del difensore può pure essere gratuita – in tutto o in parte – per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, per i rapporti personali o anche per motivi di semplice convenienza.
La retribuzione costituisce oggetto di un diritto disponibile cui il titolare può liberamente rinunciare (Cass. 20269/2010; Cass. 8539/2018). La prova della gratuità non esige necessariamente (anche per la validità del patto), la produzione di accordo scritto che la contempli, posto che l’onere di forma scritta ad substantiam di cui all’ultimo comma dell’art. 2233 c.c. riguarda i rapporti di patrocinio di cui sia accertata l’onerosità e si applica alle ipotesi in cui sia dedotto il perfezionamento di un accordo sul compenso quale fonte primaria di regolazione economica del rapporto (art. 2333, comma primo, c.c.), non se il mandato è a titolo gratuito.
2.4 Quanto alla violazione dell’art. 2729 c.c., il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni è volto a controllare se il giudice abbia
valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività (come è acceduto nel caso in esame), per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare, dovendosi verificare la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (Cass. SU 8053/2014).
In tale verifica non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa “necessitata “, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass. SU 8053/2014).
E’ infine precluso il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione (Cass. SU 8053/2014).
Spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell’opportunità di fare ricorso alla stessa, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l’accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio , restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).
La sussistenza di una lunga relazione sentimentale e della coabitazione è stata desunta sia dall ‘ assenza di contestazioni e dalle dichiarazioni testimoniali, con accertamento motivato, che attiene al merito.
2.5. Compete al giudice di merito accertare se una data dichiarazione abbia valore confessorio (Cass. 3698/2020; Cass. 5330/2003), e comunque le denunce penali, essendo dirette agli organi di polizia, potevano al più integrare una confessione a terzi, liberamente valutabile (Cass. 3689/2021).
La sentenza ha escluso che le dichiarazioni che avevano accompagnato i bonifici di pagamento costituissero un riconoscimento dell’onerosità del mandato, trattandosi di fatti successivi alla rottura dei rapporti personali e sentimentali tra le parti che motivatamente la Corte di merito ha ritenuto ispirati dalla volontà di definire ogni ragione di contrasto allorquando la relazione delle parti era ormai divenuta conflittuale, evidenziando infine che il versamento delle somme ottenute da NOME COGNOME a titolo di spese processuali della causa dinanzi al tribunale di Siracusa era stato effettuato con riserva di ripetizione, senza alcun riconoscimento delle pretese del ricorrente.
Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. , censurando la compensazione delle spese di lite sull’assunto che la richiesta di pagamento del compenso doveva essere accolta.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente ha ottenuto il solo rimborso delle indennità di trasferta con un accoglimento solo parziale delle proprie richieste e con una forte riduzione rispetto alla somma pretesa in giudizio, ipotesi in cui era consentita la compensazione delle spese (Cass. 32061/2022).
La spettanza dell’intero compenso richiesto è stata esclusa dalla Corte di merito, con pronuncia che è confermata in questa sede di legittimità.
Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96, c. p.c.., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. SU 27433/2023; Cass. SU 27195/2023; Cass. SU 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 1000 ,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 1500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione, del giorno 4.12.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME