Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2046 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2046 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 18373/2024 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-Ricorrentecontro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO come da procura speciale rilasciata con separato documento informatico,
– controricorrente-
avverso il decreto del tribunale di Pescara emesso in data 18/6/2024, comunicato in data 26/6/2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Il tribunale di Pescara, in sede di opposizione allo stato passivo, confermava il provvedimento emesso dal giudice delegato, nella fase necessaria di accertamento, con riferimento al credito vantato dall’AVV_NOTAIO nei confronti della RAGIONE_SOCIALE giudiziale RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo, dunque, il credito complessivo di euro 33.456,00, con riferimento a cinque processi civili.
Dall’importo complessivo riconosciuto di euro 48.816,32 (a fronte della richiesta di euro 171.856,37 in via privilegiata ed euro 1028,05 in prededuzione), veniva detratto l’importo delle anticipazioni pagate euro 35.600,00,
Per quel che ancora qui rileva, l’opponente si doleva della erronea individuazione degli scaglioni individuati per la determinazione del compenso, oltre che per l’asserita erronea imputazione degli acconti versati dalla società RAGIONE_SOCIALE, in bonis , portati dalle fatture n. 34/E per euro 10.000,00, n. 37/E per euro 10.000,00, n. 3/E per la somma di euro 7800,00 e n. 8/E per la somma di euro 7800,00, per complessivi euro 35.600,00.
Per l’opponente, infatti, si trattava di somme relative a compensi dovuti da parte dell’amministratore della società, per prestazioni diverse da quelle in contestazione.
Il tribunale reputava corretta la determinazione degli scaglioni da parte del giudice delegato, sia con riferimento ai valori medi, da individuare nel valore indeterminabile di bassa complessità, non sussistendo la «particolare importanza» della controversia né l’urgenza (RG n. 1782/2021, ATP, sub A), dovendosi considerare anche il modesto impegno professionale consistito nella redazione di una memoria, nel giudizio di ATP, di n. 3 pagine, meramente descrittive.
2.1. Analoghe considerazioni valevano per la richiesta di compenso relativa al secondo giudizio (RG. n. 554/21, possessoria, sub B), tanto che la domanda riconvenzionale di sequestro giudiziario avanzata dalla COGNOME era stata ritenuta inammissibile, mentre nel giudizio possessorio era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.2. Pure infondata era l’opposizione con riguardo alla causa civile n. 1715/2021 (Sub C), ove il giudice delegato aveva correttamente individuato l’effettivo valore della causa nella somma di euro 1.000.000,00, mentre l’opponente riteneva che il valore fosse di euro 3.000.000,00, e che, soprattutto, il compenso «andava comunque aumentato ex art. 4, co. 2º, ultima parte del D.M. 55/14, per aver difeso la RAGIONE_SOCIALE contro più parti».
Il tribunale evidenziava che non era desumibile quale fosse il reale valore del compendio venduto, mentre l’unico valore da poter considerare era quello della intervenuta vendita.
Inoltre, in relazione all’aumento per la pluralità soggettiva della controparte, «a fronte della analogia delle posizioni processuali delle controparti, il ricorrente non ha fornito prova dell’effettivo aumento
dell’attività defensionale, come invece richiesto dall’art. 4 D.M. 55/2014».
2.3. Anche il valore della causa civile per opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 167/2022 (sub D) individuato dal giudice delegato, era corretto, non essendo rinvenibile il certo valore di riscatto del bene indicato dalla ricorrente, con applicazione peraltro dei valori minimi, in ragione della non complessità della causa.
2.4. Non migliore sorte aveva il credito per il compenso nel giudizio prefallimentare R.G. n. 15/2022 (sub D), essendo emersa la definizione con la desistenza da parte dell’unico creditore.
2.5. Quanto alla richiesta del ricorrente di non decurtare dai propri compensi le somme portate dalle fatture sopra menzionate, in quanto attinenti a giudizi diversi, nei quali il difensore aveva prestato la propria attività in favore dell’amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, il tribunale riteneva che era il ricorrente a dover fornire la prova che le fatture «si riferissero ad altri rapporti in essere rispetto a quelli oggetto di domanda di ammissione», stante anche l’inequivoco tenore delle fatture suddette, che conduceva a riferire le stesse proprio ai giudizi in esame.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, depositando anche memoria.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE giudiziale RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione D.M. 55/2014, e s.m.i.».
Per il ricorrente, quanto alla controversia sub A (ATP), il tribunale avrebbe errato nell’applicare la tariffa forense di cui al vigente D.M.
n. 55/2014, la sua attività non si sarebbe conclusa prima del 24/10/2022, data di entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, ma si sarebbe protratta anche oltre «a seguito della scadenza del termine di sette giorni assegnato con la diffida del sottoscritto RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in data 17/10/2022».
Si duole, poi, quanto al giudizio sub B (possessoria) della errata applicazione dell’art. 5, commi 2 e 6, del D.M. n. 55/2014, avendo il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, indicato erroneamente l’art. 4 di tale D.M. Non si sarebbe tenuto conto della «urgenza» dell’impegno professionale oltre che del «valore effettivo», dell’importanza dell’oggetto e dei «risultati conseguiti».
A nulla rilevano il numero di pagine degli atti, come quello delle righe delle note di trattazione.
Quanto alla controversia sub C (compenso per euro 41.042,15), il tribunale avrebbe richiamato erroneamente l’art. 5 del D.M. 55/14, con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE a carico «del soccombente» in luogo di quella a carico «del cliente».
Il valore della controversia era poi di euro 2.000.000,00, sulla base del contratto poi oggetto di recesso.
Inoltre, seppure fosse indiscutibile il valore della intervenuta vendita, pari ad euro 1.000.000,00, doveva provvedersi agli aumenti di cui all’art. 6 del D.M. n. 55/2014, e quindi prima l’aumento del 30%, eccedendo la somma di euro 520.000,00 e, a seguire, i tre aumenti del 30%, dovendosi tenere conto anche dell’ulteriore valore «per la difesa contro più parti, ex art. 4, comma 2, ultima parte, del D.M. citato.
L’aumento dell’attività, in caso di difesa contro più parti, sarebbe poi in re ipsa .
In relazione al giudizio sub D (opposizione a decreto ingiuntivo), aveva errato il tribunale a ritenere che non fosse indicato nella
domanda di ammissione al passivo il valore di riscatto del bene, che invece risultava «nella prima premessa del ricorso monitorio», senza aver tenuto conto che il decreto opposto aveva ingiunto sia il pagamento, sia la restituzione del macchinario, il cui valore era specificato nel ricorso monitorio, che dovevano cumularsi ex art. 10 c.p.c.
Quanto poi al giudizio sub E, relativo alla procedura prefallimentare, il valore del passivo superava euro 1.000.000,00, tenendosi conto che già solo il credito della EMPACAR era di euro 1.312.928,00, spettando anche l’incremento del 30% di cui all’art. 6 del D.M. citato.
Il motivo è nel complesso in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1. Il motivo risulta inammissibile in quanto, da un lato, nonostante la censura sia articolata per la violazione di legge, in realtà, il ricorrente chiede una nuova e diversa valutazione dei fatti, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, non consentita in questa sede.
Dall’altro, il ricorrente non riporta, almeno per stralcio, i documenti che cita nel corpo del ricorso, sicché il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Inoltre, i motivi (o meglio i sottomotivi) di ricorso per cassazione si intrecciano in modo inestricabile tra loro, rendendo oltremodo difficile la comprensione della portata degli stessi.
L’inosservanza da parte del giudice dei parametri previsti dalla tariffa forense nella RAGIONE_SOCIALE degli onorari spettanti al difensore, in ragione dell’erronea determinazione del valore della domanda richiede, ai fini della specificità del motivo, che, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, il ricorso per cassazione specifichi, con la dovuta chiarezza, tutti gli elementi necessari per la
corretta individuazione del predetto valore e delle voci della tariffa professionale che in conseguenza sarebbero state violate (Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11266).
Senza contare che configurandosi un vizio in iudicando , è necessario che nel ricorso siano specificati singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. n. 11266 del 2024; Cass. n. 22983 del 2014).
2.2. Il motivo risulta anche infondato con riferimento alle doglianze specifiche, relative ai compensi richiesti in relazione a ciascuna delle cinque cause.
Quanto alla controversia sub A), si rileva preliminarmente che il tribunale ha correttamente fatto applicazione del D.M. n. 55 del 2014, prima delle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23/10/2022.
È vero, infatti, che, per questa Corte, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la RAGIONE_SOCIALE giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando erano ancora in vigore le tariffe professionali abrogate, sicché i compensi vanno liquidati con riferimento al tempo dell’esaurimento dell’attività professionale espletata in un determinato giudizio (Cass., n. 23873 del 2021; Cass., Sez.U., 12/10/2012, n. 17405).
Tuttavia, nella specie, non può certo condividersi la tesi del ricorrente per cui la sua attività professionale, relativa al giudizio sub A, sia continuata (e non si sia esaurita) anche attraverso il «termine
di 7 giorni assegnato con la diffida del sottoscritto RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in data 17/10/22, dunque in data 24/10/2022».
Tale diffida stragiudiziale non appare correlabile all’attività professionale espletata nel corso della controversia.
3.1. Quanto poi agli onorari medi applicati, dal controricorso emerge che nella lettera di incarico si faceva riferimento proprio all’applicazione dei valori medi.
Per questa Corte, peraltro, il giudice, pur non essendo vincolato all’applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, deve quantificare il compenso fra il minimo e il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione (Cass., sez. 3, 20/7/2022, n. 22719; Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 18167/2015; Cass. n. 1601/2018; n. 89/2021).
Quanto al giudizio sub B) e al relativo compenso richiesto, risulta anche qui evidente che la valutazione della «urgenza», del «valore effettivo» della controversia e dell’importanza dell’oggetto, oltre che dei risultati conseguiti, attiene senza dubbio ad un giudizio pienamente meritale, espletato dal tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, sia in relazione al giudizio A che al B («il ricorso per ATP si componeva di numero complessivo 3 pagine e la memoria della RAGIONE_SOCIALE di n. complessivo 3 pagine e mezzo»; «Analoghe considerazioni vanno svolte per la causa sub B»).
4.1. In particolare, il tribunale ha sottolineato che la domanda riconvenzionale di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE «veniva dichiarata inammissibile», mentre, con riguardo al processo possessorio «veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere».
Dal controricorso emerge del resto che il ricorso per il procedimento di ATP è stato rigettato per «mancata specificazione delle ragioni di urgenza».
4.2. Va osservato che nell’adempimento del proprio incarico professionale l’avvocato ha l’obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell’incarico – fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico – e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio (Cass., sez. 3, 11/12/2023, n. 34412; Cass., sez. 3, 19/7/2019, n. 19520).
Onere che non appare esser stato assolto dalla ricorrente, tanto più che dalla lettera di incarico, trascritta nel controricorso, non emergono i requisiti dell’urgenza e della complessità degli incarichi.
5. Quanto, poi, al preteso errore che sarebbe stato commesso nel giudizio sub C -dal tribunale, il quale avrebbe applicato l’art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, ma non sulla RAGIONE_SOCIALE «a carico del cliente» bensì del «soccombente», anch’esso resta destituito di fondamento.
Ed infatti, l’art. 5 del D.M. n. 55 del 2014 si occupa sia della determinazione dei compensi a carico del soccombente (art. 5, comma 1), sia dei compensi a carico del cliente (art. 5, comma 2).
E però, le due tipologie di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al valore della controversia, si mostrano molto simili tra loro.
La RAGIONE_SOCIALE a carico del soccombente, infatti, prevede si debba avere «riguardo di norma alla somma attribuita la parte vincitrice piuttosto che a quella domandata», con la precisazione che «n ogni caso sia riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta
manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale».
Allo stesso modo la RAGIONE_SOCIALE dei compensi a carico del cliente prevede che si abbia riguardo «al valore corrispondente all’entità della domanda», precisando si che «i ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti».
Per questa Corte, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione fra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia.
Nel caso della RAGIONE_SOCIALE degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia (Cass., sez. 2, 18/10/2023, n. 28885; Cass., sez. 2, 12/7/2018, n. 18507; Cass., sez. 2, 27 del 2024, n. 8233).
Il tribunale, proprio in relazione alla individuazione del valore effettivo della controversia, ha valutato che dagli atti non era desumibile quale fosse il reale valore del compendio venduto, sicché l’unico valore da poter considerare era quello della intervenuta vendita.
Il ricorrente si è limitato a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, del tutto soggettiva, senza riportare, neppure per stralcio, il contenuto dei documenti citati nel ricorso.
5.1. Quanto poi al preteso aumento del compenso dovuto al fatto che il difensore aveva dovuto predisporre difesa nei confronti di più controparti, anche in questo caso il tribunale, con motivazione adeguata, ha respinto la richiesta in quanto «a fronte della analogia delle posizioni processuali delle controparti, il ricorrente non ha fornito prova dell’effettivo aumento dell’attività defensionale, come invece richiesto dall’art. 4 D.M. 55/2014».
Ed infatti, l’art. 4, comma 2, del testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera c), del D.M. 37/2018 prevedeva che «quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino a un massimo di 10 soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino a un massimo di 30».
Tuttavia, a partire dal D.M. 147/2022, è stata eliminata l’espressione «di regola», con riferimento all’applicazione dell’aumento.
Pertanto, prima delle modifiche di cui al D.M. n. 147 del 2022, dovendosi applicare l’aumento «di regola», era possibile derogarvi in base alle circostanze del caso concreto, con motivazione adeguata del giudice; l’applicazione o meno degli aumenti costituisce attività discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., 16/5/2025, n. 13057; Cass., 16/10/2025, n. 27704).
È sufficiente ricordare che, per questa Corte, se le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nell’ipotesi di assistenza
di più parti nel caso in cui le stanze siano diverse (Cass., sez. 3, 17/4/2024, n. 10367).
5.2. Quanto alla richiesta di incrementi ex art. 6 del D.M. n. 55 del 2014, non incorre in violazione dello stesso il giudice che, nelle cause di valore superiore a 520.000,00 Euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l’obbligatorietà dell’aumento né una misura fissa per quest’ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell’incremento massimo del 30% per ciascun passaggio (Cass., sez. 3, 24/10/2022, n. 31347).
5.3. In relazione al compenso sub D, il motivo non è autosufficiente, non essendo stato trascritto, neppure per stralcio, il documento da cui emergerebbe il valore di riscatto del macchinario.
Neppure si indica la differenza di compenso che ne sarebbe scaturita.
Tanto più che il tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione dei minimi tariffari, in ragione della «non complessità della causa».
Quanto, poi, alla procedura prefallimentare, del tutto correttamente il tribunale non ha considerato, ai fini della determinazione del valore, l’intero importo della massa passiva.
In tal caso, infatti, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’art. 17 c.p.c., riguardanti esclusivamente i giudizi di opposizione all’esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, in quanto la pronuncia richiesta è volta alla dichiarazione di fallimento, con oggetto l’accertamento dell’insolvenza, e non alla delimitazione quantitativa del dissesto (Cass., Sez.U., 24/7/2007, n. 16300; Cass. sez. 1, 21/1/2013, n. 1347; di recente Cass. n. 3/7/01 del 2022).
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta «art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli articoli 1195 e 1241 e segg. c.c.».
Il tribunale avrebbe errato, avendo imputato l’intero importo delle 4 fatture, utilizzate in compensazione, violando l’art. 1195 c.c., in tema di imputazione dei pagamenti.
In realtà, solo due di tali fatture presentavano l’indicazione specifica di due controversie.
Inoltre, il tribunale non avrebbe compreso la diversa soggettività giuridica di chi aveva effettivamente pagato le fatture, ossia l’amministratore della società, con denaro proprio, terzo rispetto alla società di capitali.
Inoltre, il tribunale avrebbe ignorato la dichiarazione del creditore ricorrente, che aveva riferito che le fatture erano relative a prestazioni erogate personalmente all’amministratore.
L’estraneità di tali prestazioni a quelle oggetto della presente controversia risulterebbe dai «rispettivi prospetti», mai contestati, mentre il ricorrente, quale creditore della RAGIONE_SOCIALE giudiziale, non era tenuto a documentare le attività fatte per il terzo o comunque ulteriori rispetto a quelle per le quali era stata presentata la domanda di ammissione al passivo.
8. Il motivo è inammissibile.
Infatti, in primo luogo, il motivo non reca l’indicazione, neppure per stralcio, dei documenti indicati, e segnatamente delle 4 fatture n. 34/E, 37/E, 3/E e 8/E, non potendosi in alcun modo comprendere l’effettiva portata delle stesse, anche in relazione al soggetto emittente ed alla causale delle stesse.
In secondo luogo, si va a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione degli elementi istruttori, già compiuta in modo analitico nel decreto impugnato, non consentita in questa sede.
8.1. Il motivo risulta anche infondato, in quanto, come da giurisprudenza di legittimità consolidata, quando il debitore – come nella specie – abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, e sensi dell’art. 1193 c.c. (Cass., sez. 2, 14/1/2020. n. 450; Cass., sez. 6-3, 16/7/2019, n. 19039; Cass., sez.3, 4/10/2011, n. 20288).
Nella specie, come evidenziato nel controricorso, nelle fatture lo stesso creditore ricorrente aveva indicato che la loro emissione era collegata proprio ai giudizi di cui si discute («acconto contenzioso contro RAGIONE_SOCIALE»; «ulteriori acconti contro RAGIONE_SOCIALE ed altro»;).
È stato, dunque, il creditore ad indicare tale specifica imputazione di pagamento.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.
dichiara inammissibile ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del fallimento controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME