Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7224 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7224 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2326/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in RomaINDIRIZZO è elettivamente domiciliato
-Controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4159/2016 depositata il 23/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO chiese Corte d’appello di Roma la liquidazione delle competenze professionali per l’attività svolta in favore di NOME COGNOME e degli altri soggetti indicati in epigrafe in un giudizio avente ad oggetto la stima dell’indennità di esproprio.
La Corte d’appello accolse la domanda e liquidò al professionista la somma di € 20.527,50 per onorari, € 2486,99 per diritti ed € 508,00 per spese, dai quali andavano detratti gli acconti già corrisposti.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la liquidazione del compenso venne determinato sulla base del decisum , pari ad € 648.844,02; le parti avevano chiesto un’indennità pari ad € 260.000 o ‘quella maggiore o minore somma determinata dalla Corte’.
Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Roma hanno proposto ricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, i tre ultimi nella qualità di eredi di NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo.
AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.10 e 14 c.p.c., e dell’art.6, comma 1 e 2 del DM127/2004, per avere la Corte di merito liquidato il compenso sulla base del decisum mentre
avrebbe dovuto tener conto del disputatum. La giurisprudenza richiama ta dalla Corte d’appello – con particolare riferimento alla sentenza n.3903 /2016 – che prende, quale parametro di riferimento, il decisum piuttosto che il disputatum -regolerebbe l’ipotesi in cui venga domandata una somma esorbitante rispetto a quella attribuita dal giudice; pertanto, il principio non troverebbe applicazione nell’ipotesi inversa in cui venga liquidata una somma maggiore a quella richiesta. I ricorrenti richiamano altresì la sentenza delle Sezioni Unite n.19014 dell’11.9.2007 , che farebb e riferimento, per la liquidazione delle spese di lite, al criterio della domanda, salvo gli aumenti in considerazione dei risultati conseguiti dal cliente, ai sensi dell’art.5 del DM 127/2004. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe considerato che il la sentenza della Corte d’appello, sulla base della quale l’AVV_NOTAIO aveva preteso la corresponsione dei compensi professionali, era stata cassata con rinvio da parte della Corte di Cassazione.
Il motivo è infondato.
Il comma 1 dell’art. 6 della Tariffa civile per la determinazione del valore della controversia richiama le norme del codice di procedura civile e quindi l’art. 10 c.p.c. e seguenti, che, ai fini della competenza per valore, offrono vari criteri per determinare tale parametro con riferimento alla domanda e quindi al momento in cui la lite è promossa.
In particolare, deve considerarsi richiamato anche l’art. 14c.p.c., che prevede che nelle cause relative a somme di danaro il valore si determina in base alla somma indicata dall’attore che costituisce l’oggetto della domanda; in tal caso è questo il disputatum nel momento iniziale della lite, che è quello in cui si fissa la competenza.
L’oggetto della domanda considerato, oltre ad individuare il giudice competente per valore ed al fine della determinazione degli onorari d’avvocato, costituisce il parametro di riferimento da utilizzare successivamente, al momento della decisione della lite, al fine di quantificare il rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente. Ed infatti, l’ art. 6, comma 1 e 2 del DM 127/2004, ratione temporis applicabile, dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Quindi occorre far riferimento al criterio del decisum che integra quello del disputatum, senza che tra loro ci sia antinomia (Cassazione civile sez. un., 11/09/2007, n.19014).
Essi infatti concorrono per esprimere un più generale principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari all’effettiva portata della controversia come emerge inequivocabilmente dal correttivo che lo stesso art.6 pone al comma 2: “Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile”.
Il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all’effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest’ultima; è il decisum che dà la misura dell’effettiva portata della controversia e quindi del suo “valore”.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che, ai fini della liquidazione degli onorari al difensore per la prestazione professionale svolta in favore del cliente, l’individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in ragione del valore della controversia, il quale, a sua volta, va determinato in base al decisum piuttosto che al deductum ( Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, n.3996; conf. Cass 226/2011, secondo cui, ai fini della liquidazione degli onorari dovuti all’avvocato per la difesa del proprio cliente, l’individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in base al criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum ).
Va precisato che, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito. Tale interpretazione deve ritenersi preferibile perché più aderente all’esigenza di osservare quel “principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata”, che le Sezioni Unite di questa corte, con la sentenza n. 19014 del 2007, hanno ritenuto, appunto, desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in questione.
Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto
inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, perché in tali casi il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attività svolta (Cass. 19250/2015; Cass. N.1805/ 2012; Cass. N.13229/2010; Cass. S.U. 19014/2007; Cass. 15685/ 2006).
Va poi, ulteriormente precisato che, ove l’attore integri una richiesta, specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione mirante a determinare l’importo dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale; la formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla liquidazione come risulterà corretto, senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche (Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, n.10984).
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nell’affermare che la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta”, o altra equivalente, che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata come una clausola meramente di stile, tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (Cass. 19455/2018; Cass. 1210/2018, non massimata; Cass. 12724/2016).
Dunque, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al disputatum , la richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia”, come le altre formule equivalenti, deve far presumere la cautela dell’attore nel non richiedere somme esorbitanti, come avvenuto nel caso in esame in cui gli attori hanno determinato per difetto la somma richiesta a titolo di indennità di esproprio; ciò che rileva, infatti, è che vi sia stata l’indicazione di un valore orientativo della causa, rimettendone l’esatta quantificazione alla successiva indagine ed accertamento giudiziale.
Ne consegue che, qualora sia stata proposta la domanda di pagamento di una somma determinata, seguita dalla predetta formula di apertura e il giudizio si concluda con la condanna al pagamento di una somma individuata dal giudice, le spettanze dell’avvocato de vono essere commisurate all’importo liquidato, che è senz’altro determinato.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in quanto, nell’atto introduttivo era stata chiesta la somma di € 260.000 o ‘quella maggiore o minore somma determinata dalla Corte’, sicch é l’effetto ampliativo dell’espressione consentiva non solo l’attribuzione di una somma superiore a quella indicata nell’atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, nei rapporti tra cliente ed avvocato, la liquidazione dei diritti e degli onorari sulla base della somma effettivamente attribuita al cliente.
L’ordinanza impugnata, pur invocando l’art. 6, comma 1, del D.M. n. 127 del 2004, che attiene alla liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente, ha fatto corretta applicazione del principio per il
quale, nei rapporti tra avvocato e cliente, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia (Cass. 18507/2018).
La singolarità della fattispecie in esame, in cui è stata riconosciuta agli attori un’indennità di esproprio pari ad oltre il doppio della rilevante pretesa, non esclude l’applicabilità dei principi di diritto sopra affermati, che rispondon o all’esigenza di garantire all’avvocato un compenso parametrato ai risultati raggiunti.
La circostanza che la vicenda processuale fosse sub iudice, per essere stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, non ril eva in questa sede di legittimità in quanto la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637440).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, o ltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione