Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30024 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17434 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, titolare AVV_NOTAIO omonima impresa individuale, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso
lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec;
– controricorrenti –
e contro
RAGIONE_SOCIALE,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, BELTRAME EZIO, tutti quali ex soci di RAGIONE_SOCIALE,
COGNOME NOME, nella qualità di erede RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
– intimati – avverso la sentenza n. 978/2018 AVV_NOTAIO CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 24/4/2018;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato in data 26/07/2004, il RAGIONE_SOCIALE e i consorziati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proposero opposizione, dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE quale debitore principale e RAGIONE_SOCIALEe società consorziate quali obbligate in solido, a titolo di compenso professionale per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta dal 1998 al 2002.
In particolare, i due avvocati avevano chiesto e ottenuto, per il RAGIONE_SOCIALE, l’annullamento di una delibera del Comune di diniego di apertura di un accesso alla INDIRIZZO», senza del quale, a loro dire, la lottizzazione non avrebbe potuto avere realizzazione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato Euro 293.003,48 oltre altri oneri (ossia IVA, CPA e tassa liquidazione parcella) per l’AVV_NOTAIO. COGNOME ed Euro 288.833,14 oltre oneri per l’COGNOME. COGNOME in riferimento al valore RAGIONE_SOCIALE‘inter a la lottizzazione pari, con le opere di urbanizzazione, a 15 miliardi di lire; da detti importi erano stati detratti gli acconti già percepiti.
1.2. Il RAGIONE_SOCIALE e le società consociate eccepirono che i parametri individuati per la liquidazione fossero incongrui perché il valore AVV_NOTAIO causa non era pari al valore RAGIONE_SOCIALE‘intera lottizzazione ma era invece indeterminabile, perché l’attività era consistita soltanto nell’azione di annullamento del provvedimento amministrativo avente ad oggetto la negazione RAGIONE_SOCIALE‘accesso dalla strada pubblica; sostennero perciò di aver già corrisposto il dovuto.
1.3. Costituendosi, gli AVV_NOTAIO e COGNOME ribadirono che il compenso dovesse essere calcolato in riferimento all’interesse sostanziale perseguito dalle parti e, perciò, al valore RAGIONE_SOCIALE‘intera lottizzazione che, in mancanza di accesso alla strada pubblica, non avrebbe potuto essere realizzata; chiesero, inoltre, che fosse dovuto l’onorario per la voce «esame e studio» per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe 16 pratiche in cui si era articolata l’attività difensiva, secondo i parametri massimi AVV_NOTAIO tariffa; chiesero pure che, qualora fossero stati ritenuti applicabili i parametri di uno scaglione di valore inferiore, il compenso fosse liquidato per l’intero per ognuno di loro, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe somme pretese con il decreto ingiuntivo opposto.
2. Con sentenza n. 3264/2014, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE revocò il decreto ingiuntivo e, condannò gli opponenti al pagamento a favore di COGNOME AVV_NOTAIO differenza fra Euro 63.417,86 ed Euro 37.184,90, già corrisposti, oltre IVA e CPA e con interessi legali dal 16.01.2004 al saldo e in favore di COGNOME AVV_NOTAIO differenza fra Euro 54.711,14 ed Euro 37.184,90, già corrisposti, oltre IVA, CPA e con interessi legali dal 16.01.2004 al saldo. In particolare, il Tribunale utilizzò i parametri RAGIONE_SOCIALEe cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, rimarcò che il lavoro effettivamente svolto avrebbe dovuto essere dimostrato in concreto da ogni singolo professionista, escluse l’ammissibilità AVV_NOTAIO domanda ulteriore relativa ai compensi per «esame e studio» in quanto costituente estensione del petitum , determinò il valore AVV_NOTAIO domanda di condanna al risarcimento del danno, azionata nei confronti dei funzionari pubblici, in 700 milioni di lire, in quanto erano stati gli stessi avvocati ad indicare tale ammontare; infine, ritenne ammissibile la domanda di liquidazione del compenso per l’intero per ciascuno di loro, come proposta in comparsa di risposta, ma divise a metà tra i due legali gli onorari nella misura rideterminata, sottraendo le somme già da loro percepite.
3. Con sentenza n. 978/2018, la Corte di Appello di Venezia accolse parzialmente l’appello RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME, ritenendo corretta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe di cui allo scaglione indeterminabile , ma aumentando nella misura massima il compenso RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali; condannò, perciò, gli appellati al pagamento a favore di COGNOME AVV_NOTAIO maggior somma costituita dalla differenza fra Euro 82.635,09 oltre oneri ed Euro 37.184,90 oltre agli interessi legali dal 16.01.2004 al saldo e a favore di COGNOME AVV_NOTAIO differenza fra Euro 73.928,37 oltre oneri ed Euro 37.184,90 oltre agli interessi legali dal 16.01.2004 al saldo, confermando per il resto il provvedimento impugnato.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, confermò che i compensi non potessero essere parametrati al valore AVV_NOTAIO intera lottizzazione e RAGIONE_SOCIALEe opere di urbanizzazione, perché l’attività aveva riguardato il diniego di un’apertura di accesso alla pubblica via e ribadì che la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE onorari per «esame e studio» era inammissibile perché nuova e proposta soltanto in comparsa di risposta nell’opposizione a decreto ingiuntivo ; ritenne quindi che non potesse essere riconosciuto l’intero c ompenso a ciascuno dei legali, perché la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero compenso per ognuno risultava nuova, in quanto proposta soltanto in comparsa di risposta ed era, perciò, inammissibile.
Avverso questa sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, titolare AVV_NOTAIO omonima impresa individuale hanno resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti quali ex soci di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, erede universale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, deceduto nelle more del giudizio di appello, non hanno svolto difese.
In data 15.02.2022 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, uno dei difensori RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO ha sostenuto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 commi I e II cod. civ. , per avere la Corte interpretato erroneamente il provvedimento del 25/03/1998 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e per averlo qualificato come autorizzazione condizionata con prescrizioni e non come provvedimento interlocutorio con cui l’RAGIONE_SOCIALE indicava le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione futura, il cui diniego definitivo era stato poi oggetto AVV_NOTAIO causa da loro patrocinata; avrebbe omesso di considerare il comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti e non avrebbe correttamente valutato i due provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, in conseguenza, avrebbe erroneamente individuato il valore AVV_NOTAIO causa e, quindi, lo scaglione cui parametrare il compenso dei difensori, senza correlarli al l’intero valore AVV_NOTAIO lottizzazione e alle opere di urbanizzazione ; al contrario, senza l’attività di difesa da loro svolta, l’area avrebbe subito un inevitabile declassamento.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 l. 1150/1942 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 l. Regione Veneto n. 61/1985, per avere la Corte di appello affermato che l’accesso alla strada fosse soltanto particolarmente importante e non anche essenziale, in quanto sarebbe stata una precondizione per l’approvazione RAGIONE_SOCIALEo stesso piano di lottizzazione ; s enza l’accesso alla strada statale non avrebbe potuto esserci la lottizzazione; pertanto, il valore AVV_NOTAIO causa avrebbe dovuto essere parametrato al valore RAGIONE_SOCIALE‘ intera opera urbanistica da costruire, che altrimenti non avrebbe potuto essere realizzata; la causa istaurata per porre rimedio all’impedimento assoluto di realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere avrebbe , quindi, il medesimo valore di quello RAGIONE_SOCIALE‘intera opera di urbanizzazione e la
Corte avrebbe sbagliato ad affermare che si controvertesse soltanto RAGIONE_SOCIALE‘accesso e non RAGIONE_SOCIALE‘intera lottizzazione.
1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO ha lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 comma 5 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 comma 4 del d.m. 585/1994 rispettivamente per l’attività giudiziale e per l’at tività stragiudiziale per avere la Corte affermato che il valore AVV_NOTAIO vicenda non corrispondesse al valore AVV_NOTAIO lottizzazione e RAGIONE_SOCIALEe opere di urbanizzazione e che l’interesse del consorzio aveva alla realizzazione AVV_NOTAIO lottizzazione fosse soltanto un indice per orientarsi fra il minimo e il massimo in sede di liquidazione o anche per superare il massimo in caso di ipotesi particolarmente rilevante, ma non per il valore AVV_NOTAIO causa, comunque indeterminabile; la Corte avrebbe così disatteso le disposizioni applicabili ratione temporis , la cd. tariffa del 1994, secondo cui per la liquidazione dei compensi nelle cause amministrative sarebbe necessario far riferimento al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Secondo la prospettazione del ricorrente, per identificare l’esatto valore RAGIONE_SOCIALEe controversie sarebbe stato necessario stabilire quali fossero i confliggenti interessi RAGIONE_SOCIALEe parti ed eventualmente procedere alla loro sommatoria; in questo caso, il valore da attribuire alla causa sarebbe stato equivalente al valore di lottizzazione e RAGIONE_SOCIALEe opere dei lotti in quanto l’interesse perseguito dal consorzio era quello di edificare i lotti.
1.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 comma VI Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma I n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte motivato il rigetto di una parte del primo motivo di appello. In particolare, la Corte territoriale si sarebbe pronunciata soltanto sulla prima parte del motivo, vertente sulle attività svolte dalla primavera all’autunno del 1998, ma non sulla
seconda parte del motivo, relativa alle attività svolte dal 1998 al 2003, consistente essenzialmente nei due ricorsi al TAR depositati in data 12/12/2001 e 18/12/2001 con richiesta di condanna ai funzionari pubblici al risarcimento del danno; queste cause sarebbero state, invece, fondamentali e necessarie per la realizzazione AVV_NOTAIO lottizzazione, altrimenti preclusa; pertanto, anche il valore di queste controversie e RAGIONE_SOCIALE‘attività profusa avrebbe dovuto essere parametrato al valore RAGIONE_SOCIALE‘intera lottizzazion e e RAGIONE_SOCIALEe opere di urbanizzazione.
2. Prima di esaminare i così riassunti motivi, occorre rilevare che appare ininfluente il dato, sopra riportato, che uno dei difensori del ricorrente abbia successivamente rinunciato al mandato difensivo, perché, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, per effetto del principio AVV_NOTAIO cosiddetta perpetuatio RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione già fissata (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI-1, ord. 8.11.2017, n. 26429, e in termini id. n. 16121/2009), peraltro nella specie si tratta di parte difesa da ben tre procuratori.
Tutti i quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati perché si fondano su un presupposto erroneo in diritto: la sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE‘importanza economica RAGIONE_SOCIALE‘affare con il valore AVV_NOTAIO domanda oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività di difesa.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di determinazione RAGIONE_SOCIALE onorari di AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6 AVV_NOTAIO tariffa forense approvata con decreto ministeriale n. 585 del 1994 (applicabile ratione temporis ), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice
amministrativo per l’annullamento di un atto, poiché la causa petendi AVV_NOTAIO domanda è l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali e ulteriori risvolti patrimoniali AVV_NOTAIO vicenda (Cass. Sez. 2, n. 1754 del 24/01/2013, Sez. 2, n. 15061 del 11/06/2018, Sez. 2, n. 8599 del 16/03/2022).
Anche per i ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo, infatti, vige il principio per cui, ai fini AVV_NOTAIO liquidazione RAGIONE_SOCIALE onorari di AVV_NOTAIO, il valore AVV_NOTAIO causa va desunto dalla domanda e cioè dall’entità obbiettiva AVV_NOTAIO pretesa fatta valere, a prescindere dall’importanza economica che soggettivamente possa essere attribuita alla controversia dagli interessati.
La Corte d’appello e, prima ancora, il Tribunale hanno correttamente applicato questo principio alla fattispecie, esaminando in dettaglio il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dai due legali.
In particolare, in riferimento alle doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso, la Corte d’appello , esaminando il terzo motivo di impugnazione (pag. 5 e 6), ha pure considerato che «oggetto dei due ricorsi al TAR del 2001 e AVV_NOTAIO transazione che avrebbe posto fine ai relativi giudizi fu in principialità la richiesta di annullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi e che solo in via conseguenziale era stata formulata la domanda risarcitoria», ma ha evidenziato -come già aveva fatto il Tribunale – che sono stati gli stessi avvocati a determinare la domanda di risarcimento nel valore di 700 milioni di lire per anno; ha quindi confermato nei minimi l’attività del secondo ricorso perché conseguenziale al primo, mentre per quest’ultimo ha riformato e aume ntato il compenso (pag. 5, 6 e 8 AVV_NOTAIO sentenza).
Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO ha sostenuto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma I n. 6 cod. proc. civ.
nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 l. 794/1942 , come trasfuso nell’art. 7 d.m. 585/1994 , per essersi la Corte pronunciata ultrapetita e aver ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda, avanzata in via subordinata e volta ad ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘intero compenso per ciascun AVV_NOTAIO, perché non proposta con il ricorso per ingiunzione e pertanto non più proponibile in via riconvenzionale. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe violato il principio fra chiesto e il pronunciato, in quanto avrebbe riformato una parte AVV_NOTAIO sentenza di primo grado in carenza di un apposito motivo di appello incidentale, sul quale si sarebbe formato il giudicato interno.
4.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha rigettato il quarto motivo di appello (pag. 6 AVV_NOTAIO sentenza), con cui l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO avevano chiesto di accertare che l’attività giudiziale e stragiudiziale era stata interamente svolta da ciascuno di loro, sicché spettava a ciascuno un compenso nella misura del 100%: sul punto, ha rimarcato che gli stessi avvocati avevano dichiarato di voler ridurre espressamente la domanda di pagamento al 50% di quanto liquidato per ciascuno e che, in conseguenza, la domanda di condanna a ll’intero compenso per ognuno fosse inammissibile perché «nuova».
Deve rilevarsi, tuttavia, che il Tribunale aveva esplicitamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità , sollevata dagli opponenti, AVV_NOTAIO domanda avente ad oggetto la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘intero , proposta dagli opposti in comparsa di risposta: aveva rimarcato, sul punto, che «nella misura in cui le somme da liquidare non superino le somme ingiunte, il petitum e la causa petendi rimangono i medesimi», atteso che «la causa è sempre il corrispettivo di prestazioni professionali e, quanto all’oggetto, il più contiene il meno».
Avverso questa esplicita statuizione del Tribunale di rigetto AVV_NOTAIO loro eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘avversa domanda, allora, gli opponenti avrebbero dovuto proporre appello incidentale, in quanto il discrimine tra la mera riproponibilità di una eccezione ex articolo 346 del cod. proc. civ. e la necessità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale è segnato dal presupposto AVV_NOTAIO esistenza o inesistenza di una decisione formalmente emessa sulla domanda o sulla eccezione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017); a ciò si aggiunga che gli opponenti appellati non in ogni caso hanno riproposto la questione RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità AVV_NOTAIO domanda neppure ex art. 346 cod. proc. civ. , sicché la Corte d’appello ha certamente violato il principio dispositivo, perché la questione AVV_NOTAIO ammissibilità AVV_NOTAIO domanda di condanna risultava ormai definitivamente risolta con l’esplicita statuizione sul punto .
In tal senso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per il riesame in merito AVV_NOTAIO fondatezza AVV_NOTAIO domanda RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO sussistenza del suo diritto ad ottenere il compenso per l’intero e non soltanto per il 50%, restando fermi e non più discutibili i criteri di liquidazione già adottati nella sentenza impugnata.
Con il sesto motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 183 cod. proc. civ. e la violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari di cui agli artt. 24 l. 794/1942 e 4 d.m. 585/1994 per avere la Corte ritenuto nuova e, quindi, inammissibile la domanda, proposta in via subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE onorari per la voce «esame e studio» in relazione a tutte le 17 pratiche seguite dagli AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME.
5.1. Il motivo è infondato. Correttamente la Corte d’appello ha confermato la inammissibilità per tardività di questa domanda, perché
nel sistema del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 applicato alla fattispecie, l’attività difensiva era retribuita per «voci» cui corrispondeva una «tariffa» caratterizzata da inderogabilità; ne consegue che costituiva domanda nuova, per diversità del petitum e AVV_NOTAIO causa petendi , e non mera emendatio libelli , la richiesta di pagamento di voci non contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’AVV_NOTAIO per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe sue spettanze, ed avanzata per la prima volta con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., proprio in quanto avente ad oggetto la retribuzione di una attività diversa e ulteriore, distintamente considerata nel tariffario (cfr. Cass. Sez. 2, n. 51 del 03/01/2014).
6. Il ricorso è, perciò, accolto limitatamente al quinto motivo, rigettate le restanti censure e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia , in diversa composizione, perché provveda al riesame AVV_NOTAIO domanda RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO di corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘intero compenso, come riproposta con il quarto motivo di appello.
Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIO seconda