SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 879 2025 – N. R.G. 00000676 2025 DEPOSITO MINUTA 24 10 2025  PUBBLICAZIONE 24 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in  composizione  monocratica,  in  persona  della  AVV_NOTAIO,  ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella  causa  civile  in  primo  grado,  iscritta  in  data  18.02.2025  al  n.  676NUMERO_DOCUMENTO  di  Ruolo Generale, vertente
t r a
Avv. ,  nato  a  Trieste  il  DATA_NASCITA,  residente  a  Duino  Aurisina INDIRIZZO  (C.F. ),  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO  (C.F. )  presso  il  cui  studio  in  TriesteINDIRIZZO è elettivamente domiciliato, con pec  C.F. RAGIONE_SOCIALE.F. 
RICORRENTE
e
,  (C.F. ),  in  persona  del  Ministro pro P.
tempore ,  domiciliato  ex  lege  presso  l’Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Trieste, INDIRIZZO;
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
Per il ricorrente:
(come da ricorso del 18.02.2025)
‘In  via  istruttoria:  acquisire  se  del  caso  il  seguente  fascicolo  penale  dalla  Cancelleria Penale  del  AVV_NOTAIO  di  Pace  di  Trieste  1035/19  RGNR,  n.  483/22  RG  NUMERO_DOCUMENTO,  imputato
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di liquidazione dei compensi al difensore, impugnato nella presente sede, adottato nel sopra indicato procedimento penale del AVV_NOTAIO di Pace di Trieste n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, n. 272/23 Reg. art. 117 T.U.S.G., datato e depositato il 16.1.2025, notificato il 24.1.2025, perché errato e per violazione degli artt. 82 e 106 bis TU Spese di Giustizia, degli artt. 35 e 36 Cost, nonché dell’art. 10, comma 1, Cost., nel correlato disposto con l’art. 5, lett. b, ultima parte, della risoluzione del RAGIONE_SOCIALE sull’assistenza giudiziaria dd. 2.3.1978, nonché dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.;
liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di cui in narrativa in misura di euro 1.197,33 più accessori di legge (valori medi per le fasi di studio, dibattimentale e di discussione ridotti di 1/3), o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell’inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad euro 898,00;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.’
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’AVV_NOTAIO si  è  rivolto  a  questo  Tribunale  per  chiedere  la  modifica  del decreto  di  liquidazione  del  16.1.2025,  con  il  quale  il  AVV_NOTAIO  di  Pace  di  Trieste  nel procedimento  penale  n.  1035/19  RGNR,  n.  483/22  RG  GDP,  liquidava  i  suoi  compensi professionali, nella misura complessiva, di 419,07 euro, al netto della riduzione ex lege , oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali. 
Il ricorrente ha rappresentato che, all’udienza del 20.12.2022 veniva nominato ai sensi dell’art.  97,  4°  comma,  c.p.p.  quale  sostituto  del  difensore  d’ufficio  di sottoposto ad indagini per il reato cui all’art. 10 bis ,  D.Lgs. 286/1998 per aver fatto  ingresso  o  essersi  trattenuto  nel  territorio  nazionale  privo  di  documenti  idonei all’ingresso o al soggiorno (cfr. docc. 1-2);  
Nel corso della suddetta udienza, il  ricorrente  esaminava  i  documenti  del  fascicolo  di causa, e il AVV_NOTAIO di Pace, dopo aver acquisito la documentazione contenuta nel fascicolo del  Pubblico  Ministero  e  aver  dichiarato  aperto  il  dibattimento,  invitava  le  parti  a discutere, pronunciando infine sentenza (cfr. doc. 2).
Terminata  così  la  prestazione  professionale,  l’AVV_NOTAIO ,  attesa  l’irreperibilità  del cliente  sul  territorio  nazionale  (cfr.  doc.  3),  depositava  in  data  07.02.2023  istanza  di liquidazione dei propri onorari, quantificandoli in 1.440,00 euro, oltre accessori di legge (cfr. doc. 4). 
Con il provvedimento del 16.1.2025, notificato il 24.1.2025 (cfr. doc. 5), oggi opposto, il AVV_NOTAIO di Pace, come già ricordato, liquidava a favore del ricorrente la somma di 419,07 euro, senza, tra l’altro, indicare a che fase il compenso si riferisse.
Avverso tale provvedimento, l’AVV_NOTAIO ha proposto tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. c.p.c.,  15  D.Lgs.  150/2011  e  170  d.p.r.  115/2022,  lamentando  una  non  corretta liquidazione  del  proprio  compenso  e  rivendicando  il  diritto  al  riconoscimento  di  un compenso professionale nella misura di 1.197,33 euro più accessori di legge.   
Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all’udienza del 03.07.2025. 
La domanda è fondata e va, quindi, accolta.
Il  riconoscimento di un compenso di soli 419,07 euro non appare congruo all’impegno  non  meno  che  di  media  intensità  e  diligenza  –  ragionevolmente  profuso  dal  difensore d’ufficio, che, non appena nominato, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, c.p.p., quale sostituto del  difensore  d’ufficio  dell’imputato,  esaminava  i  documenti  del  fascicolo  di  causa, presenziava all’udienza del 20.12.2022 e discuteva la causa.
Andrà sicuramente liquidata la fase di studio ai valori medi (378,00 euro).
Parimenti andrà liquidato il compenso pertinente alle altre due fasi richieste, quella istruttoria e/o dibattimentale (fase 3) e quella decisionale (fase 4): entrambe le fasi si sono evidentemente svolte, essendo il procedimento penale stato definito, all’esito di una udienza di discussione e mediante la pronuncia di una sentenza. Il relativo compenso però sarà riconosciuto nel valore minimo attesa la modestia e semplicità del procedimento, risoltosi in una udienza durata pochi minuti (cfr. doc. 3).
Per la fase 3) si riconoscono 378,00 euro e per la fase 4) 331,00 euro.
Avuto riguardo all’attività svolta dal difensore, consistita in concreto nella sua presenza all’udienza  dibattimentale  del  20.12.2022  ai  fini  della  discussione  (cfr.  doc. 2),  risulta
equo riconoscere al professionista, a titolo di compenso per la difesa d’ufficio, l’importo di euro 1.087,00 (= 378,00 + 378,00 + 331,00), che va poi ridotto, ex art.  106bis del d.p.r. 115/2002, ad 724,27 euro (= 1.087,00 x 2/3).
A modifica del provvedimento di liquidazione opposto, si deve quindi accertare il diritto dell’AVV_NOTAIO al  pagamento  da  parte  dell’Erario  del  compenso  finale,  già decurtato ex art.  106bis d.p.r.  115/2002,  di  724,27  euro,  oltre  spese  generali  15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L’Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente. 
Le spese del presente procedimento, contumace il , seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati al d.m. n. 147/2022), assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 302,20 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (419,07 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (724,27 euro), con valori minimi per tutte le fasi del giudizio, attesa la modestissima entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
Il  Tribunale,  in  composizione  monocratica,  in  persona  del  AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di liquidazione  del  16.1.2025,  notificato  il  24.1.2025,  nel  procedimento  penale  dinanzi  al AVV_NOTAIO di Pace di Trieste n. 1035/19 RGNR, n. 483/22 RG GDP, e liquida in favore del 
ricorrente per l’attività professionale riguardante la difesa dell’indagato la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese 
di Giustizia, di  724,27 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta; 
2) condanna il
a rifondere all’AVV_NOTAIO.
le spese del
presente procedimento, che liquida in complessivi 332,00 euro, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 24 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO