Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11349 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16288-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso l ‘ordinan za del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 09/05/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha accolto l’opposizione interposta dall’AVV_NOTAIO avverso il provvedimento del 27.1.2023, con il quale gli era stato liquidato, per l’assistenza prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, il compenso nella misura di € 1.000. Il giudice dell’opposizione, in particolare, ha liquidato in favore del professionista la maggior somma di € 1.197, riconoscendogli tuttavia solo le spese vive del giudizio di opposizione, dichiarando ‘non dovuti -e comunque compensati- ulteriori importi a titolo di compensi’ .
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’AVV_NOTAIO, affidandosi ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DI DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe riconosciuto il compenso per l’attività svolta nel giudizio di opposizione sulla base dell’erroneo presupposto che l’opponente si era avvalso RAGIONE_SOCIALE facoltà di difendersi personalmente.
La censura è fondata.
Questa Corte ha affermato, con principio che merita di essere ribadito, che ‘La circostanza che l’AVV_NOTAIO si sia avvalso RAGIONE_SOCIALE facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole RAGIONE_SOCIALE soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008, Rv. 601669; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004, Rv. 574385; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12542 del
27/08/2003, Rv. 566295; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 24/01/1994, Rv. 485109).
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio