Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 974 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 974 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11490/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, rappresenta e difesa da sé medesima; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
-resistente- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di SALERNO SEZIONE LAVORO n. 964/2022 depositato il 9.5.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO2021 del 26.10.2022, il Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Salerno rigettava la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata RAGIONE_SOCIALE procedura di opposizione agli atti esecutivi avanzata dall’AVV_NOTAIO nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo ricorrere la causa di esclusione dell’indennizzo dell’art. 2 comma 2 quinquies lettera a) RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001 e successive modificazioni, per avere la parte iscritto a ruolo la causa presso la cancelleria civile del Tribunale di Salerno, anziché presso quella delle esecuzioni, con conseguente improcedibilità dell’opposizione, con condotta connotata da colpa grave per la consapevolezza dell’infondatezza RAGIONE_SOCIALE sua pretesa.
Proponeva opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO COGNOME, che reiterava la richiesta di indennizzo, contestando la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE colpa grave.
La Corte d’Appello di Salerno, sezione lavoro, col decreto n. 964/2022 RGV del 9.5.2023, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, accoglieva parzialmente l’opposizione, rilevando che per giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (Cass. n. 12121/2018; Cass. n. 24409/2017; Cass. n. 3258/2017; Cass. n. 11206/2016) la compensazione delle spese processuali (nella specie disposta nel giudizio presupposto) era incompatibile con la sussistenza di un abuso del processo, per cui non era ravvisabile una colpa grave dell’AVV_NOTAIO ostativa alla liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo per avere iscritto l’opposizione agli atti esecutivi presso la cancelleria civile anziché presso quella delle esecuzioni, tanto più che il ricorso non risultava univocamente indirizzato, ed era stato
dichiarato improcedibile dopo molti anni, e che i contrasti giurisprudenziali esistenti sul punto erano stati fugati solo dalla sentenza n. 25179/2018 RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, intervenuta nel corso dell’opposizione agli atti esecutivi.
Nel merito, la Corte d’Appello di Salerno riconosceva una durata irragionevole del procedimento di opposizione agli atti esecutivi di cinque anni, applicava un moltiplicatore annuo di € 400,00, riduceva l’indennizzo così determinato di € 2.000,00 di 1/3 ex art. 2 bis comma 3° RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001 per l’esito totalmente sfavorevole del giudizio presupposto e condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME NOME di un indennizzo di € 1.333,33 oltre interessi legali dal 29.11.2021 al saldo, nonché delle spese processuali, liquidate secondo la tariffa 12 allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, in € 89,92 per esborsi ed € 962,00 per compensi, con esclusione RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso a questa Corte, notificato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 29.5.2023, COGNOME NOME, affidandosi a due motivi e depositando memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ed il RAGIONE_SOCIALE si è costituito ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, e la causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 9.7.2024.
1) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c., 2233 cod. civ. e 4 del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tabelle 8 e 12, ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed alla violazione dell’art. 132 comma primo n. 4 c.p.c., la nullità dell’impugnato decreto, in quanto privo di una reale motivazione in ordine alla quantificazione delle spese di lite e dotato di una motivazione stereotipata.
Si duole la ricorrente dell’omessa liquidazione dei compensi sia per la fase monitoria, sia per la fase istruttoria e/o di trattazione del
giudizio di opposizione, asseritamente non tenutasi, ma in realtà emergente dalle note scritte di trattazione per l’udienza del 13.3.2023 (allegato 4), avendo la Corte d’Appello liquidato per i compensi solo i minimi RAGIONE_SOCIALE tariffa 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per causa ricompresa tra un valore di € 1.101,00 ed € 5.200,00 (€ 268,00 per fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva ed € 426,00 per fase decisionale), che per le quattro voci avrebbe dovuto condurre ad una liquidazione di € 1.458,00 per compensi per l’opposizione, tenendo conto anche degli € 496,00 dovuti per la fase di trattazione, e spettando per il giudizio monitorio, in base alla tabella 8 allegata al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, l’ulteriore importo di €284,00 per compensi.
Il primo motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Va anzitutto evidenziato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione (tra le varie Cass. sez. un. n. 2767/2023; Cass. sez. un. n. 8053/2014). Nel caso RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente, la
motivazione pur graficamente presente, è totalmente inidonea ad illustrare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione adottata (vedi Cass. n.16772/2006).
Nella specie non è ravvisabile il lamentato vizio di motivazione del decreto impugnato e la sua conseguente nullità ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Salerno, ha correttamente fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE tabella 12 allegata alla tariffa del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.147/2022, valevole per le cause civili contenziose come appunto il giudizio di opposizione in materia di equa riparazione, e non era tenuta ad un’ulteriore liquidazione di compensi per la fase monitoria, dovendo compiere una liquidazione del compenso unitaria.
Per consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l’opposizione di cui all’art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, per cui ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito RAGIONE_SOCIALE fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, in caso di suo accoglimento, senza la necessaria separazione RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei compensi per la fase monitoria e per l’opposizione, e senza vincoli RAGIONE_SOCIALE liquidazione compiuta in fase monitoria (vedi Cass. ord. 26.4.2024 n. 11246; Cass. ord. n. 26398/2023; Cass. ord n. 26517/2023; Cass. ord. n. 23826/2023; Cass. ord. n. 16803/2023; Cass. ord. n. 9728/2020; Cass. ord. 26.5.2020 n. 9728).
Il decreto impugnato ha applicato il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza per l’accoglimento parziale del ricorso, ed inoltre ha fatto rinvio agli importi minimi previsti dalla tabella 12 citata, relativi alle cause civili di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00,
corrispondente all’indennizzo riconosciuto dovuto di € 1.333,33, per le voci di studio, introduttiva e decisionale, ed ha escluso la voce istruttoria ritenendo che le attività relative non fossero state svolte, per cui ha fornito una motivazione che è certamente idonea ad indicare, sia pure succintamente, le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione adottata.
Sussiste invece la lamentata violazione dell’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., in quanto il compenso complessivamente liquidato a seguito dell’opposizione, di € 962,00, è inferiore ai minimi liquidabili secondo la tariffa 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le quattro voci (studio di € 268,00, introduttiva di € 268,00, trattazione di € 496,00 e decisionale di €426,00), pari ad € 1.458,00.
La liquidazione del compenso per la fase istruttoria, o trattazione, nei giudizi di opposizione in tema di equa riparazione, infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è ineludibile (Cass. ord. 26.6.2024 n. 17602; Cass. ord. n.26608/2023; Cass. ord. n.164/2022; Cass. ord. n. 35373/2022), tanto più che dal documento richiamato dalla ricorrente emerge che un’effettiva trattazione, anche se scritta, RAGIONE_SOCIALE causa, vi è stata nel giudizio conseguente all’opposizione, avendo oltre tutto contrastato le richieste RAGIONE_SOCIALE opponente il RAGIONE_SOCIALE.
Dal momento che la liquidazione dei compensi sotto il minimo tariffario deve ritenersi lesiva del decoro RAGIONE_SOCIALE professione di AVV_NOTAIO (vedi in tal senso Cass. 26.6.2024 n. 17613; Cass. ord. n. 28325/2022), il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE va quindi condannato al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, per i compensi spettanti a seguito dell’opposizione parzialmente accolta, dell’ulteriore importo di € 496,00 oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla formulata richiesta di liquidazione
dell’aumento fino al 30% del compenso per la redazione di atti navigabili ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e successive modificazioni (che ha eliminato l’espressione ‘di regola’ utilizzata in precedenza dal legislatore a proposito di tale aumento), sia per la fase monitoria, che per il giudizio di opposizione, la nullità dell’impugnato decreto, contenente sul punto solo formule stereotipate.
Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente, limitandosi a richiedere l’aumento in questione nella nota spese del giudizio di opposizione, ha dato per scontato che lo stesso, dopo la riforma dell’art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 operata dal D.M. n.37/2018, debba essere concesso dal giudice in via automatica, e nulla di specifico ha dedotto circa le modalità di attuazione del collegamento ipertestuale concretamente seguite.
Secondo il nuovo testo dell’art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. n. 37/2018, qui applicabile, trattandosi di liquidazione di compensi successiva al 27.4.2018 ‘ Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 é ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto’.
Da tale disposizione si ricava che la ricorrente avrebbe dovuto allegare nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, e già prima nella richiesta di aumento, che gli atti erano stati da lei depositati telematicamente con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, in modo da consentire la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto, mentre la ricorrente si è
limitata ad allegare del tutto genericamente di avere redatto gli atti in modalità ipertestuale richiamando la normativa vigente, non consentendo quindi a questa Corte di verificare se le modalità ipertestuali di redazione degli atti in concreto seguite fossero tali da agevolare concretamente l’esame separato degli atti processuali dalla stessa formati ed allegati richiamati nei suoi atti processuali.
Conclusivamente, va accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, con cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente di una somma aggiuntiva per le spese RAGIONE_SOCIALE fase avanti alla Corte di appello per la fase istruttoria pari ad € 496,00, oltre accessori.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza prevalente, e tenuto conto del modestissimo importo aggiuntivo riconosciuto dovuto (€ 496,00) secondo il criterio del disputatum nei limiti del decisum, va condannato al pagamento di € 300,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigettato il secondo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore compenso di €496,00 oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% per il giudizio conseguente all’opposizione, e condanna il RAGIONE_SOCIALE medesimo al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €
300,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% e di € 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda