Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18642-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa in proprio
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso l ‘ordinanza rep. 125/2022 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 18/01/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 COGNOME NOME proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Messina, con il quale era stato liquidato il compenso dovutole per l’assistenza di un soggetto ammesso al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento civile. La ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE liquidazione, poiché il Tribunale aveva applicato i valori minimi RAGIONE_SOCIALE tariffa, senza operare la maggiorazione prevista per l’assistenza di più parti.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione, ritenendo corretta la liquidazione operata dal primo giudice.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 4 del D. M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione concernente il valore RAGIONE_SOCIALE causa nella quale era stata svolta la prestazione professionale, e sulla correlata doglianza di violazione dei minimi di tariffa, fornendo motivazione affetta da insanabile illogicità sul punto. La ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice dell’opposizione abbia ritenuto che la stessa avesse accettato la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE causa presupposta
in € 4.000.000, laddove, al contrario, uno dei motivi di opposizione concerneva proprio questo profilo.
La censura è fondata.
La ricorrente riporta, ai fini RAGIONE_SOCIALE specificità RAGIONE_SOCIALE doglianza, il contenuto del suo ricorso in opposizione, con il quale era stata contestata, in via subordinata, la valutazione del valore del giudizio presupposto operata dal primo giudice, sostenendo che lo stesso fosse pari ad € 5.009.915,41 (cfr. pag. 16 del ricorso); nonché indica il valore minimo di tariffa che deriverebbe dall’applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 4.000.001 ed € 8.000.000 (cfr. pag. 17 del ricorso), che sarebbe superiore a quello riconosciutole all’esito del giudizio di merito.
Il presupposto sul quale si fonda la decisione impugnata, rappresentato -appunto- dall’accettazione, da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, del valore del giudizio presupposto, indicato dal primo giudice in € 4.000.000, è dunque erroneo. Ciò comporta una omessa pronuncia su una delle domande che era stata formulata al giudice dell’opposizione (appunto concernente il valore RAGIONE_SOCIALE causa presupposta), e, a cascata, l’omessa statuizione anche sulla questione concernente la violazione dei valori minimi di tariffa, poiché i valori minimi di tariffa variano, al variare dello scaglione applicabile.
Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare la doglianza concernente il valore del giudizio presupposto, e poi stabilire se la liquidazione operata dal primo giudice, e contestata dalla COGNOME nelle forme di cui all’art. 170 del D.P .R. n. 115 del 2002, sia o meno rispettosa dei minimi previsti dalla tariffa per le cause di valore corrispondente a quello che sarà ritenuto corretto per il caso di speci e.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 del D.M. n. 55 del 1994, 111 Cost., 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere la maggiorazione prevista dalla tariffa per l’ipotesi di assistenza di più parti, fornendo una motivazione sostanzialmente assente.
La censura è fondata.
L’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 riconosce la facoltà, e non l’obbligo, per il giudice di riconoscere la maggiorazione del 20% del compenso nel caso di assistenza di più parti. Trattandosi di facoltà, nessun obbligo sussiste, in capo al giudice di merito, di applicare l’incremento, anche in presenza di controversie complesse. La valutazione demandata al giudice di merito, infatti, è finalizzata ad individuare il compenso in concreto adeguato all’attività effettivamente svolta dall’avvocato. Nell’ambito di tale apprezzamento, il meccanismo previsto dall’art. 4 è evidentemente teso a bilanciare il diritto del difensore a conseguire un compenso adeguato all’attività espletata e non lesivo RAGIONE_SOCIALE dignità e del decoro RAGIONE_SOCIALE professione forense, con l’opposto interesse dell’assistito a non essere esposto al pagamento di compensi esagerati. Tale esigenza, che vale già all’interno del rapporto tra cliente ed avvocato, è ancor più immanente nel caso del patrocinio a spese dello Stato, posta l’esistenza di un interesse pubblico di evitare l’aggravio, a carico dell’Erario, di somme oggettivamente non proporzionate all’attività difensiva effettivamente svolta dal professionista che assista la parte ammessa al beneficio.
Ciò posto, questa Corte ha affermato, in relazione alla differente ipotesi in cui una parte sia assistita nei confronti di più controparti, il principio secondo cui ‘In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all’art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALE tariffa professionale approvata con D. M. RAGIONE_SOCIALE n. 55 del 2014, che consente, nell’ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la
liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021, Rv. 661414). A tale principio, che comunque concerne il meccanismo previsto dall’art. 4 del D. M. n. 55 del 2014, occorre dare continuità, per cui grava sul giudice di merito, investito RAGIONE_SOCIALE richiesta di riconoscere una maggiorazione del compenso professionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE norma da ultimo richiamata, l’obbligo di motivare le ragioni del riconoscimento, o del diniego, di detto incremento.
Nel caso di specie il Tribunale, nel confermare il diniego RAGIONE_SOCIALE maggiorazione invocata dalla COGNOME, non solo non ha fornito alcuna motivazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria decisione, ma ha ritenuto non dovuta la motivazione. Sotto questo profilo, la decisione impugnata va cassata, ferma restando la permanenza, in capo al giudice del rinvio, RAGIONE_SOCIALE plena cognitio in relazione alla spettanza, o meno, RAGIONE_SOCIALE maggiorazione di cui si discute.
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Messina, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, addì 12 settembre 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME