Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21520 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 21520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 5997/2018 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e d elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso i quali è elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 5430/2017, pubblicata il 22 gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito in udienza il P.M., in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e NOME COGNOME, per delega, per la RAGIONE_SOCIALE. controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno esposto, con ricorso depositato presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il 6 marzo 2013, che:
erano dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di Dirigenti AVV_NOTAIO;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE prevedeva che, in caso di sentenze favorevoli con spese compensate, ai menzionati Dirigenti AVV_NOTAIO dovessero essere corrisposti i compensi professionali nella misura minima prevista dal RAGIONE_SOCIALE del Consigli o RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 29 settembre 2004;
in seguito a transazione del 25 gennaio 2011, avevano stipulato con l’ente dei contratti individuali in data 31 gennaio 2011, i quali prevedevano, all’art. 6 lett. B3, come nella richiamata transazione, la rinuncia alla retribuzione di risultato in cambio RAGIONE_SOCIALEa corresponsione RAGIONE_SOCIALE onorari professionali nelle vertenze patrocinate con esito favorevole;
la controparte aveva adempiuto all’accordo fino ad ottobre 2012 , per poi sospendere il pagamento dei detti onorari per le cause con esito favorevole e spese compensate.
Essi hanno chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALEA. resistente a pagare a ciascuno di loro € 67.077,42 , ammontare derivante dalle notule non pagate di novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, riferite a controversie concluse con
esito favorevole alla detta P.A. e con spese compensate , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del RAGIONE_SOCIALE aziendale n. 1044 del 10 maggio 2010.
Con successivo ricorso hanno avanzato analoga richiesta concernente i mesi da marzo a giugno 2013.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 5875/2014, li ha rigettati.
I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 5430/2017, ha rigettato
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si evidenzia che i ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE interni RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALE controricorrente, hanno agito per ottenere il pagamento dei compensi professionali a loro asseritamente dovuti con riferimento a RAGIONE_SOCIALEe sentenze favorevoli all’ente patrocinato, con spese compensate, come previsto dall’art. 10 del RAGIONE_SOCIALE aziendale n. 1044 del 10 maggio 2010, per il quale i dirigenti RAGIONE_SOCIALE, in simili casi, avevano diritto a ricevere tali compensi nella misura minima stabilita dalle tariffe approvate con il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE adottato il 28 ottobre 2004.
I giudici del merito hanno dato loro torto in quanto il CCNL di settore (art. 64 Comparto sanità, area dirigenti non medici 19941997, confermato dall’art. 52, u.c., CCNL 1998-2001, rimasto inalterato nei successivi contratti collettivi 20022005 e 2006-2009) prevedeva che ai dirigenti RAGIONE_SOCIALE e procuratori appartenenti al ruolo professionale spettavano i compensi professionali previsti
dal regio decreto n. 1578 del 27 novembre 1933, recuperati a seguito di condanna RAGIONE_SOCIALEa parte avversa soccombente.
Gli importi richiesti derivavano dalle notule non pagate di novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013.
2) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1418 e 1419 c.c. e 2 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001 perché la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che i loro contratti individuali sarebbero stati nulli nella parte (art. 6, lettera B2) in cui, prevedendo il loro diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALE oneri professionali nelle vertenze conclusesi con esito favorevole senza distinguere le ipotesi in cui le spese erano state compensate, avrebbero violato il detto art. 45 e il conseguente contratto collettivo che, al contrario, tale diritto ammetteva solo ove la parte avversa fosse stata condannata a rifondere le spese.
Essi sostengono che detti contratti individuali sarebbero validi in quanto avrebbero derogato in melius alle disposizioni collettive.
La doglianza è infondata.
Infatti, in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019).
In particolare, l’atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la RAGIONE_SOCIALE all’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021).
Questo orientamento, peraltro, è consolidato presso la giurisprudenza di legittimità proprio in casi come quelli in esame, nei quali si tratta del compenso spettante ai dipendenti-RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti del comparto sanità (Cass., Sez. L, n. 12332 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 12333 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. L, n. 8168 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L,
n. 8169 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, n. 9793 del 26 maggio 2020; Cass., Sez. L, n. 26156 del 17 novembre 2020) .
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 414 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’esaminare una causa petendi (il RAGIONE_SOCIALE del 2010, dichiarandolo nullo) diversa da quella dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado (contratti individuali).
Per l’esattezza, i citati contratti individuali non avrebbero mai menzionato il RAGIONE_SOCIALE del 2010, ma solo la transazione del 25 gennaio 2011.
La doglianza è inammissibile in quanto la corte territoriale ha fondato la sua decisione essenzialmente sulla non corrispondenza fra il trattamento economico reclamato dai ricorrenti e la contrattazione collettiva nazionale.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1418 e 1419 c.c., 45 d.lgs. n. 165 del 2001 e 21 septies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 perché la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il RAGIONE_SOCIALE approvato con delibera n. 1044 del 10 maggio 2010 sarebbe stato nullo nella parte in cui avrebbe violato il menzionato art. 45, nonostante quest’ultima disposizione autorizzasse le pubbliche amministrazioni a derogare in melius le disposizioni collettive.
La doglianza è infondata per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 All. E RAGIONE_SOCIALEa legge n. 2248 del 1865 e RAGIONE_SOCIALE artt. 21 septies e nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, atteso che la corte territoriale avrebbe errato ad accogliere l’e ccezione avversaria di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 10 e 11 del RAGIONE_SOCIALE adottato con deliberazione n. 1044 del 10 maggio 2010.
La doglianza è inammissibile, non avendo i ricorrenti colto la ratio principale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ossia il contrasto RAGIONE_SOCIALEa loro pretesa economica con la
contrattazione collettiva, che si è tradotto nella dichiarazione di nullità del RAGIONE_SOCIALE de quo .
Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 57 ss. del r.d.l. n. 1578 del 1933, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 457, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 2013, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 114 del 2014 i n quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la disciplina speciale RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato non avrebbe potuto trovare applicazione nel rapporto di pubblico impiego.
La doglianza è infondata, dovendosi tenere conto, comunque, che i ricorrenti, pur se RAGIONE_SOCIALE, sono pubblici impiegati, con l’effetto che il loro rapporto con l’ente di appartenenza è inderogabilmente regolato dalla normativa sul pubblico impiego e dalla relativa contrattazione collettiva.
Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 416, comma 2, c.p.c. in quanto la corte territo riale avrebbe errato nel ritenere che l’eccezione di nullità fondata sul contratto collettivo, proposta tempestivamente davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel primo giudizio da loro azionato, potesse essere esaminata anche nel secondo giudizio, pur se tardivamente proposta in quest’ultima sede .
La doglianza è inammissibile, in quanto i ricorrenti non tengono conto che la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa controversia consiste nel contrasto fra il trattamento economico richiesto e la contrattazione collettiva applicabile.
In ogni caso, si rileva che ben poteva il giudice di primo grado rilevare anche d’ufficio le nullità derivanti da violazioni RAGIONE_SOCIALEa citata contrattazione collettiva.
8) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., in ragione del fatto che l’orientamento giurisprudenziale qui applicato si è consolidato solo di recente .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti,
RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 5