Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4959 – 2022 proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il decreto reso nel procedimento n. R.G. 27311/2021 dal TRIBUNALE DI ROMA in data 31/1/2022, comunicato in data 4/2/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2022 con cui, in accoglimento del l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore di un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di ricongiungimento familiare, è stato liquidato in suo favore un compenso di Euro 850,00, invece di Euro 750,00 già riconosciuti in suo favore, a fronte della sua richiesta di Euro 5.367,00. Il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia non ha svolto difese.
1.2. In data 10/3/2023, al ricorrente è stata comunicata la proposta di definizione accelerata del giudizio di cui all’ art. 380 -bis, co. 1, del cod. proc. civ.; in data 13/3/2023, l’AVV_NOTAIO ha proposto istanza di decisione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , l’AVV_NOTAIO ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, co. 6, della legge 31.12.2012, n. 247, e 5, co. 6, primo e secondo periodo, del d.m.10.3.2014, n. 55 del 2014, per avere il Tribunale ritenuto la causa non particolarmente complessa, senza adeguatamente motivare sul suo oggetto e sulla rilevanza degli effetti e dei risultati utili ottenuti, anche di carattere non patrimoniale, come invece prescritto, per le cause di valore indeterminabile, ove si applichino valori inferiori a quelli ivi previsti, dal l’ art. 5, co. 6, del d.m. n. 55 del 2014.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già stabilito, con principio consolidato a cui si intende dare continuità, che l’art. 5 d.m. 55/2014, nel prevedere, al comma 6, che le cause di valore indeterminabile si considerano «di regola e a questi fini» di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non
superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia», proprio per l’inciso «di regola», consente – già sul piano letterale – l’applicazione dello scaglione inferiore, senza fissare una soglia minima; si è, perciò, affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra euro 5201,00 e 26000,00 (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022, con numerosi richiami), cioè quello individuato nel decreto impugnato.
Resta, evidentemente, il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione e ciò il Giudice ha fatto, sottolineando la non particolare complessità della controversia e della questione giuridica trattata e l’avere l’Amministrazione proceduto in autotutela al riconoscimento del diritto.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 111, co. 6, della Costituzione e 132, co. 2, n. 4) del cod. proc. civ., per avere la Corte reso una motivazione in insanabile contraddizione, perplessa e, perciò, non rispondente al cd. «minimo costituzionale», laddove ha dapprima dato atto che sono stati redatti plurimi atti difensivi, quali ricorso, note difensive, istanze di rilascio di molteplici documenti presso le autorità straniere e italiane all’ estero relative allo stato di famiglia e, poi, ritenuto invece la controversia, in riferimento all’ art.5, co. 6, del d.m. n. 55 del 2014, di non particolare complessità.
2.1. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha infine prospettato la violazione degli artt. 82, co. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché 13, co. 6, della l. n. 247 del 2012 e 4, co. 1, del d.m. n. 55 del 2014, per avere il Tribunale reso una liquidazione non ragguagliata al minimo di valore dello scaglione ritenuto pertinente, pur avendo positivamente
riscontrato almeno alcuni degli elementi indicati dagli artt. 82, co. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e 4, co. 1, del d.m. n. 55 del 2014 come rilevanti (nella fattispecie, impegno professionale, incidenza degli atti compiuti, natura della controversia, importanza per il cliente, anche sotto il profilo soggettivo, risultati conseguiti).
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono inammissibili.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).
Nel provvedimento in esame,il Giudice ha reso una motivazione sufficiente e coerente, seppure stringata, a fondamento del giudizio sulla complessità della controversia che, in quanto apprezzamento di merito, non è ulteriormente sindacabile in questa sede di legittimità.
Quanto, poi, alla asserita contraddittorietà del riconoscimento della pluralità degli atti difensivi in relazione al giudizio di non particolare complessità della controversia, la censura non coglie che, indicando la tipologia di atti redatti e di difese svolte, il Giudice ha inteso non valorizzare indici per l’individuazione di uno scaglione superiore, nella forbice consentita dall’art. 5, ma unicamente riportare le attività oggetto di compenso, tant’è che di seguito della indicazione
ha escluso lo svolgimento di istruttoria e il diritto al relativo compenso: nessuna contraddizione è, pertanto, ravvisabile.
Il ricorso è perciò respinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite, perché il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Deve, invece, essere pronunciata condanna ex art. 96 IV comma cod. proc. civ. in favore della Cassa delle ammende, perché in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta (nella specie, in particolare, l’avvocato ricorrente non ha proposto alcun ulteriore argomento nella sua proposta di decisione), l’omessa costituzione dell’intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma III, (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall’altro impone comunque la condanna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma IV, cod. proc. civ., per l’autonoma valenza precettiva di tale disposizione, finalizzata a disincentivare, a prescindere dalla mancata costituzione dell’intimato, l’abuso della richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (Sez. 3, n. 27947 del 04/10/2023).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 800,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda