Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10242/2023 R.G. proposto da :
COGNOME(CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da se medesimo;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege ; -resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE PARMA depositata il 12/04/2023, r.g.n. 4884/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma del 12 aprile 2023, che ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che aveva liquidato in suo favore l’importo di euro 330,00 per l’attività svolta quale difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Ministero della giustizia si è costituito ‘ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale’.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è basato su due motivi, tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, lettere c) e d) del d.m. 55/2014: risulta per tabulas , così come affermato dal giudice della liquidazione e dal giudice dell’opposizione, che il ricorrente ha partecipato a cinque udienze e in quella sede, a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha offerto produzioni documentali; per l’attività riconosciuta il giudice ha ridotto il compenso di 2/3 rispetto al valore minimo e non di 1/3 come previsto (riducendo l’importo di euro 540 previsto per la fase dibattimentale nella misura di un terzo si ottiene la somma di euro 360 e non 180 come risulta dal decreto di liquidazione); la fase decisionale invece è stata omessa completamente ed è errato l’assunto secondo cui si tratta di udienza predibattimentale e al riguardo è sufficiente esaminare il verbale di udienza dell’11 ottobre 2022, laddove risulta che il giudice, ‘preso atto di quanto sopra, invita le parti a precisare le conclusioni’, cui seguono le conclusioni delle parti, e ‘il giudice, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in camera di consiglio per deliberare’.
Il motivo è fondato. Il ricorrente correttamente osserva che rispetto alle fasi riconosciute dal Tribunale, ossia la fase di studio e
la fase dibattimentale, i valori minimi sono stati ridotti non di 1/3 come previsto dall’art. 106 -bis del D.P.R. n. 155/2002, ma in misura pari a 2/3. Inoltre, il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha considerato legittima l’omessa liquidazione della fase decisionale sulla base di una motivazione non corretta, ossia che ‘si trattava di processo, come emerge dall’imputazione, per fatti bagatellari e routinali e che il procedimento, preso atto della volontà espressa dall’imputato di procedere all’integrale risarcimento del danno, si è articolato in quattro brevissime udienze sostanzialmente di mero rinvio in attesa della preannunciata remissione delle querele’. Il fatto che le udienze siano state brevi non comporta che non ci sia stata la fase decisionale (v. la definizione data dal d.m. n. 55/2014 all’art. 12), così che l’attività in concreto svolta può comportare l’applicazione dei minimi tariffali, ma non il totale mancato riconoscimento dell’attività svolta.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2 c.c., in quanto ritenere legittimo l’importo liquidato, praticamente simbolico, si appaleserebbe lesivo del decoro della professione.
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 novembre 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME