Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5042 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
OGGETTO:
compensi dell’avvocato
R.G. 23312/2022
C.C. 9-2-2024
sul ricorso n. 23312/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione intimata
avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara R.G. 3982/2021 depositata il 28-2-2022 rep. 495/2022
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza depositata il 28-2-2022 il Tribunale in composizione collegiale di Pescara ha deciso l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo emesso a suo carico per il pagamento a favore dell’AVV_NOTAIO dell’importo di Euro 22.074,61 oltre interessi a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese a favore della società nel procedimento n. 5/2015 contro il Comune di Roccaraso davanti al Commissario Regionale per il Riordino degli Usi Civici dell’Abruzzo; accoglien do parzialmente
l’opposizione, il Tribunale ha condannato l’opponente a pagare a favore dell’opposto la minore somma di Euro 4.835,00 con accessori, compensando le spese del giudizio.
L’ordinanza ha dichiarato inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio proposta da ll’opponente s ulla base dell’assunto che la competenza dovesse essere individuata ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nel Tribunale di L’Aquila in considerazione della sede del Commissario Liquidatore degli Usi Civici, rilevando che l’eccezione era stata sollevata solo sotto quel profilo e quindi era inammissibile. Nel merito, ha considerato che la società opponente si limitava a contestare la pretesa con riferimento al valore del giudizio avanti il Commissario per gli usi civici, in quanto l’avvocato aveva ancorato il valore del giudizio a un valore del terreno oggetto di quel giudizio di oltre Euro 400.000,00; ha rilevato che quel valore si fondava su una stima eseguita dal Comune di Roccaraso sul valore del terreno oggetto di causa ma, a fronte di tale stima, risalente al 2011, l’opponente aveva prodotto atto pubblico di compravendita del terreno datato 5-12-2014 e quindi in epoca prossima all’introduzione del giudizio ava nti al Commissario, nel quale il prezzo pattuito e pagato a mezzo assegno circolare era di Euro 10.000,00; ha dichiarato che rivestiva maggiore efficacia probatoria in ordine all’effettivo valore del terreno, e quindi della causa, un atto di vendita del medesimo bene immobile temporalmente prossimo al giudizio rispetto a una mera stima risalente ad alcuni anni prima.
2.Avverso l ‘ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, alla quale il ricorso è stato notificato al procuratore costituito AVV_NOTAIO dall’ufficiale giudiziario, con consegna il 26-9-2022 al collaboratore di studio, è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 9-2-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo ‘violazione e falsa applicazione, con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., del combinato disposto degli artt. 158 e 276 c.p.c. nonché 14, co.2, d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011′ -il ricorrente richiama il precedente di Cass. Sez. 2 3 maggio 2022 n. 13856 secondo cui nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 la discussione e la precisazione delle conclusioni devono svolgersi davanti al Collegio; dichiara che nella fattispecie l’unica udienza si è tenuta davanti al Tribunale in composizione monocratica che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e perciò lamenta che la trattazione della causa non sia stata collegiale; rileva la nullità dell’udienza e di conseguenza dell’ ordinanza, per il fatto che gli altri due componenti del collegio che ha deciso la causa non hanno partecipato all’udienza, alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.
1.1.Il motivo è infondato.
Risulta dall’ordinanza impugnata che i compensi oggetto del giudizio sono riferiti alle prestazioni professionali rese dall’AVV_NOTAIO a favore di RAGIONE_SOCIALE in causa contro il Comune di Roccaraso davanti al Commissario regionale per gli usi civici dell’Abru zzo. E’ acquisito che i Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici abbiano giurisdizione speciale nelle controversie di cui all’art. 29 legge 16 -61927 n. 1766 (Cass. Sez. U 19-12-2009 n. 26816 Rv. 610743-01, per tutte); infatti, dal dato che il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in sede contenziosa abbia natura di organo di giurisdizione speciale consegue che le questioni che insorgono sul
riparto di attribuzioni tra detto Commissario e il giudice ordinario attengano alla giurisdizione e non alla competenza e siano proponibili con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. Sez. U 28-10-1983 n. 6373 Rv. 431096-01, per tutte). Ciò comporta che la proposizione della domanda con la quale l’avvocato chieda la liquidazione delle spettanze per l’attività svolta avanti al Commissario per gli usi civici non instaura controversia rientrante tra quelle di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 , che sono relative alle spettanze per l’attività professionale svolta in giudizio civile, alle attività strumentali o complementari a quelle processuali civili, ma non comprendono le controversie relative alle attività professionali stragiudiziali, al l’attività svolta nel processo penale e nel processo amministrativo o davanti a giudici speciali (Cass. Sez. U 23-2-2018 n. 4485, par. 3.2). Quindi, ai fini che interessano, la circostanza che la domanda avesse a oggetto compensi per l’attività svolta avanti il giudice speciale comporta che la causa non fosse assoggettata al rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 anteriore al d.lgs. 149/2022, ratione temporis vigente.
Inoltre, non può ritenersi che la causa sia stata erroneamente instaurata con ricorso ex art. 14 e trattata con il rito speciale; infatti, è già stato posto il principio secondo il quale il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi diversi da quelli relativi a compensi giudiziali può svolgersi anche nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente innanzi al Tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, in tale caso, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., alla data del deposito del ricorso, in quanto è facoltà dell’opponente optare per questo procedimento, siccome applicabile a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (Cass. Sez. 2 23-11-2022 n. 34501 Rv. 666316-01). A tale conclusione si giunge
sulla base di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4485/2018 già citata, per cui l’atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si deve intendere regolato dall’art. 702 -bis cod. proc. civ.; quindi, come rilevato da Cass. 34501/2022, allorché la domanda monitoria per compensi di avvocato esuli dall’ambito del procedimento sommario speciale, sarebbe contraddittorio che dalla scelta dell’avvocato di avvalersi di procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente dell’alternativa di avvalersi del rito sommario per una controversia comunque non esclusa dall’ambito di operatività dell’ar t. 702-bis cod. proc. civ.
Non può neppure ritenersi che nella fattispecie vi sia stato un errore nella forma dell’atto introduttivo , proposto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 invece che ex art. 702-bis cod. proc. civ. e ciò abbia determinato che si sia incardinato il procedimento sommario speciale, in quanto il ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. e quello ex art. 14 d.lgs. 150/2011 sono identici. Non sussistono neppure elementi per ritenere che il Tribunale, sulla base di una erronea qualificazione dell’azione svolta, abbia consapevolmente trattato la causa con il rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, perché si è tenuta un’unica udienza davanti al giudice monocratico, il quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione; ciò invece conferma che non è stato seguito il rito previsto dall’art. 14 perché la disposizione impone, secondo Cass. Sez. 2 3-5-2022 n. 13856 (Rv. 664625-01) e gli altri precedenti nello stesso senso, che non solo la decisione, ma anche la discussione e l’intera trattazione della causa, con eccezione della del ega per l’assunzione dei mezzi di prova, avvenga davanti al giudice in composizione collegiale.
Dalle ragioni esposte consegue che non sussiste la nullità rilevata con il motivo di ricorso, che atterrebbe alla costituzione del giudice, in
quanto si deve escludere che il procedimento si sia svolto secondo le forme dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 , essendosi invece svolto secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. cod. proc. civ. all’epoca vigente . Sussiste invece inosservanza degli artt. 50-bis e 50-ter cod. proc. civ., in quanto il tribunale ha deciso in composizione collegiale in causa in cui era prevista la composizione monocratica. Questo dato può avere ingenerato nel ricorrente la convinzione di trovarsi di fronte a provvedimento impugnabile per cassazione e perciò si ritiene il ricorso ammissibile, a tutela dell’affidamento della parte e in applicazione del principio dell’apparenza delineato già da Cass. Sez. U 11-1-2011 n. 390, finalizzato a escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile; ciò però non esclude che l’ordinanza impugnata sia affetta esclusivamente da vizio relativo all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale. Quindi, deve essere applicato l’art. 50 -quater cod. proc. civ., secondo il quale le disposizioni degli artt. 50-bis e 50-ter cod. proc. civ. non si considerano attinenti alla costituzione del giudice e alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’art. 161 cod. proc. civ. ; poiché il ricorrente non ha dedotto con il proprio motivo di ricorso tale nullità, la stessa è stata sanata.
2.Con il secondo motivo -‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ -il ricorrente rileva che l’unico elemento sul quale si fonda l’affermazione che il valore della causa fosse di Euro 10.000,00 è rappresentato dall’epoca più prossima all’inizio del giudizio della stipula del contratto di compravendita; quindi lamenta la violazione dell’ art. 2729 cod. civ., in quanto quell’unico elemento non era grave, rispetto al valore di Euro 400.000,00 stimato dal Comune RAGIONE_SOCIALE Roccaraso in un atto amministrativo
del 2011 e perciò solo tre anni prima e non era univoco, in quanto lasciava spazio alla diversa valutazione di cui alla stima del Comune.
2.1.Il motivo è inammissibile perché, prospettando la violazione dell’art. 2729 cod. civ., il ricorrente intende ottenere una diversa valutazione di fatto in ordine al valore della causa, in quanto tale preclusa in questa sede. Infatti, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 1 25-9-2023 n. 27266 Rv. 669130-01, Cass. Sez. 2 19-7-2021 n. 20553 Rv. 661734-01). Del resto, il convincimento del giudice può fondarsi anche su un’unica presunzione, purché precisa e grave, e il relativo giudizio si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi (Cass. Sez. 3 28-4-1975 n. 1653 Rv. 375263-01).
3.Con il terzo motivo -‘ violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 111 Cost., 12 preleggi e 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.’ -il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia specificato in alcun modo il motivo per il quale il terreno abbia avuto in concreto il valore di Euro 10.000,00, in quanto manca l’indicazione dei criteri seguiti per la stima, né abbia spiegato il motivo per il quale abbia subito l’enorme perdita di valore di oltre Euro 390.000,00; quindi lamenta che la motivazione sia solo apparente e sia al di sotto del minimo costituzionale.
3.1.Il motivo è infondato.
E’ acquisito il principio secondo il quale il sindacato di legittimità sulla motivazione è attualmente circoscritto alla sola verifica del
rispetto del minimo costituzionale, che viene violato e comporta vizio ex art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ. allorché la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o si fondi su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 3-32022 n. 7090 Rv. 664120-01). Nella fattispecie la motivazione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non è affetta da alcun vizio, in quanto l’ordinanza ha espressamente dichiarato che rivestiva maggiore efficacia probatoria in ordine all’effettivo valore del terreno un atto di vendita del terreno medesimo temporalmente prossimo al giudizio, rispetto a una mera stima risalente ad alcun anni prima. In questo modo l’ordinanza, compiendo l’apprezzamento di merito a essa spettante ed esponendolo in modo logico e perfettamente comprensibile, ha comparato gli elementi probatori offerti dall’esistenza di una stima e di una successiva vendita e ha ritenuto che il prezzo ricavato dalla vendita avvenuta in prossimità dell’instaurazione del giudizio fosse l’elemento che individuava il reale valore del bene e superasse la precedente stima.
4.In conclusione il ricorso è interamente rigettato.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione