Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5669 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5669 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11942/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa da sé stessa,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Monza di cui al procedimento RG. 134/2019 sub 2 depositato il 10/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Monza, con il decreto impugnato, rigettava il reclamo proposto da NOME, avverso il decreto del Giudice Delegato del Tribunale della stessa città che, decidendo sull’istanza di liquidazione del compenso spettante alla ricorrente, per aver rappresentato e difeso dapprima RAGIONE_SOCIALE in bonis e, successivamente, previa autorizzazione del Giudice Delegato, il RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominato per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘), aveva determinato i compensi spettanti al professionista in conformità a quanto liquidato nella sentenza della Corte d’appello di Firenze detratto quanto già oggetto di ammissione allo stato passivo.
2.1 Premetteva il Tribunale lombardo che la richiesta di liquidazione aveva avuto ad oggetto la prosecuzione e/o riassunzione del giudizio recante R.G. n. 273/18 avanti la Corte d’Appello di Firenze e, in relazione a detto giudizio, la reclamante, nell’istanza, aveva precisato di essere stata ammessa al passivo per la complessiva somma di € 14.551,93, per onorari relativi alla fase di studio ed introduttiva
2.2 Evidenziavano, altresì, i giudici dell’opposizione che la Corte d’Appello di Firenze, tenuto conto dello scaglione della controversia e dei valori medi, aveva determinato le spese di lite relative al giudizio di secondo grado, nella sua interezza, in complessive € 19.160, oltre esborsi per € 2.556 e il 15% per rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, sicché correttamente il Giudice D elegato, nel liquidare i compensi dell’AVV_NOTAIO per la fase del processo successiva al fallimento, prendendo a base la liquidazione della Corte d’Appello, non impugnata, aveva provveduto a detrarre da tale importo la somma, sopra indicata, per la quale la ricorrente era stata ammessa al passivo in via privilegiata ex art 2751 bis n. 2 c.c. per le fasi dello studio ed introduttiva della causa.
2.3 Rimarcava il Tribunale che la liquidazione effettuata dalla Corte d’Appello, effettuata considerando i parametri medi per cause di valore
interminabile di particolare complessità, era superiore al compenso, convenuto ai valori tariffari minimi.
2.4 Il decreto impugnato, infine, dava atto che l’AVV_NOTAIO, con riguardo al giudizio in oggetto, aveva già percepito un acconto di € 10.000 come dalla stessa dichiarato nell’istanza di insinuazione al passivo, con la conseguenza che la somma complessiva, riconosciuta per compensi, ammontava ad € 32.000 circa, corrispondente all’importo che sarebbe scaturito dall’applicazione dello scaglione per cause di valore da € 2.000.001 a € 4.000.000 ed applicata la media tra i valori minimi e medi. 2.5 COGNOME NOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidandolo a tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 4 e 5, del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M . n.37 del 2018 e dell’art. 2233, comma 2, c.c, in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art. 360 , comma 1 n.3, c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo: si sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto della somma ammessa al passivo con decreto ormai definitivo, che aveva accertato quanto dovuto per l’attività professionale prestata anteriormente al conferimento del mandato difensivo da parte del RAGIONE_SOCIALE ed in favore della società in bonis ed atteneva, dunque, ad un debito del concorso e non in prededuzione; ne veniva che il compenso concretamente riconosciuto (€ 4.609,00 oltre spese generali) era ben al di sotto dei parametri di legge ed in spregio di quanto stabilito dall’art. 2233, comma 2, c.c., avuto riguardo alle attività professionali effettuate (studio della controversia per la posizione del fallimento, deposito dell’atto di costituzione per il fallimento, esame della documentazione nonché dei documenti allegati, partecipazione alle udienze e precisazione delle conclusioni redazione di
comparsa conclusionale) e tenuto conto del valore della controversia ( € 3.000.000).
2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Tribunale fallimentare malamente ritenuto di liquidare il compenso in conformità a quanto liquidato nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze laddove tra il legale ed il curatore era stato concordato che i compensi sarebbero stati liquidati in applicazione dei parametri di legge vigente (ai minimi);senza contare che la decisione della Corte d’Appello aveva liquidato i compensi assumendo come valore della controversia quello indeterminabile laddove il valore della controversia in sede di conferimento del mandato era stato fissato in oltre 3 milioni di euro.
3 Il terzo motivo oppone violazione degli artt. 96 e segg. l.fall., in relazione all’art. 111 Cost ed all’art 360, comma 1, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; si ribadisce che il Tribunale non poteva decurtare dalla liquidazione del compenso le somme ammesse al passivo del fallimento riferite all’attività professionale profuse dall’AVV_NOTAIO prima della dichiarazione di fallimento che traeva origine dal mandato conferito dal legale rappresentante della società in bonis ed aveva dato origine ad un credito concorsuale mentre il credito per le prestazioni effettuate dopo il fallimento era prededucibile.
4 Il primo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto non si confrontano con il decisum.
4.1 In particolare, il Tribunale ha accertato che i compensi liquidati dal Giudice Delegato, prendendo a base il dato costituito dalla statuizione sulle spese di lite della Corte d’Appello di Firenze, che si attestava sui valori medi della tariffa e teneva conto del valore indeterminabile alto, erano senz’altro conformi ai limiti tariffari e addirittura superiori a quanto convenuto in sede di conferimento dell’incarico.
4.2 L’impugnato decreto ha, peraltro, accertato che, considerato l’acconto di € 10.000 ricevuto dall’AVV_NOTAIO -circostanza completamente pretermessa dalla ricorrente – il compenso complessivo alla stessa riconosciuto era di € 32.000 , superiore ai valori medi anche tenendo conto della valore determinato della causa di € 3.000.000.
4.3 I giudici di merito hanno correttamente detratto dalla somma complessivamente liquidata dalla Corte d’Appello la parte di compenso relativa alla fase di studio ed introduttiva maturata in una fase della causa anteriore alla dichiarazione del fallimento per la quale il professionista era stato ammesso al passivo del fallimento.
5 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto alla ricorrente è stato riconosciuto un compenso maggiore di quello convenuto ai minimi tariffari pur tenendo conto del valore determinato di € 3.000.000.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME