Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 815 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4678-2022 proposto da:
NOME, in proprio;
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIENA del 20/1/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME, a norma dell ‘ art. 26 l.fall., ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione aveva determinato nella somma di €. 3.170,00, oltre accessori, il compenso dallo stesso maturato in ragione delle prestazioni d ‘ opera professionale che, in qualità di avvocato, aveva eseguito su incarico del curatore nel giudizio volto all ‘ ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE di un credito vantato nei confronti dello stesso.
– ricorrente –
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha solo parzialmente accolto il reclamo.
1.3. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha, in sostanza, ritenuto che il compenso maturato dal reclamante doveva essere determinato non in forza della tabella invocata dallo stesso (‘ 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale ‘) , ma sulla base della tabella ‘ 20. Procedimenti per dichiarazione di fallimento ‘ sul rilievo che, come emerge dalla ‘ relazione ministeriale al d.m. 55/2014 ‘, ‘ le istanze di insinuazione al passivo fallimentare, lungi dal poter essere qualificate come ‘ procedimenti contenziosi ‘ (a differenza delle opposizioni a stato passivo) rappresentano istanze che possono addirittura essere ricomprese all ‘ interno della voce ‘ dichiarazione di fallimento ‘ ‘.
1.4. NOME COGNOME con ricorso notificato in data 21/2/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.5. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente, lamentando, rispettivamente, la violazione dell ‘ art. 3 del d.m. n. 55/2014, in relazione all ‘ art. 111 Cost. e all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell ‘ art. 3 del d.m. n. 55/2014, in relazione all ‘ art. 111 Cost. e all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all ‘ art. 111 Cost. e all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, sulla base del mero richiamo ai contenuti della relazione ministeriale al d.m. 55 cit. e senza prima esplicitare alcuna argomentazione propria, ha ritenuto che il compenso dell ‘ avvocato per l ‘ assistenza nel giudizio di insinuazione al passivo di un fallimento dev ‘essere parametrato alla tabella ‘ 20.
Procedimenti per dichiarazione di fallimento ‘ del d.m. 55/2014, anziché alla tabella ‘ 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale ‘, omettendo, tuttavia, di considerare che: in base al combinato disposto tra l ‘ art. 3 del d.m. n. 55 cit. e della tabella ‘ 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale ‘, il legislatore ha inteso chiaramente remunerare il compenso dell ‘ avvocato che affronti un qualsiasi tipo di procedimento o giudizio avente le caratteristiche salienti simili a quello del ‘ contenzioso di cognizione ‘ proprio per mezzo dei parametri espressi dalla (sola) tabella n. 2, che, infatti, è intitolata ‘ Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale ‘; – nulla, invece, depone nel senso di considerare il procedimento di insinuazione al passivo più ‘ vicino ‘ e più assimilabile a quello per la dichiarazione di fallimento, anziché a quello per l ‘ accertamento, in sede di cognizione contenziosa, di un credito; – l ‘ art. 3 del d.m. n. 55 cit. dispone, del resto, che ‘ nell ‘ ambito dell ‘ applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe ‘; – il criterio dell ‘ analogia tra fattispecie comporta, pertanto, che il compenso dell ‘ avvocato per l ‘ assistenza nel procedimento per l’ insinuazione al passivo di un fallimento dev ‘ essere determinato in base alla tabella ‘ 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale ‘ e non, come invece ritenuto dal tribunale, in base alla tabella ‘ 20. Procedimenti per dichiarazione di fallimento ‘ del d.m. 55/2014, in quanto il procedimento di insinuazione al passivo del fallimento ha tutte le caratteristiche, ignorate invece dal tribunale, per essere assimilato ad un giudizio contenzioso di cognizione.
2.2. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati, nei termini che seguono.
2.3. Il giudizio di verificazione dello stato passivo, così come disciplinato dagli artt. 93 ss. l.fall., non è, infatti, riconducibile, in difetto di qualsivoglia richiamo normativo alla relativa disciplina, né ai procedimenti di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., né, a fortiori , a quelli (aventi natura dichiaratamente camerale: art. 15, comma 1°, l.fall.) per la dichiarazione di fallimento, trattandosi, piuttosto, di un procedimento che, sia pure in forme speciali e sommarie, si svolge innanzi al (giudice delegato designato dal) tribunale ed ha per oggetto l’accertamento , a struttura contenziosa (artt. 94 e 95, comma 1° e comma 3°, l.fall.) e a cognizione piena (artt. 95, comma 3°, e 96, comma 1°, l.fall.), dell’esistenza o dell’inesistenza del diritto (di credito o di restituzione) azionato dall’istante nei confronti de l debitore assoggettato a fallimento: ‘ nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione ‘ (Cass. n. 19605 del 2004; Cass. n. 18935 del 2003; Cass. n. 3765 del 2007).
2.4. Ne consegue che, in difetto di una normativa tariffaria che ratione temporis lo disciplini specificamente (e cioè il d.m. n. 55/2018, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal d.m. n. 147/2022, che ha invece introdotto la tabella 20bis in tema di ‘ accertamento del passivo ‘), nel giudizio di verificazione dello stato passivo il compenso (non pattuito in forma scritta) spettante al difensore del ricorrente (che se ne sia avvalso: cfr. l ‘ art. 92, comma 2°, primo periodo, l.fall.) dev ‘ essere determinato, in sede di liquidazione da parte
giudice (art. 1 del d.m. n. 55 cit.), come, nel caso in esame, il giudice delegato al Fallimento del creditore (art. 25, comma 1°, n. 4, l.fall.), secondo i parametri previsti dalla tabella 2 per i ‘ giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale ‘, avendo, cioè, riguardo (come confermato sul punto dalla tabella 20bis cit.) alle distinte fasi, ivi previste (se e nella misura in cui le stesse siano rinvenibili nel giudizio così come si è effettivamente svolto: art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 cit.), di ‘ studio della controversia , ‘ introduttiva del giudizio ‘, ‘ istruttoria e/o di trattazione ‘ e ‘ decisionale ‘ nonché all ‘ entità della domanda (nonché, se del caso, al valore effettivo della stessa: art. 5, commi 2 e 3, d.m. n. 55 cit.).
2.5. Il decreto impugnato non si è, evidentemente, attenuto al principio esposto: lì dove, in particolare, ha ritenuto che il compenso maturato dall’avvocato per le prestazioni professionali rese nel giudizio d ‘ ammissione al passivo fallimentare del credito vantato dal creditore che gli ha conferito il relativo incarico dev ‘ essere determinato non in forza della tabella indicata dal reclamante (‘ 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale ‘) , ma sulla base della tabella ‘ 20. Procedimenti per dichiarazione di fallimento ‘ .
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l ‘ effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Siena che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l ‘ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Siena che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima