Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8233 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8233 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 15672-2019 proposto da:
NOME COGNOME NOME, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI LOCRI, depositata il 10/04/2019;
lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona RAGIONE_SOCIALE Sostituta Procuratrice Generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie del ricorrente;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha concluso in conformità delle conclusioni scritte;
uditi l’avvocato NOME COGNOME il ricorrente e l’avvocato NOME COGNOME per il controricorrente;
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
AVV_NOTAIO proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Locri, in relazione all’attività difensiva svolta in un giudizio dinanzi al medesimo Tribunale in favore RAGIONE_SOCIALE curatela fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva liquidato compensi nella somma di € 1.700,00, oltre spese generali.
Lamentava che la liquidazione era avvenuta in violazione dell’art. 5 del DM n. 55/2014, in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che all’esito del giudizio era stato riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE curatela un credito di € 6.632.468,76, oltre rivalutazione monetaria, ascendendo quindi la condanna ad oltre 8 milioni di euro, e che per l’effetto la liquidazione era erronea in quanto avvenuta sulla base di un parametro di valore non corrispondente a quanto invece effettivamente riconosciuto.
Reputava quindi che dovesse essere liquidata la somma di € 29.305,00, al netto già RAGIONE_SOCIALE decurtazione di cui all’art. 130 del DPR n. 115/2002.
Nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che il decreto impugnato avesse correttamente individuato il valore RAGIONE_SOCIALE controversia sulla base del decisum , piuttosto che del deductum .
Avuto riguardo all’importo liquidato nel giudizio presupposto, e tenuto conto dell’impossibilità di poter incrementare l’ammontare anche degli interessi e RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria maturati nel corso del giudizio, la liquidazione era da reputarsi corretta.
Regolava infine le spese del giudizio di opposizione in base al principio di soccombenza.
Avverso detta ordinanza propone ricorso COGNOME NOME, sulla base di un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memorie.
Con ordinanza n. 15474 del 21 luglio 2020, la Sesta Sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza, in quanto non riteneva ricorressero i presupposti per la decisione RAGIONE_SOCIALE controversia ai sensi dell’art. 375, co. 1, nn. 1) e 5) c.p.c.
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 del DM n. 55 del 2014, e precisamente del comma 2, il quale prevede che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si debba tenere conto del valore corrispondente all’entità RAGIONE_SOCIALE domanda.
Erroneamente il Tribunale ha invece affermato che la liquidazione dovesse avvenire sulla base del decisum , e cioè dell’entità RAGIONE_SOCIALE
somma in concreto liquidata all’esito del giudizio nel quale il ricorrente ha prestato la propria attività difensiva, contravvenendo quindi al dettato RAGIONE_SOCIALE norma applicabile Nella specie la curatela aveva agito per il risarcimento del danno, indicato in misura pari ad € 9.967.190,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed è a tale cifra che andava parametrata la liquidazione.
E’ pur vero che la seconda parte del co. 2 del citato art. 5 prevede che si possa tenere conto del valore effettivo RAGIONE_SOCIALE controversia, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, ma non può reputarsi che la decisione impugnata si sia orientata in questo senso.
Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.
4. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente (regola che, quindi, opera anche nel caso in cui la liquidazione attenga alla prestazione resa da parte del difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e con onere a carico dello Stato), il parametro di riferimento è costituito dal valore RAGIONE_SOCIALE causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento ex art. 10 cod. proc. civ. (Cass. n. 6487/2023).
La norma di cui al citato articolo 5 del DM n. 55/2014, prevede pur sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale RAGIONE_SOCIALE controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante
dall’applicazione delle norme del codice di rito, ma in tal caso il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore RAGIONE_SOCIALE controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua RAGIONE_SOCIALE relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo RAGIONE_SOCIALE prestazione espletata (Cass. n. 18507/2018; Cass. n. 1805/2012; Cass. n.
28885/2023).
Orbene, una volta richiamati tali principi, risulta palese come l’ordinanza gravata ne abbia fatto una non corretta applicazione, avendo affermato, in contrasto con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 5, che la liquidazione doveva avvenire sulla base del decisum , e non anche in base al deductum , e cioè sulla scorta RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al beneficio.
L’erroneità dell’affermazione in punto di diritto rende quindi evidente come l’intero ragionamento del Tribunale che ha reputato corretta la liquidazione sia inficiato a monte del presupposto che occorresse tenere conto dell’entità RAGIONE_SOCIALE somma liquidata in sentenza. Inoltre il medesimo errore, e cioè la convinzione che debba tenersi conto di quanto riconosciuto in concreto, non permette di ravvisare, come invece sostenuto dalla difesa erariale, che nella specie il Tribunale avesse reputato di optare una correzione del criterio legale, adeguando il valore RAGIONE_SOCIALE controversia a quello che era il valore effettivo, quale desumibile dall’esito del giudizio presupposto, atteso che nella fattispecie, l’errore di individuazione del principio applicabile, non consente di
rilevare alcuna specifica argomentazione idonea a far reputare che vi sia stata una consapevole e voluta opzione a favore del criterio del decisum , in quanto reputato manifestamente diverso da quello ricavabile in maniera presunta.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata.
Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Locri in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Locri, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024