Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29184 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29184 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 4340/2020 proposto da:
AVV_NOTAIO , difesa da se stessa ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo n. 2126/2029 del 21/11/2019.
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10/10/2023;
letta la memoria depositata dalla ricorrente.
Fatti di causa
Nel 2019 l’avvocato NOME AVV_NOTAIO proponeva dinanzi al Tribunale di Palermo opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione nella misura di € 700 ( anziché in quella di € 1.700 richiesta) quale compenso per l’ attività professionale svolta in un procedimento penale, nell’interesse di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto impugnato si richiamava al protocollo d’intesa del 2016 tra il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio
dell’ RAGIONE_SOCIALE, il Presidente RAGIONE_SOCIALE Camera penale e il dirigente amministrativo del Tribunale.
La ricorrente (che aveva aderito al protocollo) denunciava un’erronea quantificazione del compenso, per l’omissione RAGIONE_SOCIALE remunerazione RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria, articolatas i tra l’altro in una serie di udienze. In sede di prima liquidazione, il giudice monocratico aveva considerato che, essendo stato il procedimento penale definito con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l’attività istruttoria non dovesse essere considerata al fine RAGIONE_SOCIALE liquidazione e quindi non dovesse applicarsi il punto n. 6 del protocollo d’intesa relativo ai processi dibattimentali più complessi.
Il presidente delegato del Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione, valo rizzando l’avverbio «sostanzialmente» al punto n. 1 del protocollo, relativo ai «processi che si concludono in atti sostanzialmente predibattimentali». Le spese dell’opposizione sono state dichiarate irripetibili.
Ricorre in cassazione l’AVV_NOTAIO con due motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
– Il primo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 12 e 13 d.m. n. 55/2014 (attuativo dell’art. 13, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 2 47/2012), nonché la violazione dei punti n. 1 e n. 6 del protocollo d’intesa citato nella descrizione dei fatti di causa. Si deduce, altresì, la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 129, 469 e 529 c.p.p.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2233 , comma 2, c.c. in collegamento con l’art. 13 bis RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 247/2012 e con il d.m. n. 37/2018. In particolare, si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE inderogabilità dei minimi tabellari, fissati ex d.m. 37/2018 per il decoro professionale ex art. 2233, comma 2, c.c., nonché per il diritto all’equo
compenso. Si evidenzia che l a liquidazione di € 700 ,00 non copre nemmeno le fasi di studio (€ 225 ,00 ) e decisoria (€ 675 ,00), le cui remunerazioni sommate tra di loro giungono ad un minimo inderogabile di € 900 ,00.
– I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione.
Rileva il collegio che essi sono fondati.
La parte censurata del provvedimento argomenta come segue (in sintesi). Il punto n. 1 del protocollo prevede la liquidazione di un compenso forfettario di € 700, 00, già diminuito ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, per i processi che si «concludono sostanzialmente» in atti predibattimentali ex art. 129 c.p.p., con elencazione espressa delle correlative cause (prescrizione, oblazione, remissione di querela). La locuzione testuale «si concludono sostanzialmente» induce a ritenere che si sia inteso privilegiare il profilo funzionale RAGIONE_SOCIALE sostanziale conclusione del proc edimento (mercé l’estinzione del reato), piuttosto che il dato strutturale procedimentale RAGIONE_SOCIALE conclusione avvenuta prima dell’apertura del dibattimento. Diversamente si sarebbe impiegata la locuzione «processi in fase predibattimentale», piuttosto che l’ avverbio «sostanzialmente».
Nel punto saliente, la complessiva censura è argomentata come segue.
Il provvedimento urta contro il d.m. n. 55/2014, sotto il profilo del disconoscimento delle fasi in cui l’attività defensionale si è effettivamente sviluppata (le quali sono quelle ex art. 12 d.m. cit.: studio, introduzione, istruzione e decisione), nonché sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE corrispondente remunerazione ex art. 13 dello stesso d.m. («se sopravvengono cause estintive del reato , sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla pronunzia RAGIONE_SOCIALE causa
estintiva»). Tale disciplina è sicura espressione dei valori costituzionali dell’effettività retributiva dell’attività lavorativa (artt. 4, 35 e 36 Cost.).
Orbene, i n relazione all’attività penale, l’art. 12 , co. 3, lett. c), del d.m. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale sono da intendere esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione RAGIONE_SOCIALE prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (tra l’altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, lo testimonia), per tacere che nel caso di specie si sono svolte una serie di udienze (cfr., in proposito, ad es. Cass. n. 3889/2023). Non può escludersi, quindi, la correlativa remunerazione, a prescindere dalla circostanza che poi il giudizio penale -come nel caso in esame – si sia concluso con sentenza di estinzione per prescrizione, poiché si sarebbe dovuto comunque tener conto, in sede di liquidazione a favore del difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al gratuito patrocinio, di tutti i compensi maturati per l’opera svolta fino alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE suddetta sentenza (come si evince dall’ art. 13 d.m. 55/2014, cit.).
Quanto ai protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, essi hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise. Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, RAGIONE_SOCIALE e di funzionari amministrativi che si assumono l’impegno di cooperare per migliorare l ‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia in un determinato ambito territoriale. Accanto alla
responsabilità imputabile individualmente, sulla base delle norme che definiscono i loro ruoli professionali nell’organizzazione giudiziaria e nel processo, questi gruppi si fanno liberamente carico di una responsabilità ulteriore, imputabile collettivamente alle persone che con la loro attività, secondo le proprie competenze, incidono sulla amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia.
Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, si rivela debole l’interpretazione che il provvedimento impugnato ha dato alle citate disposizioni del protocollo).
-In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed il derivante rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di Palermo, in persona di altro magistrato, che, oltre a riquantificare i compensi effettivamente spettanti alla ricorrente sulla scorta dei su citati riferimenti normativi applicabili ed in relazione alle attività difensive in concreto esplicate (in base ai principi in precedenza esposti), provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.