Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3457 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3457 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19155/2022 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL
contro
ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Viterbo pubblicata il 17 -6-2022 cron. 2232/2022
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-12024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ordinanza del Tribunale di Frosinone in composizione collegiale depositata il 17-6-2022, accogliendo parzialmente il ricorso proposto
OGGETTO:
contratto d’opera professionale con avvocato
R.G. 19155/2022
C.C. 24-1-2024
ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dall’AVV_NOTAIO nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla difesa della società in una serie di procedure di esecuzione forzata e opposizione all’esecuzione nei confronti del debitore NOME COGNOME, ha condannato la società a pagare al ricorrente «Euro 400,00 oltre accessori, Euro 2.428,85 già compresi accessori di legge e al netto di ritenuta d’acconto, Euro 400,00 oltre accessori, Euro 200,00 oltre accessori»; ha compensato le spese di lite.
L’avvocato aveva agito chiedendo il compenso complessivo di Euro 27.978,32 ex DM. 140/2012 con gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 e la società aveva contestato la domanda, deducendo tra l’altro che i compensi dovevano essere quantificati sulla base della convenzion e oggetto della delibera dell’assemblea dei soci del 18 -22009, il cui testo era stato redatto dallo stesso AVV_NOTAIO, all’epoca consigliere di amministrazione della società, che non erano dovuti compensi in relazione alle esecuzioni che erano state sospese per la mancata previa notifica del titolo esecutivo, che l’AVV_NOTAIO aveva già incassato più delle somme spettanti per i pignoramenti conclusi con distribuzione del ricavato in procedimenti nei quali si era dichiarato antistatario, che non doveva essere applicato il D.M. 140/2012 ma il D.M. 127/2004.
L’ordinanza ha considerato che la delibera dell’assemblea dei soci del 18-2-2009 aveva dichiarato che i soci e i consiglieri di amministrazione, tra i quali l’AVV_NOTAIO, interpellati in quanto avvocati per verificare la loro disponibilità ad assistere nei giudizi la società, avevano predisposto un prospetto delle condizioni economiche da loro proposte; l’assemblea aveva deliberato di approvare il prospetto dei compensi e aveva deliberato che in caso di conferimento di incarico professionale alle condizioni di cui alla delibera non si sarebbe potuto configurare conflitto di interesse. Quindi ha dichiarato che la proposta proveniva anche dall’AVV_NOTAIO e, una volta
accettata dall’assemblea, integrava un vero e proprio accordo contrattuale, con la forma scritta richiesta ad substantiam.
Ritenuta l’applicabilità della convenzione, l’ordinanza ha dichiarato che il conteggio delle spettanze del ricorrente per le prestazioni professionali doveva essere eseguito in base ai parametri di cui al D.M. 127/2004, secondo gli importi indicati dalla parte resistente, rispettivamente di Euro 400,00 per il pignoramento mobiliare n. 202/2009, Euro 2.428,85 per l’opposizione all’esecuzione n. 202/2009, Euro 400,00 per il pignoramento immobiliare n. 134/2009, nulla relativamente all’opposizione all’esecuzio ne n. 134/2009 in assenza di significativa attività espletata, Euro 200,00 per l’atto di precetto.
2.Avverso l’ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., sulla base di sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, intitolato ‘controricorso con ricorso incidentale condizionato ‘, ricorso incidentale però non proposto né nel corpo dell’atto né nelle conclusioni, nelle quali ha chiesto la condanna del ricorrente anche ex art. 96 ult. co. cod. proc. civ.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Nella sua memoria la società controricorrente ha anche chiesto che sia rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione della necessità dell’accettazione in forma scritta della proposta avente a oggetto la stipulazione di convenzione professionale con l’avvocato .
All’esito della camera di consiglio del 24-1-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente la Corte dà atto che non ricorrono le condizioni per chiedere di rimettere alla decisione delle Sezioni Unite la questione
della forma scritta della convenzione tra il professionista e il cliente secondo quanto chiesto dalla società controricorrente, trattandosi di questione sulla quale la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e/o falsa applicazione degli art.li 2233, 1326, 1350 c.c. in relazione all’art.lo 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma la sussistenza, nel caso di specie, della forma scritta ab substantiam richiesta per il perfezionamento della convenzione tra cliente ed avvocato avente ad oggetto la determinazione dei compensi professionali’. Il ricorrente evidenzia che, dal tenore letterale della delibera assembleare , risulta che l’AVV_NOTAIO non era l’autore materiale dello schema di compensi, che l’AVV_NOTAIO si era allontanato al momento di approvazione della delibera, che la stessa delibera prevedeva il conferimento degli incarichi ai professionisti, i quali avrebbero dovuto preliminarmente accettare la convenzione; rileva che l’AVV_NOTAIO non ha mai sottoscritto in segno di accettazione lo schema di convenzione approvato dall’assemblea dei soci.
3 .Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ nullità e/o invalidità della decisione impugnata per contraddittorietà della motivazione ai sensi degli art.li 111 Cost. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art.lo 360 n. 4 e 5 c.p.c. in quanto il giudice di merito dopo aver affermato l’applicabilità, al caso di specie, della convenzione asseritamente perfezionata tra le parti la ha in concreto disapplicata’. Lamenta che l’ordinanza, dopo avere dichiarato di applicare la convenzione, di fatto l’ha disapplicata, in quanto non ha riconosciuto né il diritto al compenso percentuale previsto dalla convenzione né il diritto alle voci previste dalla convenzione e al rimborso forfettario previsto dalla convenzione, ma ha dichiarato di applicare il D.M. 127/2004, con la conseguente
nullità determinata dall’impossibilità di individuare il procedimento logico giuridico posto alla base della decisione.
4 .Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‘ nullità e/o invalidità della sentenza impugnata nella parte in cui determina l’ammontare del compenso dovuto al professionista omettendo totalmente di statuire sulle eccezioni e sulle domande svolte da questa difesa con conseguente violazione degli art.li 99, 112, 132 e 360 n. 4 e 5 c.p.c.’ . Rileva che l’ordinanza si è limitata ad aderire acriticamente alle difese avversarie ritenendole corrette ma omettendo di considerare le richieste e le difese del ricorrente. Evidenzia di avere sostenuto che si dovesse applicare il D.M. 140/2012 in quanto si doveva fare riferimento alla data in cui si era concluso il mandato, da individuare nella data di approvazione del piano di riparto nell’esecuzione immobiliare 34/2010, di avere lamentato che la controparte non aveva indicato come eseguiva le quantificazioni, di avere comunque dedotto la spettanza del compenso forfettario per Euro 7.800,00 secondo le previsioni della convenzione; lamenta altresì l’omessa pronuncia con riguar do alla richiesta di compensi per l’esecuzione mobiliare 509/2010 .
5 .Con il quarto motivo il ricorrente deduce ‘ nullità e/o invalidità della sentenza impugnata nella parte in cui nega che sia dovuto alcun compenso per l’attività svolta da questo ricorrente in relazione alla esecuzione 134/09 sebbene la circostanza avesse formato oggetto di discussione tra le parti con conseguente violazione degli art.li 99, 112, 132, in riferimento all’art.lo 360 n. 4 e 5 c.p.c.’. Lamenta che sia stato negato qualsiasi compenso con riguardo all’opposizione all’esecuzione n. 134/09 ritenendo che non fosse stata espletata attività, nonostante egli avesse documentato di essersi costituito nell’opposizione all’esecuzione per resistere alla domanda di sospensione dell’esecuzione, redigendo comparsa e partecipando all’udienza; quindi evidenzia che le attività di studio della controversia, redazione della
comparsa di risposta e partecipazione a una udienza, in una esecuzione immobiliare del valore di Euro 180.000,00 non potevano qualificarsi come attività insignificanti come ritenuto dall’ordinanza impugnata.
6.Con il quinto motivo il ricorrente deduce ‘nullità e/o invalidità della sentenza per omesso riconoscimento del diritto del ricorrente agli interessi moratori ex art.lo 5 del d.lgs. 231/02 capitalizzati ex art.lo 1283 c.c. in totale difetto di motivazione sul punto con conseguente violazione degli art.li 111 Cost. 99, 112, 132, 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.’ ; evidenzia che nel ricorso aveva chiesto il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/02 con la capitalizzazione dalla data del 20-5-2014 in cui aveva chiesto via pec il pagamento dei compensi e lamenta la completa omissione di pronuncia su tali richieste.
7 .Con il sesto motivo il ricorrente deduce ‘ nullità e/o invalidità della sentenza per omesso riconoscimento del diritto al rimborso delle spese generali ex art.lo 13 l. 247/12 in totale difetto di motivazione sul punto con conseguente violazione degli art.li 111 Cost. 99, 112, 132, 118 disp. att. c. p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c .’ ; lamenta che sia stato negato il rimborso forfettario delle spese previsto dall’art. 13 co. 10 legge 247/2012 e che era stato chiesto nel ricorso, senza alcuna indicazione delle ragioni di tale decisione.
8 .Con il settimo motivo il ricorrente deduce ‘ nullità e/o invalidità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE con conseguente violazione degli art.li 702ter, 112, 132 e 360 n.4 e 5 c.p.c.’. Evidenzia che aveva eccepito l’inammissibilità della produzione documentale eseguita dalla controparte dopo che la causa era stata rinviata per la decisione e lamenta l’omessa pronuncia su tale eccezione.
9.Logicamente deve essere esaminato per primo e accolto il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che sia meramente apparente la motivazione svolta per negare qualsiasi compenso -e perciò a prescindere dalle modalità di quantificazione- relativamente all’opposizione all’esecuzione n. 134/2009.
E’ acquisito il principio che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve essere interpretato come riduzione al minimo costituzionale; pertanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia sussiste, tra le altre ipotesi, in caso di motivazione apparente (Cass. Sez. U 7-42014 n. 8053 Rv. 629830-01). La motivazione apparente ricorre allorché la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento svolto dal giudice per formare il proprio convincimento, non pot endosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. U 30-1-2023 n. 2767, Cass. Sez. U 3-11-2016 n. 22232 Rv. 641526-01, Cass. Sez. 6-1 1-3-2022 Rv. 664061-01, Cass. Sez. 6-5 23-5-2019 n. 13977 Rv. 654145-01).
Nella fattispecie la motivazione svolta dall’ordinanza impugnata per negare il compenso all’avvocato relativamente all’opposizione all’esecuzione n. 134/2009 è ‘nell’assenza di una significativa attività espletata non si ravvisa fondamento per la relativa pretesa di pagamento’ e risulta all’evidenza meramente apparente, in quanto non spiega in alcun modo l’affermazione svolta; da una parte pare
riconoscere che una attività vi sia stata, dall’altra dichiara che l’attività non sia stata significativa, senza lasciare emergere su quali basi si fondi tale giudizio, così impedendo di capire la ragione della decisione.
10.Procedendo alla disamina del primo motivo di ricorso, diversamente da quanto eccepito dalla società controricorrente, si rileva che il motivo è ammissibile, in quanto il ricorrente non censura la ricostruzione in fatto eseguita dall’ordinanza impugnata, ma lamenta la violazione delle disposizioni sulla forma scritta ad substantiam.
Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità ai principi posti da questa Corte con la sentenza Sez. 2 n. 717 del 12-1-2023 (Rv. 6666721) -intercorsa tra le stesse parti AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE, in riferimento alla medesima convenzione approvata dall’assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE – secondo i quali ai sensi dell’art. 2233 cod. civ. l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, con la conseguenza che l’accordo, quando non è trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma scritta, sia seguita dall’accettazione nella medesima forma. Come già si legge nella motivazione di questa sentenza, che si conferma e vale anche per la presente fattispecie, la previsione della forma scritta a pena di nullità del contratto con il quale l’avvocato e il cliente stabiliscono il compenso professionale spettante al professionista: « …comporta: -in primo luogo, che la formazione di tale accordo, se non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la sottoscrizione di entrambe le parti, potendo per contro realizzarsi quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, richiede, tuttavia, che la proposta di una delle parti, redatta in forma solenne, sia necessar iamente seguita da un’accettazione conforme che sia rivestita della medesima forma richiesta dalla legge
(Cass. n. 15563 del 2022, in motiv., la quale, con riguardo al contratto di prestazione professionale tra cliente e avvocato, ha ritenuto che, a fronte di una proposta dotata della forma scritta, la stipulazione dell’accordo richiedeva un’ ‘accettazione nella medesima forma’): la quale, in effetti, non può discendere dal mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione del contratto (anche se adesivo o attuativo o preparatorio dell’accordo, con la predisposizione della relativa bozza), assunto dalle parti, utilizzabile non per attestare la formazione di un consenso contrattuale che non sia stato incorporato in un documento scritto ma solo per interpretare la volontà dei contraenti per come espressa nel relativo testo (cfr. Cass. n. 12297 del 2011; Cass. n. 11828 del 2018); -in secondo luogo, che trovano applicazione le norme che in generale disciplinano la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass. n. 24213 del 2021, in motiv.), e cioè, tra l’altro, che: a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452 del 2019), come una dichiarazione di quietanza (Cass. n. 12673 del 1997; Cass. n. 5158 del 2012; Cass. n. 10846 del 2019) ovvero una fattura (Cass. n. 1614 del 2009; Cass. n. 5263 del 2015); b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza (Cass. n. 13459 del 2006; Cass. n. 13857 del 2016), soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 24213 del 2021, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto ‘raggiunta la prova dell’accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l’esistenza del requisito di forma non può essere sostituito da mezzi probatori diversi ‘ » (nello stesso senso, tra le stesse parti e non massimate, Cass. Sez. 2 12-1-2023 n. 719 e Cass. Sez. 2 27-7-2023 n. 22885).
L’ordinanza impugnata ha considerato pacifico che l’AVV_NOTAIO non aveva partecipato alla deliberazione dell’assemblea dei soci che aveva approvato la convenzione, in quanto non era socio ma componente del consiglio di amministrazione, e si era allontanato al momento della discussione e votazione sulla questione; quindi, la deliberazione assembleare, alla quale non aveva partecipato il professionista, non integrava in sé l’accordo in forma scritta richiesto dall’art. 2233 ult. co. cod. civ . L’affermazi one della controricorrente nella memoria, secondo la quale vi sarebbe errore di lettura nel ‘confondere’ gli avvocati interni della società con gli avvocati esterni , non è utile a spiegare in quali termini l’AVV_NOTAIO potesse avere partecipato con atto scritto all’approvazione di una delibera per la quale non aveva votato, come accertato dall’ordinanza impugnata. Inoltre, l ‘ordinanza, individuando la forma scritta dell’accordo nella delibera dell’assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE che aveva approvato ‘il prospetto riepilogativo delle condizioni economiche’ predisposto dai professionisti tra i quali lo stesso AVV_NOTAIO, non ha indagato se quel prospetto contenesse la sottoscrizione dell’AVV_NOTAIO, così da ritenere che l’approvazione assembleare avesse comportato accettazione di proposta conclusa per iscritto e perciò conclusione dell’accordo in forma scritta; l’o rdinanza non ha neppure verificato se vi fosse altro documento, successivamente sottoscritto dall’avvocato, integrante accettazione della proposta eseguita con la delibera assembleare. Il prospetto riepilogativo, se e in quanto privo della sottoscrizione del professionista, non poteva avere valore di proposta al fine della conclusione dell’accordo in forma scritta; non si poteva valorizzare neppure il rilascio della procura, che attiene alla costituzione del rapporto di rappresentanza processuale e non vale come adesione ai termini economici unilateralmente prefissati; ugualmente, non rilevava l’emissione della fattura, attinente alla fase
esecutiva del rapporto, che presuppone il già avvenuto perfezionamento del contratto nelle forme previste dalla legge (Cass. Sez. 1 22-1-2009 n. 1614 Rv. 606443-01). Non sono significative le deduzioni svolte dalla società controricorrente nella memoria al fine di ottenere la rimessione della questione alle Sezioni Unite, in quanto è chiaro il disposto dell’art. 2233 ult. co. cod. civ., secondo il quale sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali ed è già stato statuito che tale prescrizione non è stata implicitamente abrogata dall’art. 13 co.2 legge 247/2012, secondo il quale il compenso con il professionista è di regola pattuito per iscritto (oltre Cass. 717/2023 già citata, cfr. Cass. Sez. 2 16-5-2022 n.15563, Cass. Sez. 6-2 8-9-2021 n. 24213) . E’ acquisito in linea generale il principio secondo il quale la forma scritta ad substantiam non richiede che la volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche in documenti separati, costituenti proposta e accettazione (cfr., per tutte, Cass. Sez. 2 30-6-2023 n. 18579 Rv. 668392-01, Cass. Sez. 1 2-2-2007 n. 2256 Rv. 595059-01, con riguardo ad accordi di contenuto diverso da quello in questione); ciò però non esclude che i documenti separati debbano recare la sottoscrizione rispettivamente del proponente e dell’accettante, perché in mancanza delle sottoscrizioni non è integrato il requisito della forma scritta ad substantiam .
11.Deve essere parzialmente accolto anche il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per non avere pronunciato sulla richiesta di riconoscimento degli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data della richiesta di pagamento.
L’ordinanza impugnata ha omesso ogni riferimento alla debenza degli interessi di mora, sul l’erroneo presupposto che gli stessi
decorressero dalla data della decisione. Infatti, deve essere data continuità al precedente di Cass. Sez. 2, sentenza n. 24973 del 19-82022 Rv. 665548-01 che, sulla base di compiuta ricostruzione dogmatica alla quale si rinvia, è giunto alla conclusione che per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell’attività di avvocato gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. decorrano dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011. Inoltre, essendo stato il ricorso depositato il 18-42017, è applicabile ratione temporis la previsione dell’art. 1284 co.4 cod. civ., secondo la quale dal momento della domanda il saggio degli interessi sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (cfr. Cass. Sez. 2 19-8-2022 n. 24973 Rv. 665548-01, in motivazione). Le ulteriori questioni poste con il quinto motivo di ricorso in ordine agli interessi rimangono in questa sede assorbite, in quanto non sono state decise dall’ordinanza impugnata e si porranno in concreto nel caso in cui si accerti l’esistenza di messa in mora precedente alla domanda giudiziale.
12.L ‘accoglimento del primo , del quarto e del quinto motivo di ricorso nei termini esposti esclude la necessità della decisione sul secondo, terzo, sesto e settimo motivo di ricorso, che rimangono assorbiti a seguito del la cassazione dell’ordinanza impugnata in ragione dei motivi accolti; si dispone il rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione perché esamini la domanda dell’AVV_NOTAIO facendo applicazione dei principi esposti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione , assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione