Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
PATROCINIO SPESE STATO
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 07/12/2023
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Rel. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20502/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso il suo studio, rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOME
– ricorrente –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
– intimato –
Avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE ROMA n. 30265/2019 depositata il 02/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udit o l’avv.to NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario per la cassazione dell’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Roma rispetto al ricorso ex artt. 702 bis cpc, art.170 DPR 115/2020 e art. 15 D.lg. 150/2011 da lui promosso avverso il decreto di liquidazione dei compensi di avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato del 9 aprile 2019 depositato il 23 aprile 2019, emesso dallo stesso Tribunale, in composizione Collegiale
Il decreto opposto aveva liquidato in favore dell’Avv.to COGNOME COGNOME COGNOME per l’attività difensiva svolta nel procedimento sopra indicato la somma di euro 1.300,00 (importo già dimezzato ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2002 oltre IVA, CAP e spese generali al 15% ponendo i relativi importi a carico dello Stato).
Il Tribunale di Roma confermava il decreto di liquidazione in quanto, pur trattandosi di una causa di valore indeterminabile, tuttavia, in considerazione della ‘non particolare complessità dell’attività svolta’, si giustificava la liquidazione in base allo scaglione previsto per le cause di valore fra € 5.200 e € 26.000.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la suddetta ordinanza.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
Il collegio all’esito dell’udienza camerale dell’ 11 novembre 2022 ha rinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nell a richiesta di accoglimento del ricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione d ell’art. 91 c.p.c. e del D.M. Giustizia n. 55 del 2014 in relazione agli artt. 2, 4 e 5 e dei parametri di cui alla tabella 4, colonna 4, allegati al detto decreto, errore nell’individua zione dello scaglione di riferimento, per aver il Tribunale del reclamo accordato/liquidato somme inferiori ai minimi previsti dalla tariffa forense, avendo determinato lo scaglione di riferimento per una controversia di valore indeterminabile di complessità bassa applicando in concreto lo scaglione da 5.200,00 a 26.000,00 anziché quello corretto da Euro 26.000,00 a 52.000,00, nonché in violazione del limite di cui all’art. 2233 , comma 2, c.c. alla luce della violazione dell’art. 9 del D.M. 140/2012 e del l’art. 4 del D.M. 55/2014 non considerando nessuno dei parametri di riferimento che la norma impone al Giudice di considerare nella liquidazione (omesso aumento per il pregio attività svolta dalla convenuta Sig.ra
COGNOME con vittoria sulla domanda di parte attrice di rideterminazione dell’assegno di mantenimento non accolta) .
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4, motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass. n. 20648 del 2015; Cass. n. 7402 del 2017) rispetto all’art 91 c.p.c. e del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, in relazione agli artt. 2, 4 e 5 e dei parametri di cui alla tabella 4 colonna 4 allegati al detto decreto e violazione del limite di cui all’art. 2233 c.c. comma 2, anche alla luce della violazione dell’art. 9 del Decreto del 20.07.2012 n. 140 e l’art. 4 del D.M. 55/2014
Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha liquidato somme inferiori al minimo previsto dalla tariffa forense, non avendo applicato il corretto scaglione di riferimento per controversia di valore indeterminabile stabilito nella misura da Euro 26.000,00 a Euro 52.000,0, bensì erroneamente quello da Euro 5.200,00 a Euro 26.000,00 in assenza ovvero con erronea motivazione resa, operando una liquidazione del compenso dell’Avvocato ampiamente al di sotto dei minimi tariffari di legge.
La proposta di definizione si è fondata sulla seguente giurisprudenza: In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l’art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 – secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 – non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando
il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità della controversia” (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022, Rv. 663916 – 01).
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione.
L’ufficio di Procura ha richiamato la r ecente sentenza di questa Corte in materia che ha affermato il seguente principio di diritto: l’art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 – secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 – non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021, secondo cui alla lettera della norma va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità della controversia”, di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5201,00 – 26000,00; conf. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019). L’art. 5, comma 6,
D.M. 55/2014 non impedisce – dunque – al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019)’ (vedi Cass. civ. n° 10452/23, n° 10438/23, n°10663/22). Il Procuratore Generale ritiene che il Tribunale non abbia assolto a tale dovere motivazionale, poiché ha valutato di non particolare complessità l’attività professionale svolta, soffermandosi sulla schematicità delle memorie istruttorie e sulla natura di mero rinvio delle udienze, ciò che avrebbe senz’altro giustificato una riduzione degli importi delle relative voci tariffarie al di sotto della media, ma di per sé non vale a giustificare l’applicazione dello scaglione immediatamente inferiore a quello di regola applicabile per il valore indeterminabile di bassa complessità ( da € 26.000,00 a € 52.000,00), in qu anto nessuna valutazione è stata effettuata in ordine all’oggetto della controversia ed in particolare al grado di complessità in fatto e/o in diritto delle questioni in concreto trattate.
I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il Collegio non condivide le conclusioni del P.G., in quanto la motivazione del Tribunale laddove afferma la ‘non particolare complessità dell’attività svolta , come si desume dalla documentazione prodotta tra cui le memorie istruttorie particolarmente schematiche nonché l’effettuazione di udienza di mero rinvio ‘ implica una valutazione anche della non particolare
complessità della lite sicché la sentenza è conforme alla giurisprudenza sopra riportata secondo cui l’art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore. In altri termini, il Tribunale ha dato adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione di applicare lo scaglione più basso, anche in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia.
Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero intimato.
7 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione