Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32539 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32539 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23419/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 1263/2019 depositato il 03/07/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’ ingegnere NOME COGNOME contro il decreto del giudice delegato al Fallimento RAGIONE_SOCIALE, di liquidazione del compenso dovutogli in relazione all’incarico svolto, di individuazione e stima del compendio
immobiliare acquisito alla massa, situato in vari comuni laziali e campani;
-l’ ingCOGNOME impugna il decreto con tre motivi di ricorso per cassazione; il Fallimento intimato non svolge difese.
Considerato che:
2.1. -il primo mezzo lamenta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di rimborso delle spese nonché di liquidazione dell’ onorario per le attività di ‘rilievo’ ex art. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002 e di quello a vacazioni ex art. 4, l. n. 319 del 1980 e art. 1 d.m. cit. per le attività di verifica della regolarità urbanistica, delle pratiche edilizie e della conformità catastale, o in alternativa per erroneo rigetto implicito delle relative istanze;
2.2. -il secondo deduce l’ omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riguardo alla riconduzione del mancato riconoscimento delle suddette spettanze alla volontà di rinuncia al compenso per l’attività di individuazione dei beni immobili ed alla natura omnicomprensiva della liquidazione ex art. 13, d.m. cit., relativo alla stima analitica dei beni;
2.3. -il terzo denunzia l’omessa applicazione degli artt. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002, 1 d.m. cit. e 4, l. 319/1980 in riferimento alla liquidazione degli onorari a vacazioni e per le operazioni di rilievo, nonché violazione del combinato disposto degli artt. 49, 55 e 56 d.P.R. n. 115 del 2002 con riguardo a mancato rimborso delle spese anticipate, incluse quelle di viaggio;
-i tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati;
3.1. -risulta in primo luogo evidente la mancata pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, che spettano all’ausiliare del magistrato in uno a quelle di viaggio, all’indennità di viaggio e di soggiorno e all’onorario, ai sensi dell’art. 49, d.P.R. n. 115 del 2002;
3.2. -inoltre, la stringata motivazione del decreto impugnato risulta a tratti ellittica e incomprensibile, specie con riguardo all’asserita rinuncia «all’incarico per l’individuazione dei beni» (che
parrebbe sicuramente espletato) e al successivo passaggio in cui si assume che le attività di rilievo e quelle ulteriori sarebbero da considerare «ricomprese nell’attività per la quale il consulente ha rinunciato al compenso o comunque in quello già liquidato»;
3.3. -quanto alla affermata ricomprensione delle attività di rilievo e di verifica catastale-urbanistica nell’attività di stima, sulla quale il ricorrente riferisce il parere opposto reso dal curatore (nel senso che «dette operazioni hanno avuto una finalità del tutto autonoma rispetto a quella di valutazione»), si osserva che il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dall’art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 riguarda solo le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, non potendo al contrario trovare applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13 d.m. cit. , comportano una liquidazione autonoma del compenso (Cass. 7174/2010);
-segue la cassazione con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/09/2023