Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32697 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10380/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 238/2022, pubblicata il 3/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto che le ha ingiunto il pagamento di euro 13.530,20, pari al 50% del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in relazione al conflitto personale e patrimoniale tra l’opponente e il marito. L’opponente ha contestato l’attività indicata, deducendo che non era stata un’attività stragiudiziale autonoma e distinta, ma pregiudiziale a quella giudiziale, nella quale era stata assistita soltanto dall’altro AVV_NOTAIO; ha contestato altresì l’eccessività della somma richiesta e alcune delle voci, eccependo di avere già corrisposto la somma di euro 5.150.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 318/2016, ha rigettato l’opposizione.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME. Con la pronuncia
238/2022 la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente accolto al
l’appello e, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato l’appellante pagamento della minor somma di euro 12.332,97.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
L’intimata NOME COGNOME non ha svolto difese.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi:
1 ) il primo motivo lamenta ‘violazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 85, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., connessione e complementarietà tra l’attività stragiudiziale e quella giudiziale’: l’attività svolta dall’AVV_NOTAIO
COGNOME era strettamente connessa/complementare all’attività giudiziale svolta, il che risulta dalla stessa ammissione di COGNOME che, in una sua memoria di primo grado, ha evidenziato che dopo il maggio 2009 ‘a seguito delle arbitrarie e inaspettate decisioni del marito, COGNOME era entrata in uno stato di profondo smarrimento e depressione ( … ) e nell’ottobre 2009 era naufragata la possibilità di addivenire al deposito di una separazione consensuale nonché alla definizione dei rapporti societari e immobiliari’, affermazioni dalle quali si ricava che le questioni affrontate dalle professioniste erano unitarie, avendo il giudizio di separazione due obiettivi, il vivere separati e la questione degli alimenti, necessariamente influenzata dalla risoluzione di aspetti patrimoniali tra i coniugi; l’odierna parte intimata ha ancora ammesso in una memoria che la sua attività era consistita anche ‘in un’attività giudiziale svolta formalmente solo dall’AVV_NOTAIO COGNOME‘;
2 ) il secondo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione del d.m. 127/2004, artt. 5 e 6, degli artt. 10 e 115 c.p.c. e dell’art. 36 Cost., omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., liquidazione dei compensi, valore della causa’: si ribadisce che non è possibile distinguere quale fosse la specifica attività rivolta all’esito del giudizio di separazione e quale fosse l’attività che esulava da tale obiettivo; in ogni caso, la Corte d’appello non ha esplicitato le ragioni per cui alla controversia fossero applicabili i criteri massimi del d.m. 127/2004, quando era invece onere dell’opposta provare le circostanze in base alle quali dovevano applicarsi i diritti e onorari massimi dello scaglione da lei determinato, senza che fosse necessario per la ricorrente contestare ogni singola voce; il giudice d’appello ha poi applicato lo scaglione da € 103.300,01 a 258.300,00, valore che se poteva essere riferito all’attività di separazione non poteva valere per l’attività stragiudiziale, il cui valore era da individuare nella minor somma di euro 10.000,00.
I motivi non possono essere accolti.
È inammissibile la denuncia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non essendo tale vizio denunciabile in base alla nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. I motivi sono poi inammissibili laddove chiedono alla Corte un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto in contrasto con gli accertamenti operati dal giudice d’appello, in particolare per quanto concerne il carattere di autonomia e non assoluta complementarietà dell’attività svolta dall’AVV_NOTAIO rispetto all’attività relativa al giudizio di separazione svolta dalla collega di studio AVV_NOTAIO COGNOME. La sentenza impugnata ha infatti osservato come le prestazioni svolte dall’AVV_NOTAIO COGNOME, per l’intensità e la protrazione per lungo tempo non avessero carattere assolutamente preliminare rispetto alla causa di separazione, e ciò anche a voler accedere alla diversa collocazione temporale della causa medesima prospettata dalla ricorrente (v. le pagg. 7 ss. del ricorso e 3 ss. della memoria). È poi incensurabile l’individuazione del valore della causa sul quale parametrare i compensi liquidati, avendo la sentenza impugnata messo in evidenza come lo scaglione fosse frutto delle stesse indicazioni provenienti da missive della ricorrente, nelle quali si indicava l’ammontare di quanto si attendeva di ricevere dal coniuge a seguito della separazione. Quanto alle prestazioni rese, va osservato che il giudice di merito, anche in questo caso con accertamento in fatto, come tale non censurabile in questa sede, ha evidenziato come la prova della loro esecuzione scaturisse dalla documentazione versata in atti e proprio dallo scambio di missive intercorso tra cliente e AVV_NOTAIO, nonché con il difensore del coniuge della ricorrente. La sentenza ha, senza limitarsi a dare fede al solo contenuto della parcella vistata dal Consiglio dell’ordine, verificato in concreto l’effettivo compimento delle prestazioni oggetto di causa, non senza provvedere a una puntuale rideterminazione del compenso.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME