Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22454 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22454 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21315/2022 R.G. proposto da: COGNOME avv. NOMECOGNOME rappresentato e difeso in proprio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– resistente – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRENTO n. 1280/2022 depositata l’ 25/07/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avvocato NOME COGNOME deducendo di avere difeso una cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento camerale in materia di famiglia (sull’affidamento della prole) , dopo
aver rinunciato al mandato chiese la liquidazione del proprio compenso professionale.
Il Tribunale liquidò la somma di €. 556,25 applicando la tabella per i procedimenti di volontaria giurisdizione.
Con ordinanza n. 1006/2022 il Tribunale ordinario di Trento ha rigettato l’opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002 proposta dal professionista, confermando la applicazione delle tabelle relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione, valorizzando tale natura e ritenendo invece irrilevante il carattere contenzioso o meno della vertenza.
Contro la suddetta ordinanza l’avvocato COGNOME ricorre per cassazione con due motivi.
Il Ministero della Giustizia ha depositato solo un atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, ex art. 360 n. 3) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2233 cod. civ., 12/2 prel., 13/6 L. n.247/12, 82/1 D.P.R. n.115/02, 1-3 e 4/1 D.M. n.55/14 nonché delle tabelle 2 e 7 allegate al medesimo D.M. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel confermare il decreto opposto che ha liquidato il compenso del difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato per l’opera prestata in una controversia camerale di indiscutibile natura contenziosa, quale quella ex art. 38 disp. att. cod. civ., secondo la tabella 7 allegata al D.M. n. 55/14, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione anziché secondo la tabella 2 relativa ai giudizi ordinari e sommari avanti il Tribunale.
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 n. 4) cod. proc. civ., nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia in ordine alla domanda
di rifusione delle anticipazioni in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha esaminato e deciso la domanda di rifusione delle spese anticipate dal difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato che il ricorrente aveva formulato nell’opposizione ex artt.84 e 170 D.P.R. n. 115/02, 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 702bis cod. proc. civ.; domanda che, invece, sarebbe dovuta essere esaminata a prescindere dal rigetto di quella inerente alla misura del compenso liquidato al difensore.
Il primo motivo è fondato.
L’attività difensiva riguardava l’affidamento e il mantenimento di figli minori: questioni rientranti, ex art. 38 disp. att. cod. civ., nella giurisdizione del Tribunale ordinario, secondo il rito regolato dagli artt. 737 ss. cod. proc. civ. (Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio).
Si tratta, come correttamente rimarcato nel decreto impugnato, di un procedimento speciale definito «contenitore neutro», le cui caratteristiche strutturali sono identificabili nella revocabilità del provvedimento (decreto) con il quale il procedimento in camera di consiglio normalmente si chiude; nonché nell’inidoneità a dar luogo al giudicato.
Tuttavia, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, tale contenitore (proprio perché neutro) viene anche utilizzato dal legislatore per procedimenti di giurisdizione contenziosa aventi ad oggetto la tutela di diritti soggettivi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024, Rv. 669875 -01).
Tanto è accaduto, ad esempio, in materia di equa riparazione, ove il giudizio di opposizione -per il quale la Corte d’Appello è chiamata a provvedere ai sensi degli artt. 737 ss. del codice di rito: art. 5ter , comma 3, legge 24 marzo 2001, n. 89 – è di natura tipicamente
contenziosa, come costantemente affermato da questa Corte (tra le varie, Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26531 del 17.10.2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28270 del 06/11/2018; Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016 Rv. 641687). Sì che pacificamente in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo nel giudizio di opposizione trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (per tutte: Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020, Rv. 658776 -01).
Tanto è accaduto, altresì, per quanto qui di interesse , con l’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), che ha equiparato la posizione dei figli nati more uxorio a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317bis cod. civ. (vigente ratione temporis ), che hanno assunto autonomia rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale con le caratteristiche strutturali sopra evidenziate (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015, Rv. 637108 – 01).
L’ordinamento prevede, cioè, ormai con una certa frequenza, la scelta del rito camerale in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza (primo tra tutti il giudizio di appello nei procedimenti di separazione e divorzio).
Da tali ulteriori caratteristiche del procedimento camerale questa Corte, superando un precedente orientamento (tra le tante, più di recente: Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9042 del 08/04/2008, Rv. 602386 -01), ha fatto derivare la ricorribilità per cassazione, ex art. 111 Cost, comma 7, ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 317bis cod. civ. in sede di reclamo, relativi all’affidamento dei figli e alle relative
statuizioni economiche (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009, Rv. 609998 -01; conf.: Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015, Rv. 637108 -01).
Il giudice di merito, per stabilire la tabella applicabile doveva verificare, contrariamente a quanto ritenuto, se la natura del procedimento camerale era contenziosa o meno, cioè se il procedimento era finalizzato a dirimere un conflitto tra le parti e, solo in caso di risposta negativa, poteva applicare la disciplina dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Viceversa, in caso di riconoscimento della natura contenziosa del procedimento, anche a prescindere dalle caratteristiche strutturali del provvedimento emesso dal Tribunale ordinario (ossia revocabilità del provvedimento e sua inidoneità a dar luogo al giudicato), il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della corrispondente Tabella per i giudizi contenziosi davanti al Tribunale.
L’ordinanza impugnata -che invece ha considerato irrilevante proprio l’elemento dirimente, cioè l’accertamento della natura contenziosa o meno del procedimento – va pertanto cassata per un nuovo esame sul compenso dell’avvocato NOME COGNOME secondo il principio sopra affermato.
Il secondo motivo resta logicamente assorbito.
Il giudice di rinvio (stesso Tribunale in persona di diverso magistrato) regolerà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale Ordinario di Trento in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025.