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Compenso ausiliario: no a tariffe da commissario

La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso ausiliario, nominato dal giudice nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non può essere liquidato secondo le tariffe previste per il commissario giudiziale. La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che applicava i parametri generali per gli ausiliari del giudice, sottolineando la netta differenza di funzioni e compiti tra le due figure professionali. Il ricorso del professionista è stato quindi respinto.

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Compenso Ausiliario: La Cassazione Nega l’Applicazione delle Tariffe del Commissario

Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande rilevanza per i professionisti che operano nell’ambito delle crisi d’impresa: la determinazione del compenso ausiliario nominato dal tribunale nelle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti. La Suprema Corte ha chiarito che a tale figura non si applicano, neppure in via analogica, le tariffe previste per il commissario giudiziale, delineando una netta distinzione tra i due ruoli.

Il Caso: La Liquidazione del Compenso dell’Ausiliario in un Accordo di Ristrutturazione

La vicenda trae origine dalla decisione di un tribunale di merito che, in sede di opposizione, aveva ridotto il compenso liquidato a un professionista. Quest’ultimo era stato nominato come ausiliario del giudice per assisterlo nella valutazione di alcune istanze presentate da un gruppo di società nell’ambito di una procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della Legge Fallimentare.

Il tribunale aveva ritenuto che il compenso non dovesse essere calcolato sulla base del D.M. 30/2012, che regola i compensi dei curatori e dei commissari giudiziali. Al contrario, aveva applicato i parametri previsti per gli ausiliari del giudice (D.M. 30.05.2002) e le tariffe forensi per attività stragiudiziale. Il professionista, ritenendo errata tale impostazione, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la piena assimilabilità del suo ruolo a quello di un commissario giudiziale e, di conseguenza, l’applicabilità delle relative, più vantaggiose, tariffe.

La Decisione della Corte di Cassazione e il Calcolo del Compenso Ausiliario

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del professionista, confermando la correttezza della decisione del tribunale di merito. Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso poiché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo, relativo alla presunta erronea applicazione delle norme sul compenso, è stato invece giudicato infondato.

La Corte ha ribadito che la nomina dell’ausiliario negli accordi di ristrutturazione trova fondamento nella norma generale dell’art. 68 c.p.c., che consente al giudice di farsi assistere da esperti. Tale figura non è prevista specificamente dalla disciplina degli accordi di ristrutturazione, a differenza del commissario giudiziale nel concordato preventivo. Questa differenza normativa è cruciale per determinare il regime di liquidazione delle spettanze.

Le Motivazioni della Sentenza: Funzioni Diverse, Compensi Diversi

La decisione della Cassazione si fonda su una distinzione sostanziale, prima ancora che formale, tra le due figure professionali.

Distinzione tra Ausiliario e Commissario Giudiziale

Il nucleo della motivazione risiede nel fatto che l’ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. svolge compiti di supporto tecnico-specialistico al giudice, limitati all’incarico specifico conferitogli. Nel caso di specie, il professionista non aveva svolto le attività di vigilanza, controllo, redazione dell’inventario o della relazione particolareggiata che la legge fallimentare affida tipicamente al commissario giudiziale (artt. 163, 171 e ss. l. fall.).

Il commissario giudiziale è un organo della procedura concorsuale con funzioni e responsabilità ben definite e più ampie, che giustificano un regime di compenso specifico (D.M. 30/2012). L’ausiliario, invece, agisce come ‘longa manus’ del giudice per specifiche esigenze istruttorie. Di conseguenza, il suo compenso deve essere liquidato secondo le norme generali previste per i consulenti tecnici e gli ausiliari (D.M. 30.05.2002), che parametrano la liquidazione all’attività effettivamente svolta.

L’inammissibilità dei Primi Motivi di Ricorso

La Corte ha inoltre sottolineato come i motivi del ricorrente, incentrati sulla natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione, fossero irrilevanti. La decisione del tribunale non negava tale natura, ma si basava su un accertamento di fatto: le mansioni concretamente svolte dal professionista non erano quelle di un commissario. Pertanto, attaccare la qualificazione giuridica della procedura non scalfiva il fondamento della decisione sul compenso.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Professionisti

L’ordinanza in esame consolida un principio importante: la liquidazione del compenso ausiliario deve essere strettamente correlata alla natura e alla complessità dell’incarico effettivamente svolto. Non è possibile invocare un’applicazione analogica di tariffe previste per figure diverse, come il commissario giudiziale, se i compiti e le responsabilità non sono sovrapponibili. Per i professionisti che assistono i tribunali nelle procedure di ristrutturazione, ciò significa che la determinazione del loro compenso sarà ancorata ai parametri generali delle consulenze tecniche, salvo che la normativa specifica non disponga diversamente. Questa pronuncia invita a una chiara definizione degli incarichi conferiti dal giudice e a una conseguente e coerente parametrazione delle spettanze professionali.

Come si calcola il compenso di un ausiliario nominato dal giudice in un accordo di ristrutturazione dei debiti?
Secondo la Corte di Cassazione, il compenso va calcolato in base alle norme generali previste per gli ausiliari del giudice (come il D.M. 30.05.2002) e non secondo le tariffe stabilite per il commissario giudiziale (D.M. 30/2012), poiché le funzioni svolte sono diverse.

È possibile assimilare la figura dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c. a quella del commissario giudiziale previsto nella legge fallimentare?
No. La sentenza chiarisce che le due figure non sono assimilabili. Il commissario giudiziale ha compiti specifici di vigilanza e controllo definiti dalla legge fallimentare, mentre l’ausiliario svolge un’attività di supporto tecnico al giudice, limitata all’incarico ricevuto.

Perché la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di applicare per analogia le tariffe del commissario giudiziale?
La richiesta è stata ritenuta infondata perché la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l. fall.) non prevede la nomina di un commissario giudiziale. La nomina dell’ausiliario si basa sulla norma generale (art. 68 c.p.c.) e, di conseguenza, si applica il relativo regime di liquidazione, basato sull’attività concretamente svolta e non su parametri forfettari legati a un ruolo diverso.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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