Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, AVV_NOTAIO che agisce in proprio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. EMAIL;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso l’ordinanza n. 1468/2022 del TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G., depositata il 02/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
L’AVV_NOTAIO svolse attività difensiva in favore di NOME COGNOME, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento
penale portante il n.786/2020 R.G.T innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definito con sentenza di assoluzione.
1.1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, con decreto del 15/07/2022 liquidò a titolo di compenso professionale in favore del difensore la somma di € 960,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Avverso tale provvedimento l’AVV_NOTAIO propose ricorso in opposizione dolendosi del ‘ quantum ‘ liquidato, ovvero di una decurtazione immotivata per l’assistenza durante la fase delle indagini preliminari, nonché dell’applicazione dei minimi tariffari con riduzione massime pari al 50% di ogni singola fase, nonostante il giudizio fosse stato definito con assoluzione piena.
2.1. il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimento dell’opposizione, liquidò € 1.140,00 a titolo di compensi professionali riliquidò i compensi professionali in € 1.140,00 e, tuttavia. ritenne non dovute, o comunque da compensare, le spese per onorari del giudizio di opposizione.
L’AVV_NOTAIO propone ricorso fondato su un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , co. 1, nn.3 e 5 avendo erroneamente il Tribunale dichiarato <> .
Il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha applicato il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la facoltà dell’AVV_NOTAIO di difendersi personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. non altera la natura professionale dell’attività svolta e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le norme sulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti ed onorari.
5. Il motivo è fondato.
Questa Corte, sia in sede penale che civile, con giurisprudenza granitica contraddice l’asserto del Giudice del merito qui censurato.
In sede penale (Sez. unite penali, n. 25931,24/04/2008 cc., dep. 26/06/2008, Rv. 239632) si è detto che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato d.P.R.. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).
In sede civile si è affermato omologo principio, chiarendosi che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Sez. 6 – 2, n. 7072, 21/03/2018, Rv. 648220 -01; conf., ex multis, Cass. nn. 4082/2024). Ulteriormente spiegandosi che la circostanza che l’AVV_NOTAIO si sia avvalso della facoltà di difesa personale
prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l’opposizione spiegata personalmente dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese dell’opposizione, adottando la formula “nulla per spese”) – Sez. 6 – 2, n. 4698, 18/02/2019, Rv. 652600 – 01). Ciò, peraltro, nel quadro dei ristretti margini entro i quali la normativa vigente consente la compensazione, siccome evidenziato, anche in epoca assai recente da questa Corte, la quale ha spiegato che l’AVV_NOTAIO che si difende personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita -alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 – nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità (Sez. 2, n. 27802, 17/10/2025, Rv. 676247 -01; conf. Cass. nn. 11349/2024, 3606/2024, 19522/2025 e, in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024).
La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME