Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6921 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36489/2019 R.G. proposto da : COGNOME avv. NOMECOGNOME rappresentato e difeso da sè stesso; -ricorrente- contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PESCARA n. 3331/2018 depositata il 10/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME propose ricorso, ex art. 14 del D.Lgs n.150 del 2011, innanzi al Tribunale di Pescara per chiedere la condanna di NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME, in qualità di eredi del proprio cliente COGNOME COGNOME, al pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva svolta in favore del loro dante causa in relazione a cinque procedimenti civili, da lui promossi contro L’Agente della RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento di n. 25 cartelle esattoriali per un importo totale di € 20.489,61.
Il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento della domanda, condannò resistenti a pagare, in solido tra loro, la somma di € 9.650,00, oltre accessori, detratto l’acconto già versato di € 1.000,00, oltre alle spese del giudizio, liquidate in € 188,38 per esborsi e € 1.800,00 per compensi oltre gli accessori di legge.
Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato COGNOME sulla base di quattro motivi.
Resiste la parte intimata con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo di ricorso, si denunzia la nullità della decisone impugnata per motivazione apparente e incomprensibile, per violazione dell’art.111 Cost., comma 6, in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n.4 e per violazione dell’art.132, comma 2 n.4 c.p.c., dell’art.2233, c.2, c.c. e del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n.37/2018, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; si lamenta che, in assenza di motivazione, il Tribunale avrebbe liquidato il compenso facendo riferimento ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, anziché ai valori medi, come richiesto dal ricorrente, sul rilievo che quest’ultimo non avesse sottoposto ai propri assistiti i preventivi relativi all’importo delle competenze professionali
dovute all’esito delle varie fasi dei giudizi, mentre tale obbligo non sarebbe previsto ex lege perché introdotto con la Legge N. 124 del 2017. Non sarebbe, nemmeno corretto parametrare il compenso sulla base dell’effettivo vantaggio conseguito dai convenuti, consistito nella sola riduzione di circa 1/3 del credito vantato dall’Agente della Riscossione pari a € 20.489,61.
2 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del D.M. n. 55/2014, per avere il giudice di prime cure liquidato un importo forfettario complessivo discostandosi dai valori medi tabellari, senza fare riferimento alle singole fasi processuali di studio, introduzione e decisione.
Questi due motivi, che per la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
L’art. 2233 c.c., nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato (e, come nel caso in esame, in modo non apparente, né contraddittorio né perplesso) ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, applicabili ratione temporis , non è sindacabile in cassazione (Cass. n. 29212 del 2019, in motivazione)
L’unico limite è che, nei rapporti tra il professionista e il cliente, il giudice non può liquidare il compenso al di sotto dei minimi tariffari (Cass. n. 4782 del 2020; Cass. n. 6110 del 2021), limite al quale si è attenuto il Tribunale nella liquidazione.
Va, altresì, richiamato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari
– ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza che la parte si dolga della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi ( Cass. Civ., Sez. II, 30.4.2024, n. 11657).
3 Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 111, comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c., per mancanza della motivazione, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., delle norme ex artt. 13, comma 6 della L. n. 247/2012 e 4, comma 1bis del D.M. n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale escluso, pur in assenza di specifica contestazione da parte dei resistenti, gli onorari spettanti per la fase istruttoria/trattazione nei giudizi svoltisi presso la Corte d’Appello e segnatamente R.G. 192/2014 e R.G. 797/2017.
Questo motivo è invece fondato.
Ai sensi dell’art. 4, co. 5, lett. c) D.M. n. 55/2014, si intende per “fase istruttoria” anche “l’esame degli scritti o documenti delle altre parti”. Ne segue che va comunque riconosciuto in generale e nel caso di specie il compenso per la fase di istruttoria, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso “ineludibile” (Cass. 17579/2024; Cass. 7143/2023; Cass. 164/2022).
L’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione comprendono, infatti, anche quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa (cfr. Sez. 2, n. 20993 del 2 ottobre 2020).
Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la fase istruttoria nei R.G. 192/2014 e R.G. 797/2017.
Il provvedimento va dunque cassato in ordine a tale motivo per violazione di legge.
4 Resta così logicamente ssorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art.111 Cost., dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018, nonché dell’art. 4 L. 13 giugno 1942 n.794 in relazione all’art.360, 1° comma n. 3 c.p.c., con riferimento alle spese di lite.
Deve essere, pertanto, accolto il terzo motivo di ricorso, devono essere rigettati il primo ed il secondo motivo e dichiarato assorbito il quarto.
L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, rigetta i restanti; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Pescara in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione