Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20492/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ITALIANO COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 107/2023, depositata il 31/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 31.3.2023 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo ha rigettato la domanda de ll’AVV_NOTAIO volta ad ottenere la condanna di NOME COGNOME al pagamento del compenso per la difesa in una controversia di lavoro conclusasi con la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5.131,00. Il difensore aveva lamentato di aver ricevuto
dal cliente il solo importo di euro 3.068,33 e di aver diritto alla restante parte della somma liquidata dal giudice a titolo di spese.
Il giudice di merito ha affermato che la somma complessivamente liquidata in favore di NOME COGNOME si riferiva sia al giudizio patrocinato dall’AVV_NOTAIO, sia ad altro giudizio, riunito al primo, in cui la difesa era stata svolta da un diverso AVV_NOTAIO, asserendo che l’ importo delle spese processuali andava suddiviso tra i due professionisti, nulla potendo pretendere il ricorrente, avendo già ricevuto quanto dovutogli.
L a cassazione dell’ ordinanza è chiesta da NOME COGNOME con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 7, comma 1, del D.M. n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942, per aver il Tribunale negato il diritto dell’AVV_NOTAIO a percepire l’intero compenso per l’attività prestata.
Si evidenzia che le spese erano state liquidate per due cause che, benché riunite, erano autonome e che ciascun difensore aveva diritto all’intero compenso per le attività difensive concretamente espletate.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha respinto le richieste del difensore sull’assunto che questi avesse inteso ottenere l’intero importo liquidato a titolo di spese giudiziali spettanti ai due diversi difensori e non, come è corretto ritenere, un compenso pari alla complessiva liquidazione effettuata dal giud ice della causa in cui l’AVV_NOTAIO aveva esercitato la difesa.
La richiesta era parametrata sotto il profilo esclusivamente quantitativo sull’importo delle spese , sul presupposto che la somma costituisse il giusto compenso per l’attività svolta .
Il giudice era, quindi, tenuto ad esaminare le prestazioni espletate e a verificare la congruità delle richieste del difensore.
Non aveva alcun rilievo che la somma liquidata a titolo di spese riguardasse due giudizi riuniti in cui la difesa era stata svolta da due diversi avvocati, poiché la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio AVV_NOTAIO prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che abbia condannato il soccombente alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, sul contratto di prestazione d’opera, e, per la parte soccombente, sul principio di causalità, occorrendo tener conto dell’inefficacia di quella liquidazione nei confronti dell’AVV_NOTAIO, che non è parte del giudizio definito con la sentenza che ha regolato le spese Cass. 1264/1999; Cass. 25992/2018).
Solo la inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari ulteriori rispetto a quelli liquidati in sentenza, rinuncia che non può essere desunta dalla mera accettazione senza riserve della somma corrisposta dal cliente per le spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell’altra parte, quando non risulti, in concreto, che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito (Cass. 11448/1992).
E’ accolto l’unico motivo di ricorso, l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ella causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 27/11/2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME