Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8576 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8576 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25429/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, difeso da sé medesimo, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il quale è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 4118/2021 depositata il 06/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto, ex art 702 bis cpc e art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME contro NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere il pagamento dei compensi professionali per
l’attività difensiva svolta in favore dei medesimi in un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti.
Il Tribunale di Torino, nella contumacia di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, accolse per quanto di ragione la domanda e liquidò il compenso per le fasi di studio, introduttiva e per la conciliazione, che riconobbe nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ex art. 4 co 6 dm 55/2014.
Ricorre per cassazione l’AVV_NOTAIO sulla base di un unico motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 6 del DM 55/2014, per avere il Tribunale determinato l’importo del compenso professionale per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale fase, anziché nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale. In particolare, secondo il ricorrente, la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere all’AVV_NOTAIO sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso.
Il motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa corte, le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate
considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto (Cass. civ. sez. II, 10/08/2023, n.24462).
In particolare, in tema di onorari professionali, l’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell’AVV_NOTAIO che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del “favor” normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all’AVV_NOTAIO deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto “secco”, dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014). (Sez. 2 -, Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023, Rv. 668057 -01; cfr. Sez. 2 , Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022, Rv. 664988 – 01). Nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel liquidare la fase conciliativa nella misura del 25% di quanto sarebbe spettato per la fase decisionale, anziché aumentare l’importo previsto per tale fase nella misura del 25%.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda