Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19522 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19522 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26/2023 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME difeso da se stesso.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BARCELLONA COGNOME
-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 1365/2022 depositata il 15/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, quale difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato un’istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta. In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale liquida un importo di € 960 , ma dichiara non dovuti, e comunque compensati, ulteriori importi a
titolo di compensi per il giudizio di opposizione, in applicazione dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, secondo cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo. Rimangono intimati il Ministero e la Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P. di Gotto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo censura la motivazione dell’ordinanza nella parte in cui, pur in presenza di un accoglimento totale dell’opposizione e di soccombenza integrale dell’Amministrazione resistente, il Tribunale ha dichiarato non dovuti -e comunque compensati -gli ulteriori importi a titolo di compensi per il giudizio di opposizione.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., invocando il principio di soccombenza e il diritto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato che agisce per la tutela di un proprio diritto patrimoniale. Sostiene altresì che la dichiarazione di agire personalmente non esclude la natura professionale dell’attività difensiva svolta .
2. -Il motivo è accolto.
Questa Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto di pagamento del compenso per l’attività svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore che agisce personalmente conserva il diritto alla liquidazione del compenso secondo le tariffe forensi, trattandosi pur sempre di attività difensiva professionale svolta in proprio favore (cfr. tra le molte Cass. n. 4698/2019).
Nel caso di specie il Tribunale ha misconosciuto ciò. A tanto si è aggiunto l’err ore del mancata motivazione sulla pronuncia (a quanto pare sussidiaria ed eventuale) di compensazione delle spese.
-La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., liquida in favore del ricorrente € 332 per il giudizio di opposizione e d € 350 per il giudizio di cassazione, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente € 332 per il giudizio di opposizione e € 350 per il giudizio di cassazione, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.