Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3176 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1342/2021 R.G. proposto da: COGNOME Andrea, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
ricorrente- contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
contro
ricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. cron. 5109/2020 depositato il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto del 20/10/2020 il Tribunale di Vicenza rigettava il reclamo, ex art 26 l.fall., proposto dall’avv. COGNOME Andrea avverso il decreto del Giudice Delegato del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominato per brevità ‘Fallimento’) che aveva liquidato, ai sensi dell’art. 25 comma 1 nr. 6 l.fall., in € 3.916 i compensi per l’attività svolta dal professionista con riferimento alla controversia insorta tra il Fallimento e la società RAGIONE_SOCIALE (brevemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra quest’ultima e la società RAGIONE_SOCIALE in bonis.
1.1 Osservava il Collegio fallimentare: i) nulla spettava al legale per l’attività giudiziale consistita nel radicare la causa nr. r.g. 6740/2017, in quanto la domanda era stata dichiarata improcedibile per essere l’azione stata avviata senza il previo esperimento del tentativo di mediazione (andato poi a buon fine); ii) lo scaglione di riferimento da € 260.000 ad € 520.000 per l’individuazione dei parametri di legge, coerente con l’ammontare della pretesa del fallimento nei confronti di TRN (pari ad € 440.000) era stato indicato dallo stesso professionista nell’avviso di parcella inviato al curatore in data 4/8/2017, cui era seguita la corresponsione in favore dell’avv. Costa della somma di € 5.000 a fronte dell’opera prestata per il raggiungimento del primo accordo transattivo; iii) l’applicazione del minimo tabellare si giustificava in ragione della modesta complessità delle questioni giuridiche affrontate dal legale, la cui attività si era limitata perlopiù ad incombenze materiali (incontri con professionisti, accessi presso uffici e cancelleria); iv) corretta era l’imputazione della somma di € 5.000 precedentemente liquidata e percepita dal legale a titolo di acconto posto che la fattispecie giuridica oggetto di studio da parte del legale si era riferita all’adempimento del preliminare di compravendita mai adempiuto da TRN.
2 NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. Il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le pari hanno depositato memorie ex art 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I motivi di impugnazione possono così riassumersi:
violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e 5 comma 2 del d.m. 55/2014: il Tribunale avrebbe errato nel determinare il valore della causa nr. 67740/2017 promossa dal Fallimento nei confronti di TRN per l’esecuzione in forma specifica dell’accordo transattivo in € 440.000 anziché in € 640.000 , come da dichiarazione dell’avvocato contenuta nell’atto introduttivo confermato dall’importo pagato a titolo di contributo unificato. L’impugnato provvedimento, oltre ad essere in contrasto con i criteri di determinazione del valore della causa previsti dagli artt. 10 e 14 c.p.c., richiamati dall’art. 2 del d.m. 55/2014, sarebbe anche affetto da motivazione apparente;
«nullità del decreto per violazione dell’art 2233 c.c e dell’art 4 d.m. 55/2014 e per motivazione apparente»: si deduce che il Tribunale abbia applicato i minimi tabellari sulla scorta di una motivazione apparente e senza tener conto di una complessa attività di assistenza tecnica e giuridica alla curatela (partecipazione ad udienze, sopralluoghi, incontri con il mediatore, redazione di atti che affrontavano plurime questioni giuridiche) di notevole pregio e valore, analiticamente descritta nel corpo del motivo;
«nullita del decreto per violazione dell’art. 2233, co. 2 c.c. e 4 del d.m. 55/2014 e per motivazione apparente»: si reiterano le argomentazioni del secondo motivo facendo valere il vizio di motivazione apparente;
«nullità del decreto per violazione di legge per violazione dell’art. 111 Cost. e 360 nr. 4 c.p.c. per motivazione apparente»: il ricorrente contesta il passaggio motivazionale del decreto che ha ritenuto non dovute le prestazioni professionali relative al giudizio nr. rg 6740/2017 sostenendo che l’azione non è stata mai dichiarata improcedibile e che il tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cui « l’attività svolta dal reclamante in sede giudiziale va imputata esclusivamente allo stesso », dal momento che la proposizione dell’azione giudiziaria nei confronti di TRN è stata regolarmente autorizzata dal G.D.;
«nullità del decreto per violazione di legge per violazione dell’art. 20 d.m. 55/2014 e 111 Cost. e 360 nr. 4 c.p.c.» , per avere il Tribunale reso ancora una volta una motivazione apparente nel considerare, quale acconto, la precedente liquidazione di € 5.000 senza tener conto che le due prestazioni professionali che avevano dato luogo a distinte liquidazioni, pur avendo ad oggetto la transazione relativa ad un atto avente ad oggetto lo stesso immobile, avevano comportato lo studio di questioni giuridiche molto diverse come analiticamente descritto negli scritti difensivi del giudizio di opposizione.
2 Il primo motivo è infondato.
2.1 Invero, il Tribunale ha accertato che il compenso era stato liquidato sulla base dell’attività stragiudiziale culminata con la transazione dell’8/6/2016 (rimasta ineseguita) e la conciliazione stragiudiziale dell’18/9/2018 e lo scaglione applicato era in linea con il criterio, previsto dall’art 21 d.m. 55/2014, del ‘ valore effettivo dell’affare’, costituito dalla pretesa del Fallimento nei confronti di TRN, pari ad € 440.000 a titolo di pagamento del saldo prezzo per la compravendita una volta dedotta dal prezzo complessivo pattuito la caparra di € 200.000 pacificamente incassata dalla società in bonis.
Nessuna violazione dei parametri tabellari può, quindi, predicarsi.
3 Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto riguardano la liquidazione del compenso ai minimi tariffari, e sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
3.1 Non sussiste il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente che, in base al costante orientamento di questa Corte ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) -, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 19881/2014).
3.2 Nel caso di specie, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con riferimento all’applicazione del minimo tabellare anziché del medio, risulta dotata della concisa esposizione delle ragioni poste a fondamento della stessa decisione e di una esposizione logica che consente di cogliere il percorso logico argomentativo che ha portato il Tribunale decidente a ritenere equa e congrua la liquidazione entro i minimi tariffari.
3.2 Quanto al vizio di violazione delle norme di legge (l’art. 2233 , comma 2, c.c. e 2 d.m. 55/2014) la giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. n. 4871/2018 e 15443/2021) ha affermato che il d.m. n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1, di tale decreto.
3.3 La liquidazione del compenso si è mantenuta entro i limiti minimi ed il Tribunale ha esposto le ragioni di tale scelta; la censura si riversa nel merito ed è inammissibile, poiché richiede alla Corte di rinnovare l’accertamento del fatto.
4 Il quarto motivo è infondato in quanto anche in punto di esclusione dalla liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la motivazione del Tribunale è tutt’altro che al di sotto del minimo costituzionale.
4.1 I giudici circondariali hanno in sostanza ritenuto inutile l’attivazione della causa in quanto la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dal tentativo mediazione, che, attivata successivamente, ha avuto esito positivo con il raggiungimento dell’accordo stragiudiziale.
5 Il quinto motivo è infondato nell’articolazione in cui denuncia carenza di motivazione.
5.1 I giudici vicentini, infatti, hanno spiegato, in maniera esauriente, le ragioni per le quali hanno attribuito alla precedente liquidazione di € 5.000 la natura di acconto sulla complessiva attività professionale stragiudiziale profusa dall’avv. COGNOME AndreaCOGNOME
5.2 Nel decreto, infatti, è ben chiarito che « la fattispecie giuridica oggetto di studio da parte del legale è stata sempre la medesima, ovvero l’adempimento del preliminare di compravendita immobiliare sopra menzionato: come detto con l’ausili o dell’avv. Costa le parti erano addivenute ad un primo accordo transattivo, mai adempiuto da TRN, il che ha comportato l’instaurazione del procedimento di mediazione all’esito del quale è stato raggiunto un nuovo accordo ».
5.3 Il resto della censura è inammissibile, in quanto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge s’intende sovvertire l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito . Conclusivamente il ricorso va rigettato.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% Iva e Cap.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 19.12.2024