Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30061 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30061 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25662/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROSSANO (INDIRIZZO), INDIRIZZO, INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da sé medesimo,
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI GENOVA n.289/2022 depositata il 17.3.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.11.2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.5.2015 l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Massa COGNOME NOME, militare in congedo già riconosciuto invalido per cause di servizio, per ottenerne la condanna al pagamento del compenso ancora spettante per averlo patrocinato in un giudizio pensionistico davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Toscana, nel quale aveva chiesto di accertare l’aggravamento RAGIONE_SOCIALE contratta infermità del COGNOME ed il pagamento dei ratei arretrati di pensione privilegiata tabellare, giudizio che, dopo l’espletamento di una CTU, si era concluso con la sentenza n. 378/2013 RAGIONE_SOCIALE locale sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti, che aveva accolto la domanda col riconoscimento del diritto di COGNOME NOME di percepire l’assegno di ottava categoria tabellare a decorrere dal primo giorno successivo all’istanza di aggravamento del 16.4.2008, oltre accessori, condannando il RAGIONE_SOCIALE a pagare al COGNOME gli importi relativi, e per ottenere la condanna del convenuto anche al pagamento dei compensi dovuti per essersi prodigato affinché il suindicato RAGIONE_SOCIALE provvedesse ad eseguire la sentenza.
Per i titoli suddetti l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ammettendo di avere già ricevuto un acconto di € 3.000,00, ed essendo risultati vani i tentativi di ottenere in via bonaria il suo compenso, chiedeva la condanna di COGNOME NOME al pagamento del complessivo importo di € 20.134,35 (IVA e CNPA incluse) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data RAGIONE_SOCIALE sentenza, o in subordine dalla data RAGIONE_SOCIALE
richiesta di pagamento (28.7.2014) sulla base del prospetto di parcella inviatogli l’11.8.2014, privo del visto di congruità RAGIONE_SOCIALE‘ordine professionale.
Si costituiva nel giudizio di primo grado COGNOME NOME, che sosteneva di avere versato all’AVV_NOTAIO, per le attività professionali dallo stesso allegate, diversi acconti, in parte in denaro contante ed in parte, su sua richiesta, con assegni privi RAGIONE_SOCIALE‘indicazione del beneficiario, poi incassati dal professionista tramite terze persone (prodotti in copia per € 2.250,00, € 3.000,00 ed €1.650,00), per un ammontare complessivo di € 9.700,00, non fatturatogli, e chiedeva di accertare, sulla base degli atti e RAGIONE_SOCIALEe tariffe forensi, il giusto compenso del legale, a suo avviso da ritenere già soddisfatto coi pagamenti effettuati, e di accertare se vi fosse stato inadempimento professionale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati.
All’udienza di prima trattazione del 23.6.2015 l’AVV_NOTAIO COGNOME non contestava alcunché in ordine ai pagamenti allegati dal COGNOME, e solo nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. affermava che l’unico pagamento ricevuto dal cliente era quello di € 3.000,00 di cui alla fattura n. 3 del 12.2.2014, che il COGNOME negava di avere ricevuto, mentre gli altri assegni afferivano a rapporti del COGNOME con altri soggetti, ed in particolare con l’RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era socio, e con l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale il convenuto faceva parte.
Il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 65/2019 condannava COGNOME NOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del compenso di € 12.084,35 oltre interessi dall’ultimo acconto al saldo, ritenendo che il COGNOME non avesse specificamente contestato gli importi di cui alla parcella RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, e che quest’ultimo, a sua volta, non avesse specificamente
contestato i pagamenti degli acconti allegati dal COGNOME, respingeva la domanda di risarcimento danni da quest’ultimo avanzata, e compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale COGNOME NOME, che rilevava che il primo giudice aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione per gli importi riportati nella parcella non vistata RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sia in quanto egli oltre ad allegare i pagamenti in acconto compiuti a favore del legale per complessivi € 9.700,00, e ritenuti pienamente satisfattivi di ogni sua pretesa, aveva chiesto di accertare il compenso dovuto al medesimo in base alle tariffe professionali applicabili, sia in quanto nessun onere di specifica contestazione in ordine ai compensi riportati in parcella gravava su di lui, dato che secondo l’art. 2233 comma 1° cod. civ. il compenso del professionista, se non era convenuto dalle parti e non poteva essere determinato secondo le tariffe e gli usi, era determinato dal giudice, sentito il parere RAGIONE_SOCIALE‘associazione professionale a cui il professionista apparteneva. Ulteriormente rilevava l’appellante principale, che l’avversa richiesta di un compenso di € 8.640,00 per la fase stragiudiziale, intesa ad ottenere il pagamento dei ratei dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era assolutamente sproporzionata, essendosi il legale limitato ad inviare una raccomandata, una diffida ed una lettera a mezzo fax, comune, peraltro, alla posizione di altri suoi clienti.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello incidentale l’AVV_NOTAIO, che ne chiedeva la parziale riforma con condanna del COGNOME al pagamento in suo favore RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo di € 8.050,00 degli acconti versati, che a favore RAGIONE_SOCIALEo stesso erano stati riconosciuti dal Tribunale di Massa, e con condanna del COGNOME al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 289/2022 del 21.12.2021/17.3.2022, rigettava l’appello principale del COGNOME, ed in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale del COGNOME,
condannava il COGNOME al pagamento in favore del predetto del complessivo compenso di € 15.084,35 oltre interessi dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ultimo acconto al saldo ed alle spese processuali del doppio grado.
In particolare il giudice di secondo grado riteneva corretta la valutazione in ordine alla mancanza di contestazioni specifiche compiuta dal Tribunale, sia in ordine agli importi riportati nella parcella non vistata RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sia in ordine agli acconti sul compenso dedotti dal COGNOME, considerava irrilevanti le prove testimoniali riproposte dal COGNOME e l’acquisizione del supplemento di indagine per il reato di falsa testimonianza disposto dal Gip presso il Tribunale di Massa il 21.6.2021 nei confronti dei testi COGNOME e COGNOME escussi in primo grado, ed aumentava di €3.000,00 l’importo dovuto dal COGNOME, in quanto la sentenza di primo grado aveva detratto tale importo da quello richiesto in sede giudiziale dall’AVV_NOTAIO, non tenendo conto che lo stesso era già stato detratto prima di determinare la somma giudizialmente richiesta di € 20.134,35.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa Corte, notificato a mezzo pec al legale domiciliatario del AVV_NOTAIO il 18.10.2022, COGNOME NOME, affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso notificato il 9.11.2022 COGNOME NOME.
Nell’imminenza RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza, mancanza, o irregolarità RAGIONE_SOCIALE notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo, sollevata da COGNOME NOME nel controricorso.
Questi, oltre a lamentare che l’indirizzo del destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica, AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME nel giudizio di secondo grado, sia stato tratto dal registro Inipec, anziché dal registro Reginde (vedi però sulla validità RAGIONE_SOCIALE notifica a
mezzo pec all’indirizzo digitale tratto per gli avvocati dal registro Inipec Cass. 15.11.2019 n. 29749; Cass. sez. un. n. 23620/2018; Cass. n. 30139/2017), si duole che alla notifica del ricorso a mezzo pec compiuta l’ultimo giorno utile prima RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine lungo d’impugnazione dal legale di COGNOME NOME all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME siano stati allegati i files regolari denominati procura speciale, procura speciale pdf.p7m, relazione di notificazione pdf e relazione di notificazione pdf.p7m, ed il file irregolare denominato ‘ ricorso per cassazione NOME originale del pdf ‘, risultato non apribile da parte del destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica con la dicitura ‘ Errore durante l’apertura del documento. Il file é danneggiato e non può essere riparato ‘, ed assume che l’impossibilità di aprire quest’ultimo file in formato pdf debba essere equiparata a mancata notifica nei termini del ricorso in cassazione.
In realtà il ricorrente ha prodotto la RAC, ossia la ricevuta di avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec che si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora RAGIONE_SOCIALE sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore RAGIONE_SOCIALE PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la ricevuta suddetta, che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 30532/2018; Cass. n. 26773/2016).
Inoltre, nella busta inviata telematicamente con la notifica a mezzo pec del ricorso, avvenuta il 18.10.2022 alle ore 23.41 (sull’orario di perfezionamento si richiama la sentenza n. 75/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale), dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, risulta che era contenuto oltre al ricorso in formato pdf ed agli altri file sopra indicati, anche il file denominato ‘ ricorso per cassazione per NOME NOME originale def in formato p7m ‘, che risultava
regolarmente apribile, e questa estensione (p7m) indica l’avvenuta autenticazione con firma digitale CAdES, equiparata alla firma digitale PAdES RAGIONE_SOCIALE‘estensione pdf (vedi in tal senso Cass. 29.11.2018 n. 30927; Cass. sez. un. 27.4.2018 n. 10266), sicché la notifica è regolarmente avvenuta nell’ultimo giorno utile per l’impugnazione. Si noti, peraltro, che l’AVV_NOTAIO, destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso, ha a sua volta notificato tempestivamente il suo controricorso articolando compiutamente le proprie difese e mostrando di conoscere perfettamente il contenuto del ricorso avversario, verificandosi comunque la sanatoria di eventuali nullità RAGIONE_SOCIALE notifica per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo ex art. 156 comma 3° c.p.c. (vedi in tal senso con riferimento ad un’ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo Cass. 24.9.2022 n. 26963).
Venendo ora all’esame del primo motivo di ricorso principale, con esso il COGNOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., 2697 e 2233 cod. civ., nonché degli articoli 1 e 4 del D.M. n. 55/2014.
Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello, ritenendo che egli avesse solo allegato l’effettuazione di alcuni pagamenti in acconto, mentre in realtà aveva anche chiesto di ritenerli interamente satisfattivi e di determinare il compenso RAGIONE_SOCIALE‘attore secondo la tariffa professionale applicabile sulla base degli atti prodotti, abbia ritenuto non specificamente contestati gli importi dei compensi professionali riportati nella parcella non vistata dall’ordine professionale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, omettendo quindi di verificarne la congruità rispetto agli atti prodotti ed alla tariffa professionale del D.M. n. 55/2014 e di determinare l’ammontare del compenso spettante secondo quella tariffa, come previsto, in difetto di accordo RAGIONE_SOCIALEe parti sul compenso, dall’art. 2233 comma 1° cod. civ., e violando il principio RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio RAGIONE_SOCIALE‘art.
2697 cod. civ.. Ulteriormente il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, che stabilisce che ‘ ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso si tiene conto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche, RAGIONE_SOCIALE‘urgenza e del pregio RAGIONE_SOCIALE‘attività prestata, RAGIONE_SOCIALE‘importanza, RAGIONE_SOCIALE natura, RAGIONE_SOCIALE difficoltà e del valore RAGIONE_SOCIALE‘affare, RAGIONE_SOCIALEe condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche e di fatto trattate ‘, non avendo la Corte d’Appello tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe indicazioni tabellari, RAGIONE_SOCIALE natura del giudizio pensionistico e del rapporto intercorrente tra COGNOME NOME e l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME era il legale fiduciario, e non avendo considerato, che in particolare per la fase stragiudiziale, che aveva fatto seguito alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti, il compenso richiesto di € 8.640,00 era assolutamente spropositato.
Il ricorrente richiama, infine, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.11790/2019) che nei giudizi per il pagamento di diritti ed onorari di AVV_NOTAIO o procuratore, ritiene che la contestazione comunque mossa dal cliente circa la pretesa fatta valere dal legale sulla base RAGIONE_SOCIALE parcella corredata dal parere del RAGIONE_SOCIALE non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico ad investire il giudice del potere -dovere di dar corso alla verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE pertinente tariffa.
Il primo motivo è fondato, anzitutto perché non è vero che il COGNOME si sia limitato ad allegare i pagamenti in acconto effettuati, avendo anche chiesto di ritenere satisfattivi i pagamenti effettuati per € 9.700,00 , così negando la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘importo riportato nella parcella RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, e comunque di
determinare il compenso effettivamente spettante all’AVV_NOTAIO sulla base degli atti prodotti a supporto RAGIONE_SOCIALE‘attività legale e RAGIONE_SOCIALE tariffa forense applicabile. Pertanto, l’onere di provare l’attività svolta e la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffa forense del D.M. n.55/2014 continuava a gravare sull’AVV_NOTAIO, e la Corte d’Appello avrebbe dovuto fare applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. n. 55/2014 sopra richiamato per rispettare l’art. 2233 comma 1° cod. civ., secondo il quale per le professioni intellettuali, tra le quali rientra quella di AVV_NOTAIO, se il compenso non è convenuto dalle parti, va determinato secondo le tariffe professionali, o gli usi. La giurisprudenza di questa Corte, del resto, è consolidata nel ritenere che ogni contestazione, anche generica, sollevata dal cliente in ordine all’espletamento ed alla consistenza RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nonché all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l’onere probatorio in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE pertinente tariffa (Cass. ord. 11.7.2024 n. 19025; Cass. n.11790/2019; Cass. 11.1.2016 n. 230; Cass. 25.6.2003 n. 10150; Cass. 20.5.1977 n. 2101), sicché la Corte d’Appello non poteva limitarsi a fare propri gli importi indicati nella parcella, neppure vistata dall’ordine professionale, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dovendo verificare quale fosse il compenso spettante in base agli atti prodotti ed all’attività dallo stesso svolta, applicando l’art. 4 del D.M. n.55/2014, per poi stabilire se gli acconti versati dal COGNOME potessero ritenersi interamente satisfattivi, o se invece, ed in che misura, risultasse un credito residuo del professionista.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 92 comma 2 e 345 c.p.c.
Si duole il COGNOME di essere stato condannato al pagamento integrale RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di primo e di secondo grado, ancorché ricorresse un’ipotesi di soccombenza reciproca, legittimante almeno la parziale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il secondo motivo deve ritenersi assorbito per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo, in quanto la Corte d’Appello di Genova, in sede di rinvio, dovrà procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali per l’intero giudizio in base all’esito finale RAGIONE_SOCIALE lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2024