Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31556 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11162/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente – contro
PREFETTURA DI ROMA UTG DI ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ( P_IVA).
– Resistente –
E contro RAGIONE_SOCIALE DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.
– NOME – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4424/2021 depositata in data 11/03/2021.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 01 luglio 2025.
Udito il AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 12876/2020, ha accolto la domanda di NOME COGNOME di annullamento della cartella di pagamento n. 097201901554587090000 dell’importo di euro 2.131,81 relativa a crediti per violazioni del codice della strada, e ha condannato i convenuti Prefettura di Roma e RAGIONE_SOCIALE delle entrate -Riscossione alle spese processuali, liquidate in euro 400,00, in misura inferiore ai valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014.
Il Tribunale di Roma, nella contumacia degli appellati, ha respinto l’appello proposto dalla parte privata contro il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, sul rilievo che il giudice può derogare ai valori minimi purché dia conto delle ragioni della decisione e che, nella specie, la liquidazione al di sotto dei parametri minimi è giustificata dall ‘ assenza della fase istruttoria e dalla estrema rapidità del giudizio.
COGNOME ha ricorso per cassazione con un unico motivo; la Prefettura ha resistito con ‘atto di costituzione’, l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso -previa proposta del consigliere delegato – è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., avanti alla sezione VI-2; all’esito della camera di consiglio del 14/01/2022, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7430/2022, ha rimesso il ricorso in pubblica udienza perché ha rilievo nomofilattico la questione se il giudice possa o meno
liquidare le spese processuale in misura inferiore ai minimi fissati dal l’art. 4 del d.m. 55/2014, novellato dal d.m. 37/2018.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘ unico motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, degli artt. 91, 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.: il Tribunale, per il giudizio di primo grado, avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimità di un compenso di euro 400,00, inferiore ai parametri medi e minimi previsti dal l’art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018.
1.1. Il motivo è fondato.
Il Collegio, che lo condivide, intende uniformarsi al principio, di recente enunciato da questa Corte (vedi, tra le altre, Cass. nn. 10438/2023, 24993/2023, 31411/2024, 11102/2024, 14146/2025), per cui, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto co n il proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
La sentenza è viziata perché si discosta da questo principio lì dove riconosce la legittimità del compenso liquidato in primo grado al difensore dell’attrice vittoriosa in misura inferiore ai valori minimi.
Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere alla liquidazione del compenso in favore della ricorrente, ma senza poter scendere al di sotto dei minimi tariffari, e dovrà anche liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 01 luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO est.
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME