Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11523 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
Oggetto: compensi professionali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35191/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio e dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2722/2018, pubblicata in data 3.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.4.20224 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2722/2018 la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME e ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, previa revoca nel decreto ingiuntivo ottenuto dall’AVV_NOTAIO per il pagamento di
competenze professionali, ha liquidato in favore di quest’ultimo l’importo di euro 22.981,54 oltre accessori e spese processuali.
AVV_NOTAIO aveva difeso il COGNOME in una causa di lavoro nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, conclusasi con l’accoglimento della domanda di riconoscimento di mansioni superiori e con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo indicato in sentenza, oltre ad € 4000,00 a titolo di spese processuali.
La Corte di merito ha innanzitutto ritenuto che il regolamento delle spese compiute nel giudizio contenzioso patrocinato dall’AVV_NOTAIO, essendo regolato da criteri legali diversi, non fosse vincolante per la successiva liquidazione del corrispettivo nei confronti del cliente. Quanto alla quantificazione del corrispettivo, la sentenza ha ricordato che in caso di successione di tariffe nel corso del giudizio (come pure nel caso di successione del sistema tariffario a quello dei parametri introdotto con il DM 140/2012), la liquidazione deve avvenire con riferimento alla normativa vigente al momento in cui l’attività difensiva è stata condotta a termine con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale, mentre, riguardo all’asserita erroneità della liquidazione nel massimo di tariffa, ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, evidenziando che il difensore aveva svolto l’incarico con diligenza e che il patrocinio era stata svolto in una controversia complessa che aveva comportato diversi benefici per l’appellante, reputando infine che gli interessi decorressero dal momento della domanda e non dal momento della decisione.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME propone ricorso in quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’AVV_NOTAIO.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 61 R.D. 1578/1933, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., 91, 112 c.p.c., 2909 c.c., 6 del D.M. 585/1994 e dell’Allegato E della L. 2248/1865, sostenendo che il giudice distrettuale, nel quantificare le spettanze del difensore, era tenuto ad attenersi alla liquidazione delle spese effettuata nella causa di merito in cui era stato prestato il patrocinio, in applicazione dell’articolo 61 della legge professionale secondo cui è possibile riconoscere al difensore un onorario maggiore solo in caso di eccezionale importanza della causa
Si sostiene che il contrario orientamento di legittimità, che autorizza un’autonoma liquidazione dell’onorario nei rapporti con il cliente, è contrario alla lettera della legge, non essendo possibile valorizzare la diversità dei criteri delle due distinte quantificazioni o la diversa posizione del cliente rispetto alla parte soccombente, dovendosi inoltre evitare il frazionamento dei crediti e la proliferazione non necessaria dei giudizi.
Il motivo è infondato.
L’originaria formulazione dell’art. 61 R.D. 1578 del 1933 prevedeva che l’onorario dell’AVV_NOTAIO nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, fosse determinato in base ai criteri di cui all’art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. In casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità della controversia ed al pregio ed al risultato dell’opera prestata, poteva essere attribuito all’AVV_NOTAIO, nei confronti del cliente, un onorario maggiore di quello a carico della parte condannata alle spese.
Il secondo comma della disposizione è stato tuttavia modificato dall’articolo della legge 22 gennaio 1934, n. 36, in sede di conversione e da allora dispone che detto onorario, in relazione alla
specialità della controversia o al pregio o al risultato dell’opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese, essendo da tempo soppressa la previsione che accordava al giudice detta facoltà solo in caso di eccezionale complessità della causa.
L’argomento letterale su cui si fonda la censura è quindi inconsistente ed anzi la norma contempla espressamente la possibilità per il giudice di liquidare un importo maggiore delle spese processuali, pur occorrendo precisare che tali maggiorazione non è automatica ma va valutata caso per caso, in relazione alle particolarità delle singole situazioni.
Non vi è quindi ragione per superare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il cliente è obbligato, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 61, (conv. nella L. 22 gennaio 1934, n. 36) a corrispondere all’AVV_NOTAIO ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all’importanza dell’opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell’attività in relazione al risultato ottenuto (Cass. 13400/2015; Cass. 5953/2011; Cass. 22 dicembre 1994 n. 11065).
La determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente, data la distinzione tra il rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il rapporto contrattuale interno (ex artt. 2232 cod. civ. e segg.) che intercorre con il cliente.
Anche nel sistema tariffario applicabile al caso in esame, gli onorari e i diritti erano, difatti, sempre dovuti dal cliente, indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali e anche in caso di soccombenza dalla parte rappresentata o di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice, mentre la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento, aveva riguardo alla natura e al valore della controversia, al numero e all’importanza delle questioni trattate ed al grado dell’autorità adita.
A conferma della diversità ed autonomia dei criteri di liquidazione, la norma consentiva di tener conto, per gli onorari a carico del cliente, del valore effettivo della controversia, se manifestamente diverso da quello presunto norma del codice di procedura civile (art. 6, comma secondo, D.M. 585/1994); per contro la liquidazione delle spese processuali dipendeva (e dipende) innanzitutto dall’esito vittorioso della lite, potendo essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale (Cass. 9633/2010).
Non si profila, infine, un rischio di abusivo frazionamento del credito o di ingiustificata moltiplicazione delle liti, non essendovi identità tra il credito per il pagamento delle spese processuali che compete alla parte patrocinata e quello per il compenso professionale che invece grava su quest’ultimo e che si fonda sull’espletamento del contratto di patrocinio, pur potendo i rispettivi importi coincidere.
3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 6 del D.M. 585/1994, 10, 14, 112, 115 e 132 n. 4 c.p.c., censurando la pronuncia per aver immotivatamente riconosciuto compensi
calcolati su un valore indeterminato della lite in applicazione dello scaglione massimo di tariffa, superiore a quello indicato dal difensore, non considerando che, con sentenza n. 1418/2011, il giudice del lavoro aveva liquidato a favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento professionale, il minor importo di € 97.000,00 e che lo stesso difensore aveva depositato all’udienza del 17.4.2012 una nota specifica, individuando in € 171.783,77 il valore della lite.
Il motivo è anzitutto ammissibile, non sollecitando una mera revisione del giudizio di fatto, essendo posta una questione attinente alla adeguatezza della motivazione riguardo all’individuazione del valore della causa in cui era stata prestata l’attività difensive, ed è anche meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
L’esatta individuazione del valore della lite sulla base del quale andava calcolato il compenso era tema discusso sin dal primo grado, avendo il ricorrente ritenuto eccessivo e non giustificato quello posto a base delle richieste del difensore, corrispondente al quarto scaglione di cui alla tabella A, par. VI, lettera F (tra €. 258.228,46 ed €. 387.342,67) allegata al D.M. 585/1994, applicabile nel caso in esame in relazione alla data di esaurimento dell’incarico professionale.
Lo stesso ricorrente aveva poi denunciato in appello che il Tribunale aveva utilizzato il quinto e più elevato scaglione per le cause di valore indeterminato, andando oltre le stesse richieste del resistente.
La Corte di merito, pur dando conto che l’appellante aveva censurato l’errata quantificazione degli onorari sia con riferimento al massimo tariffario per singola voce adottato dal tribunale, sia con riferimento al valore indeterminabile della domanda (cfr.
sentenza pag. 4), si è limitata ad affermare che la quantificazione del compenso poteva prescindere dall’importo liquidato a titolo di spese processuali e che correttamente il Tribunale aveva riconosciuto per ciascuna voce il massimo di tariffa poiché il difensore aveva svolto con diligenza l’incarico professionale in una causa complessa, omettendo specificamente di dar conto delle ragioni che giustificavano l’adozione di un valore della causa addirittura superiore quello indicato dal difensore o della stessa congruità di quello posto a fondamento della domanda (compreso tra €. 258.228,46 ed €. 387.342,67), trascurando infine le deduzioni del cliente che aveva evidenziato come egli avesse ottenuto somme notevolmente inferiori all’esito della causa di lavoro in cui aveva patrocinato l’AVV_NOTAIO (dovendosi però tener conto anche del riconoscimento della qualifica superiore), e come anche quest’ultimo avesse poi rielaborato la nota specifica, rettificando in riduzione il valore della lite.
Sussiste l’errore denunciato, dovendo il giudice preliminarmente individuare il più congruo valore della lite in relazione all’importanza della causa, alla complessità delle questioni e all’interesse del cliente, dando conto in motivazione delle soluzioni accolte, essendo condizionata l’intera operazione di quantificazione degli onorari, che il giudice può discrezionalmente prescegliere nei limiti dei valori minimi e massimi previsti dalla tariffa, ma pur sempre previa corretta individuazione dello scaglione applicabile.
4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1226 c.c., 112, 115, 132 n. 4 del D.M. 585/1994, lamentando che la Corte di merito abbia confermato la pronuncia di primo grado, con cui erano state liquidate, per ciascuna prestazione, somme superiori a quelle richieste, senza dar conto delle decisioni assunte, nonostante le specifiche censure sollevate dall’appellante.
Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione, previa la corretta individuazione del valore della lite in cui il ricorrente ha svolto attività difensiva.
5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1124 e 1283 c.c., per aver la sentenza fatto decorrere gli interessi sul compenso dalla domanda giudiziale anziché dalla pronuncia.
Il motivo è infondato, dovendo darsi continuità al principio, recentemente espresso da questa Corte, secondo cui nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali di difesa, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. 8611/2022; Cass. 24973/2022; Cass. 17122/2022; Cass. 26748/2023).
La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, non operando il principio “in illiquidis non fit mora”, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell’entità del credito, l’atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito successivamente liquidata dal giudice.
Sotto tale profilo, l’invio della notula contenente la richiesta di pagamento dei compensi – o la proposizione della domanda giudiziale – integra un valido atto di costituzione in mora, idoneo (ove giunto a conoscenza del destinatario) a dispiegare effetti sia ai fini della decorrenza degli interessi che del calcolo del maggior
danno ex art. 1124, secondo comma, c.c., non avendo rilievo la (eventuale) contestazione del credito da parte del cliente.
Si è poi osservato che ancorché la mora presupponga la colpa del debitore, tale colpa va esclusa nel caso in cui il debitore sia impossibilitato in maniera assoluta, alla stregua dell’ordinaria diligenza, a quantificare la prestazione dovuta, ma non anche nel diverso caso in cui, pur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attività certe nell’avvenuto espletamento e nella qualificazione.
In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, sono respinti il primo ed il quarto ed è assorbito il terzo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo ed il quarto e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la Causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda