SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 879 2025 – N. R.G. 00000676 2025 DEPOSITO MINUTA 24 10 2025 PUBBLICAZIONE 24 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 18.02.2025 al n. 676NUMERO_DOCUMENTO di Ruolo Generale, vertente
t r a
Avv. , nato a Trieste il DATA_NASCITA, residente a Duino Aurisina INDIRIZZO (C.F. ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) presso il cui studio in TriesteINDIRIZZO è elettivamente domiciliato, con pec C.F. RAGIONE_SOCIALE.F.
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Ministro pro P.
tempore , domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, INDIRIZZO;
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
Per il ricorrente:
(come da ricorso del 18.02.2025)
‘In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria Penale del AVV_NOTAIO di Pace di Trieste 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG NUMERO_DOCUMENTO, imputato
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di liquidazione dei compensi al difensore, impugnato nella presente sede, adottato nel sopra indicato procedimento penale del AVV_NOTAIO di Pace di Trieste n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, n. 272/23 Reg. art. 117 T.U.S.G., datato e depositato il 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, perché errato e per violazione degli artt. 82 e 106 bis TU Spese di Giustizia, degli artt. 35 e 36 Cost, nonché dell’art. 10, comma 1, Cost., nel correlato disposto con l’art. 5, lett. b, ultima parte, della risoluzione del RAGIONE_SOCIALE sull’assistenza giudiziaria dd. 2.3.1978, nonché dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.;
liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di cui in narrativa in misura di euro 1.197,33 più accessori di legge (valori medi per le fasi di studio, dibattimentale e di discussione ridotti di 1/3), o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell’inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad euro 898,00;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.’
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’AVV_NOTAIO si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del decreto di liquidazione del 16.1.2025, con il quale il AVV_NOTAIO di Pace di Trieste nel procedimento penale n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, liquidava i suoi compensi professionali, nella misura complessiva, di 419,07 euro, al netto della riduzione ex lege , oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
Il ricorrente ha rappresentato che, all’udienza del 20.12.2022 veniva nominato ai sensi dell’art. 97, 4° comma, c.p.p. quale sostituto del difensore d’ufficio di sottoposto ad indagini per il reato cui all’art. 10 bis , D.Lgs. 286/1998 per aver fatto ingresso o essersi trattenuto nel territorio nazionale privo di documenti idonei all’ingresso o al soggiorno (cfr. docc. 1-2);
Nel corso della suddetta udienza, il ricorrente esaminava i documenti del fascicolo di causa, e il AVV_NOTAIO di Pace, dopo aver acquisito la documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero e aver dichiarato aperto il dibattimento, invitava le parti a discutere, pronunciando infine sentenza (cfr. doc. 2).
Terminata così la prestazione professionale, l’AVV_NOTAIO , attesa l’irreperibilità del cliente sul territorio nazionale (cfr. doc. 3), depositava in data 07.02.2023 istanza di liquidazione dei propri onorari, quantificandoli in 1.440,00 euro, oltre accessori di legge (cfr. doc. 4).
Con il provvedimento del 16.1.2025, notificato il 24.1.2025 (cfr. doc. 5), oggi opposto, il AVV_NOTAIO di Pace, come già ricordato, liquidava a favore del ricorrente la somma di 419,07 euro, senza, tra l’altro, indicare a che fase il compenso si riferisse.
Avverso tale provvedimento, l’AVV_NOTAIO ha proposto tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando una non corretta liquidazione del proprio compenso e rivendicando il diritto al riconoscimento di un compenso professionale nella misura di 1.197,33 euro più accessori di legge.
Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all’udienza del 03.07.2025.
La domanda è fondata e va, quindi, accolta.
Il riconoscimento di un compenso di soli 419,07 euro non appare congruo all’impegno non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore d’ufficio, che, non appena nominato, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, c.p.p., quale sostituto del difensore d’ufficio dell’imputato, esaminava i documenti del fascicolo di causa, presenziava all’udienza del 20.12.2022 e discuteva la causa.
Andrà sicuramente liquidata la fase di studio ai valori medi (378,00 euro).
Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alle altre due fasi richieste, quella istruttoria e/o dibattimentale (fase 3) e quella decisionale (fase 4): entrambe le fasi si sono evidentemente svolte, essendo il procedimento penale stato definito, all’esito di una udienza di discussione e mediante la pronuncia di una sentenza. Il relativo compenso però sarà riconosciuto nel valore minimo attesa la modestia e semplicità del procedimento, risoltosi in una udienza durata pochi minuti (cfr. doc. 3).
Per la fase 3) si riconoscono 378,00 euro e per la fase 4) 331,00 euro.
Avuto riguardo all’attività svolta dal difensore, consistita in concreto nella sua presenza all’udienza dibattimentale del 20.12.2022 ai fini della discussione (cfr. doc. 2), risulta
equo riconoscere al professionista, a titolo di compenso per la difesa d’ufficio, l’importo di euro 1.087,00 (= 378,00 + 378,00 + 331,00), che va poi ridotto, ex art. 106bis del d.p.r. 115/2002, ad 724,27 euro (= 1.087,00 x 2/3).
A modifica del provvedimento di liquidazione opposto, si deve quindi accertare il diritto dell’AVV_NOTAIO al pagamento da parte dell’Erario del compenso finale, già decurtato ex art. 106bis d.p.r. 115/2002, di 724,27 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L’Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
Le spese del presente procedimento, contumace il , seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati al d.m. n. 147/2022), assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 302,20 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (419,07 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (724,27 euro), con valori minimi per tutte le fasi del giudizio, attesa la modestissima entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di liquidazione del 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, nel procedimento penale dinanzi al AVV_NOTAIO di Pace di Trieste n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, e liquida in favore del
ricorrente per l’attività professionale riguardante la difesa dell’indagato la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese
di Giustizia, di 724,27 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il
a rifondere all’AVV_NOTAIO.
le spese del
presente procedimento, che liquida in complessivi 332,00 euro, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 24 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO