Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17825/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME difeso da ll’avvocato COGNOME e da se stesso;
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME NOME COGNOME e NOMECOGNOME difesi dall’avvocato COGNOME
-controricorrenti-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GROSSETO n. 689/2020 depositata il 05/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Avv. NOME COGNOME aveva prestato assistenza legale (comparsa di costituzione e risposta, udienza di comparizione, discussione conclusiva, note finali in vista della discussione) a NOME, NOME e NOME COGNOME nell’ambito di un processo,
promosso da NOME COGNOME, di opposizione a precetto per l’importo di € 5.821,36 (corrispondente all a somma liquidata dal Tribunale in favore dei suoi assistiti a titolo di spese legali in un precedente procedimento; l’avv. COGNOME quale antistatario aveva intimato il precetto). Nel 2018 il Tribunale di Grosseto rigettava l’opposizione.
All’esito del giudizio, l’avvocato COGNOME agisc e nel 2020 ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 nei confronti dei tre eredi di NOME COGNOME domandando loro la condanna al pagamento della cifra complessiva di € 28.691,68 a titolo di compenso per l’attività di assistenza . I resistenti si costituiscono contestando l’ammontare preteso. Il Tribunale, ritenuto che il valore della causa debba determinarsi in base al valore del credito oggetto del precetto, pari come detto a € 5.821,36, liquida il compenso in € 2.50 0,00, aumentato per accessori fino all’importo complessivo di € 3.647,80. Accertata la solidarietà tra i debitori originari, ma applicato l’art. 1295 c.c. per effetto del decesso di uno di essi, il Tribunale condanna ciascuno dei tre resistenti, quali eredi di NOME COGNOME al pagamento di un terzo della quota individuale di quest’ultimo .
Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo, illustrato da memoria. Resistono gli eredi di NOME COGNOME con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 5 d.m. n. 55/2014. Si censura l’ordinanza nella parte in cui, per la liquidazione del compenso spettante all’avvocato, ha fatto riferimento al solo valore del precetto, escludendo dal calcolo il valore della domanda proposta da COGNOME pari a € 350.000 ,00 . L’avvocato ricorda che COGNOME nel processo principale aveva chiesto l’accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto e la condanna dei suoi assistiti alla restituzione del doppio della caparra. Il mancato esame della domanda di condanna nel provvedimento reso in esito al
giudizio di opposizione a precetto è ascritto a una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito e non può incidere, ad avviso della parte ricorrente, sulla corretta individuazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso professionale.
2. -Il motivo è fondato.
In particolare, è fondata la denuncia la violazione dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014 nella parte in cui il Tribunale ha determinato il valore della causa ai fini della liquidazione del compenso esclusivamente sulla base del credito precettato, senza tenere conto della domanda riconvenzionale di condanna formulata da controparte, che comportava un ampliamento del thema decidendum e un accrescimento dell’attività difensiva. Come chiarito da questa Corte: « in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell’attore, ma se di valore eccedente a quest’ultima può comportare l’applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all’avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l’utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile » (Cass. n. 23406/2023, p. 16).
Nel caso di specie, la domanda di accertamento e condanna per € 350.000,00 proposta da COGNOME costituiva domanda riconvenzionale di valore sensibilmente superiore rispetto a quello del credito azionato, pari a € 5.821,36, e doveva quindi essere considerata ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, in quanto aveva ampliato significativamente il contenuto dell’attività processuale affidata al difensore. Ne consegue la cassazione
dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuova liquidazione del compenso secondo questo principio.
Il motivo è accolto.
– La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione dell e spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 15/04/2025.
La Presidente
NOME COGNOME