Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 7813/2019, proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO Misurale, elettivamente domiciliata a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce n. 836/2018, pubblicata in data 30.8.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Lecce, la Corte d’appello ha respinto la domanda RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO diretta ad ottenere il pagamento dei compensi per la difesa RAGIONE_SOCIALE‘ente in un giudizio civile conclusosi con esito favorevole per
Oggetto: professioni
l’amministrazione provinciale e con l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate in €. 45.300, oltre accessori.
La Provincia era stata difesa dal COGNOME, avvocato dipendente assegnato all’uf ficio legale RAGIONE_SOCIALEa Provincia, unitamente ad altri due RAGIONE_SOCIALE del libero foro, sicché l’attore aveva chiesto la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘intero importo liquidato dal giudice a titolo di spese processuali in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma secondo, del DPR. 267/1987, (norma che dispone che ai professionisti legali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spettano i compensi di natura professionale previsti dal R. D. 1578/1933 qualora recuperati a seguito di condanna RAGIONE_SOCIALEa parte avversa soccombente).
La Corte di merito, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l’eccezione di nullità del rapporto professionale e RAGIONE_SOCIALEe delibere di giunta con cui il ricorrente, trasferito ad altro incarico, era stato temporaneamente confermato nella difesa nei giudizi in cui aveva in passato esercitato il patrocinio, evidenziando che, secondo quanto prescrive l’art. 3, comma quarto, lettera b) del Regio decreto legge 1578/1933, l’iscrizione di RAGIONE_SOCIALE e procuratori RAGIONE_SOCIALE di istituto di credito di diritto pubblico nell’elenco RAGIONE_SOCIALE annesso all’RAGIONE_SOCIALE ordinario presso il RAGIONE_SOCIALE locale presuppone che essi prestino la loro attività in via esclusiva negli uffici legali organicamente istituiti presso tali istituti nelle cause e gli affari inerRAGIONE_SOCIALE all’ufficio a cui sono addetti, mentre nel caso in esame il COGNOME era stato destinato ad un incarico di consulenza generale, trovandosi in situazione di incompatibilità e non avendo titolo a percepire un compenso aggiuntivo rispetto alle somme già incamerate.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’AVV_NOTAIO propone ricorso in quattro motivi. La Provincia di Lecce resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 342, 345 c.p.c., 5 RAGIONE_SOCIALEa L. 2248/1865, 21 septies e 21 octies L. 241/1990, sostenendo che la Corte d’appello non poteva disapplicare il decreto con cui il ricorrente, prima RAGIONE_SOCIALEa nomina a responsabile del servizio di consulenza generale, era stato confermato negli incarichi per i giudizi pendRAGIONE_SOCIALE, poiché il vizio di violazione di legge non integra una causa di nullità RAGIONE_SOCIALE atti amministrativi ma di annullabilità, non potendosi inoltre disapplicare l’atto amministrativo illegittimo se, come nel caso in esame, l’amministrazione che abbia adottato l’atto è parte del giudizio.
Si sostiene in ricorso che l’eccezione di nullità non era proponibile ed esaminabile in appello.
Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 342 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto inapplicabile l’art. 69 del decreto 268/1987 per l’impossibilità di gravare l’ente di spese aggiuntive, pronunciando su una questione che non era stata oggetto dei motivi di appello.
Il terzo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2229, 2231, 1418 c.c., evidenziando che il ricorrente aveva conservato l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE pubblici ed era abilitato al patrocinio, evidenziando che l’atto di iscrizione costituisce oggetto di un accertamento costitutivo che spiega i suoi effetti finché non sia disposta con provvedimento contrario la cancellazione, sicché, fino a tale momento, restano irrilevanti eventuali cause di incompatibilità, che rilevano esclusivamente sul piano disciplinare o ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed impregiudicato il diritto al compenso.
Il quarto motivo denuncia la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2033 c.c. e 38 L. 602/1973, per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘intera somma liquidata in sentenza sebbene la Provincia, in qualità di sostituto d’imposta, avesse versato importi al netto RAGIONE_SOCIALEe ritenute fiscali e previdenziali.
Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono, risultando assorbite tutte le altre censure.
Non è ravvisabile alcuna violazione quale effetto RAGIONE_SOCIALE‘assunta impossibilità del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo per la decisiva considerazione che le delibere e i provvedimRAGIONE_SOCIALE con cui il ricorrente era stato confermato nell’incarico di patrocinio RAGIONE_SOCIALEe cause già in precedenza assegnategli, fino alla loro conclusione, non avevano natura provvedimentale, essendo assunti con riferimento ad un rapporto di impiego privatizzato, in cui la PA, salvo che per gli atti di macroorganizzazione, esercita i medesimi poteri del datore di lavoro privato.
Rispetto a tali atti, avRAGIONE_SOCIALE natura negoziale, il giudice non esercita il potere di disapplicazione, ma un controllo di validità, del tutto ammissibile anche se l’amministrazione che li abbia adottati è parte del giudizio.
Ciò premesso, l’art. 3 del R.D. n. 1579/1933 dispone che è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato, RAGIONE_SOCIALEe Province, dei Comuni, RAGIONE_SOCIALEe istituzioni pubbliche di beneficenza, RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia, RAGIONE_SOCIALEa Lista civile, del gran magistero RAGIONE_SOCIALE ordini cavallereschi, del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza RAGIONE_SOCIALEo Stato, RAGIONE_SOCIALEe Province e dei Comuni ad eccezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in
qualsiasi modo presso gli RAGIONE_SOCIALE di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri RAGIONE_SOCIALE‘ente presso il quale prestano la loro opera.
Essi sono iscritti nell’elenco RAGIONE_SOCIALE annesso all’RAGIONE_SOCIALE.
L’inserimento RAGIONE_SOCIALE‘avvocato nell’ufficio legale di un ente pubblico avviene in deroga alla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa professione forense con impieghi retribuiti.
L’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiede il concorso di due presupposti: a) deve esistere, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; b) colui che chiede l’iscrizione, che sia dipendente RAGIONE_SOCIALE‘ente ed in possesso del titolo di avvocato, deve far parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio legale e deve essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri RAGIONE_SOCIALE‘ente (cfr. Cass. s.u. 28049/ 2008, Cass. s.u. 8748/ 2001).
L’attività professionale viene svolta, in tal caso, nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione (Cass. s.u. 21164/2021) e non è, quindi, assimilabile al rapporto che sorge dal contratto di prestazione d’opera professionale regolato dalle norme ordinarie sul mandato, sicché, da una parte, il momento in cui esso cessa è inscindibilmente connesso alle vicende del rapporto di impiego, quale unica fonte RAGIONE_SOCIALE‘incarico e RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione lavorativa del dipendente (Cass. 27308/2018) e dall’altro, il rapporto deve svolgersi con carattere di esclusività, nel senso che il difensore non può essere addetto ad altre mansioni. La norma intende garantire autonomia e professionalità RAGIONE_SOCIALE‘avvocato addetto alla difesa RAGIONE_SOCIALE‘ente e ragioni di buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e di corretto funzionamento RAGIONE_SOCIALE uffici legali interni, evitando possibili conflitti di interesse.
Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe delibere di giunta con cui al COGNOME era stato prorogato l’incarico di difesa per le cause già in precedenza assegnategli, domanda proposta dalla Provincia direttamente in appello e perciò inammissibile, potesse essere convertita in eccezione di nullità, e ha stabilito semplicemente che la questione non doveva esser sottoposta al contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, senza interrogarsi sulla stessa proponibilità di tale eccezione.
Se difatti sono proponibili in appello anche eccezioni non rilevabili d’ufficio, occorre che il loro esame possa aver luogo sulla base RAGIONE_SOCIALE elemRAGIONE_SOCIALE di fatto già ritualmente acquisiti al processo nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe preclusioni (Cass. 4687/2024; Cass. 2963/2023; Cass. 27998/2018).
La deduzione in secondo grado di una questione inficiante la validità RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione temporanea del ricorrente all’ufficio legale richiedeva -per contro – la valutazione di circostanze di fatto che non erano state tempestivamente dedotte ed allegate (come ha riconosciuto lo stesso giudice distrettuale: cfr. sentenza, pag. 5).
Il requisito di esclusività che deve caratterizzare l’assegnazione agli uffici legali esige, difatti, un accertamento che deve esser svolto con riferimento ad una valutazione sostanziale RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEe attività espletate dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa RAGIONE_SOCIALE‘ente , lo stesso svolga mansioni amministrative o di natura diversa (Cass. s.u. 19547/2010).
Solo in appello la Provincia aveva lamentato che il COGNOME era stato investito di compiti di consulenza generale incompatibili con le
attribuzioni RAGIONE_SOCIALE‘ufficio legale, ma tale deduzione richiedeva di provare ed accertare se questi avesse responsabilità per gli uffici cui era stato preposto, se le mansioni in concreto assegnategli a partire dal 1998 avessero anche natura gestoria o se le attività di consulenza oggetto del nuovo incarico esorbitassero da quelle tipiche RAGIONE_SOCIALE‘ufficio legale (accertamRAGIONE_SOCIALE cui non ha neppure proceduto la Corte di merito), considerato anche che, nonostante le verifiche periodiche che di norma effettua il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine, il ricorrente aveva conservato l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non emergendo già ex actis gli elemRAGIONE_SOCIALE indispensabili per valutare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe difese proposte dall’amministrazione.
È, per tali ragioni, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento RAGIONE_SOCIALEe altre censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda