Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30829 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2025
OGGETTO:
patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RG. 25223/2023
C.C. 12-11-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25223/2023 R.G. proposto da: COGNOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art.
86 cod. proc. civ.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE controricorrente
avverso l ‘ordinanza del Presidente del Tribunale di Siracusa R.G. 5478/2022 cron. 7700/2023 depositata il 15-12-2023, udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 1211-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ha proposto opposizione ex art t. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 avverso il decreto del Tribunale di Siracusa che aveva liquidato a suo favore il compenso complessivo di Euro 600,00, oltre accessori per l’attività di difesa svolta a favore di
NOME COGNOME, ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in procedimento penale relativo al reato di cui agli artt. 81 e 635 cod. civ.
Con ordinanza depositata il 15-12-2023 il Presidente del Tribunale di Siracusa ha parzialmente accolto l’opposizione, rilevando che l’attività svolta dall’avvocato -in procedimento penale nel quale l’imputato era stato giudicato con rito abbreviato a seguito di citazione a giudizio con citazione diretta- rientrava negli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in base al RAGIONE_SOCIALE sottoscritto il 3-7-2015; ha dichiarato che la pretesa dell’opponente di ottenere la liquidazione dei compensi secondo i criteri tabellari di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 147/2022 non poteva essere accolta, a fronte del RAGIONE_SOCIALE vigente e RAGIONE_SOCIALE carenza di allegazione in ordine alla non vincolatività delle relative previsioni in quanto in violazione dei minimi tabellari; quindi, ha applicato gli importi previsti dal RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisoria, per l’importo complessivo di Euro 1.170,00 che, ridotto di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. 115/2002, individuava il compenso di Euro 780,00. Per l’effetto ha riconosciuto tale importo , oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa e, ritenuta la parziale soccombenza, ha compensato per un terzo le spese del giudizio di opposizione e ha condannato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei restanti due terzi, liquidati escludendo i compensi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per mancanza RAGIONE_SOCIALE relativa attività professionale.
2.Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 12 -11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. del d.m. 147/2022 e dei relativi parametri di cui alla tabella 15 per i giudizi avanti il Tribunale monocratico, nonché la violazione dell’art. 2233 cod. civ., per essere stata la liquidazione del compenso eseguita al di sotto dei minimi tariffari; evidenzia che l’attività si era esaurita all’udienza del 22 -11-2022 e quindi si applicano i parametri di cui al d.m. 147/2022, i quali individuavano gli importi minimi per la fase di studio di Euro 236,50, per fase introduttiva di Euro 283,5 0 e per la fase decisoria di Euro 709,00, per l’importo complessivo -già conteggiata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. 115/2002- di Euro 819,34 ; lamenta che l’ordinanza abbia dichiarato che l’opponente non aveva espressamente eccepito la ‘non vincolatività’ del RAGIONE_SOCIALE siccome contrastante con i minimi tabellari, nonostante l’opponente non avesse mai aderito all’applicazione del RAGIONE_SOCIALE e nonostante il RAGIONE_SOCIALE non avesse valore vincolante; aggiunge che, comunque, il RAGIONE_SOCIALE era stato stipulato nella vigenza del D.M. 55/2014 e quindi i minimi inderogabili ai quali faceva riferimento erano quelli vigenti al momento RAGIONE_SOCIALE sua applicazione e perciò quelli di cui al d.m. 147/2022, da applicare ratione temporis alla fattispecie.
1.1.Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di gratuito patrocinio, i protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari non possono derogare alla determinazione legislativa dei minimi dei compensi degli avvocati, essendo detti protocolli privi di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore (Cass. Sez. 2 23-112023 n. 32549, non massimata, da pag. 6, Cass. Sez. 2 20-10-2023 n. 29184 Rv. 669200-01, Cass. Sez. 2 13-6-2022 n. 19041, non massimata, pag.4, Cass. Sez. 6-2 21-2-2012 n. 2527 Rv. 621828-01).
Quindi, erroneamente l’ordinanza impugnata ha richiamato a sostegno RAGIONE_SOCIALE sua conclusione Cass. 2527/2012 che, al contrario, ha enunciato il principio secondo il quale è illegittima l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE che non sia rispettoso dei minimi inderogabili, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore. Per altro verso, non è in discussione né che la liquidazione dovesse avvenire in base ai parametri del d.m. 147/2022, in quanto al momento dell’entrata in vigore di quel decreto l’attività difensiva non era stata ancora completata (Cass. Sez. 3 13-7-2021 n. 19989 Rv. 661839-02, Cass. Sez. 6-L 10-12-2018 n. 31884 Rv. 651920-01), né che le modifiche introdotte dal d.m. 147/2022 al d.m. 55/2014 non abbiano in alcun modo inciso su ll’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale (Cass. Sez. 2 22-8-2023 n. 24993 Rv. 67147401).
Ricorrono le condizioni per la decisione nel merito ex art. 384 co.2 cod. proc. civ., per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto il ricorrente chiede la liquidazione dei compensi nei valori tariffari minimi RAGIONE_SOCIALE scaglione già applicato dall’ordinanza impugnata -giudizi penali avanti il Tribunale monocratico-, per Euro 236,50 per la fase di studio, Euro 283,50 per la fase introduttiva ed Euro 709,00 per la fase decisoria; quindi, calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106bis d. P.R. 115/2002, deve essere riconosciuto l’importo di Euro 819,34, come richiesto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l’ordinanza impugnata ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., per essere state illegittimamente compensate per la quota di un terzo le spese del giudizio di opposizione.
3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 4 co. 3 lett. d) d.m. 147/2022 nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, per essere
stata illegittimamente esclusa la fase decisoria, in ragione di una erroneamente affermata ‘mancata attività defensionale’; evidenzia che alla prima udienza cartolare fissata per il 18-4-2023, a fronte delle note scritte presentate dell’opponente, il giudice rinviava alla successiva udienza cartolare del 21-112023, nella quale l’opponente rassegnava nuove note di udienza.
4.Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti, in quanto l’accoglimento del primo motivo in sé impone la nuova regolamentazione anche delle spese del grado conclusosi con l’ordinanza cassata, tenendo conto dell’esito finale del giudizio (cfr. Cass. Sez. 6-2 6-2-2017 n. 3069 Rv. 642575-01, Cass. Sez. 2 6-101972 n. 2884 Rv. 360616-01). Nell’eseguire tale liquidazione si deve applicare il principio secondo il quale, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di unica domanda articolata in più capi (Cass. Sez. U 31-10-2022 n. 32061 Rv. 66606301). Si deve altresì tenere conto che la fase decisionale, ai sensi dell’art. 4 co. 5 lett. d) d.m. 55/2014 -anche a seguito delle successive modifichecomprende un’ampia serie di attività, tra le quali la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass. Sez. 6-2 20-2-2023 n. 5289 Rv. 667062-01) e che la distinzione del compenso per fasi si applica anche ai giudizi sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Quindi, si provvede in dispositivo alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione in applicazione del principio di soccombenza ed escludendo la compensazione, nonché lasciando ferme le spese come richieste dal ricorrente e già riconosciute dal Tribunale e determinando i compensi in valori tendenti ai minimi RAGIONE_SOCIALE scaglione
fino a Euro 1.100,00, in considerazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEtà dell’attività svolta nelle fasi.
5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, senza necessità di quantificare o anche di menzionare espressamente il contributo unificato, in quanto gravante ex lege sulla parte soccombente (Cass. Sez. 6-3 23-9-2015 n. 18828 Rv. 637147-01).
Infine si dà atto che non emergono i presupposti per la condanna del RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ. chiesta dal ricorrente nella memoria illustrativa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo ; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore dell’AVV_NOTAIO e a carico del RAGIONE_SOCIALE il compenso di Euro 819,34, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione a favore dell’AVV_NOTAIO delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in Euro 340,00 per compensi, Euro 125,00 per spese, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 350,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 12-11-2025
Il Presidente
NOME COGNOME