Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20685 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7481/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6196/2018 depositata il 03/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che :
-l’Avv. NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la RCR Studio professionale per la gestione delle amministrazioni condominiali, in persona del dott. NOME COGNOME nonché il dott. NOME COGNOME in proprio, al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto per l’opera svolta quale arbitro nel Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ex art. 7 L. n. 300 del 1970, adito dal sig. COGNOME
NOME, dipendente del Condominio di INDIRIZZO in Roma, con la qualifica di portiere senza alloggio;
-l’attore esponeva di essere stato designato quale arbitro dal lavoratore, a seguito di sanzione disciplinare inflitta dalla RCR con nota a firma del dott. NOME COGNOME
-esponeva ancora che, definito il procedimento con l’annullamento della sanzione, l’attore aveva maturato il diritto all’onorario e al rimborso delle spese, al cui pagamento, ex art. 814, comma 1, c.p.c., erano tenuti in solido entrambe le parti, salvo rivalsa fra di loro;
-con comparsa di risposta contenente istanza di chiamata di un terzo, si costituiva il convenuto NOME COGNOME il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più l’amministratore;
-l’attore replicava che il convenuto NOME COGNOME aveva agito, infliggendo la sanzione, senza mandato da parte dell’assemblea, essendo pertanto responsabile personalmente per il pagamento;
-il giudice rigettava la domanda;
-la Corte d’appello di Roma, adita dall’avv. COGNOME Giovanni, confermava la decisione;
-essa rilevava che i soggetti tenuti al pagamento erano il lavoratore e il datore di lavoro, essendo del tutto irrilevante, a questi effetti, l’eccepita carenza di potere dell’amministratore nell’infliggere la sanzione;
-la corte di merito aggiungeva ancora che l’attore non aveva provato di avere preventivamente attivato il procedimento previsto dall’art. 814 c.p.c.;
-la corte di merito, infine, dichiarava inammissibile il motivo con il quale l’appellante aveva censurato la decisione di primo grado per
non avere dato seguito all’istanza del convenuto, di essere autorizzato a chiamare in giudizio il terzo;
-essa osservava in proposito che l’appellante aveva prospettato, a giustificazione della censura, il principio della automatica estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato, quando questo sia stato indicato dal convenuto come unico responsabile nei confronti dell’attore;
-il principio, però, aggiungeva la Corte d’appello, non poteva operare nel caso in esame, in quanto rifletteva una domanda nuova, come tale inammissibile;
-aggiungeva ancora che l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo comportava valutazioni discrezionali del giudice non censurabili in appello;
-per la cassazione della decisione l’avv. COGNOME ha proposto ricorso affidato a cinque motivi: il primo motivo censura la decisione per avere ritenuto irrilevante il fatto che la sanzione fu inflitta dall’amministratore in assenza di mandato dell’assemblea; il secondo censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda non fosse proponibile senza la preventiva attivazione del procedimento ex art. 814 c.p.c. dinanzi al Presidente del Tribunale; il terzo, il quarto e il quinto riguardano, sotto diversi profili , la decisione assunta dalla Corte d’appello in ordine all’istanza del convenuto di chiamata del terzo: tale istanza, secondo l’assunto del ricorrente, avrebbe dovuto essere accolta, dovendosi applicare il principio dell’automatica estensione della domanda nei confronti del terzo, qualora questo sia stato indicato dal convenuto come unico responsabile nei confronti dell’attore; –NOME Riccardo resta intimato.
Considerato che :
-si impone in via prioritaria l’esame del secondo motivo, che è fondato e il cui accoglimento comporta l’assorbimento della censura di cui al primo motivo;
-infatti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la domanda dell’avv. COGNOME è ammissibile;
-è stato chiarito che gli arbitri, per la liquidazione dei loro onorari, non sono tenuti ad esperire necessariamente la speciale procedura prevista dall’art. 814, comma 2, c.p.c., potendo azionare un ordinario giudizio di cognizione: «La speciale procedura prevista dal secondo comma dell’art. 814 c.p.c. presuppone che la liquidazione del compenso sia richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, dal momento che al presidente del tribunale non è attribuito altro potere che quello di determinare il quantum del compenso (oltre che del rimborso spese) complessivamente spettante a tutti gli arbitri. Ne consegue che tale procedimento speciale di liquidazione deve essere introdotto da tutti i componenti del collegio arbitrale, ben potendo, peraltro, ciascuno o alcuni soltanto di loro agire, secondo la regola generale, nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, per l’accertamento del diritto soggettivo al compenso. Alla nullità del procedimento speciale svoltosi senza la partecipazione di tutti gli arbitri aventi diritto alla liquidazione del compenso globale, consegue, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio dell’impugnato provvedimento conclusivo di liquidazione, ai sensi dell’art. 382 terzo comma, c.p.c.» (Cass. n. 8872/2006);
-il terzo, il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati;
-fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass n. 25676/2014; n. 17218/2004);
-il ricorrente ritiene che, nel caso di specie, la valutazione negativa sia invece censurabile in sede di legittimità, sostenendo che ricorreva proprio l’ipotesi d el litisconsorzio necessario, tale da rendere la chiamata obbligatoria;
-egli argomenta tale assunto in forza dei principi di giurisprudenza sulla estensione automatica della domanda, operanti proprio nell’ipotesi in cui il terzo sia chiamato in causa come soggetto effettivamente e direttamente responsabile;
-la tesi è frutto di un equivoco, che sovrappone due profili distinti; -invero, il fatto che nell’ipotesi di chiamata in causa di un terzo per comunanza di causa, la domanda del convenuto si estenda direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza, non rende l’ipotesi assimilabile a quella del litisconsorzio prevista dall’art. 102 c.p.c.;
-infatti, l’ipotesi del litisconsorzio necessario va desunta dal contenuto della domanda proposta dall’attore e non può farsi dipendere dalla soluzione di merito che il giudice ritenga di dover dare alla controversia (Cass. n. 13435/2010);
-in altre parole, la necessità, o meno, di integrazione del contraddittorio deve essere accertata in base alla formulazione della domanda e con riguardo al momento in cui avviene la vocatio in ius (Cass. n. 2998/1988);
-diversamente la chiamata in causa del terzo indicato dal convenuto quale unico responsabile nei confronti dell’attore determina sì una situazione di litisconsorzio processuale per inscindibilità della causa, ma solo se e in quanto il giudice, sulla base di una valutazione di opportunità non censurabile in sede di legittimità, abbia dato corso alla relativa istanza;
-è opportuno precisare ancora che gli stessi principi valgono anche nell’ipotesi che la relativa istanza sia proposta dall’attore, ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, c.p.c. “se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto”;
-fermo restando che, anche in questa ipotesi, il provvedimento del giudice di merito, che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo, coinvolge valutazioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione (Cass. n. 2331/2022);
-pertanto, la questione centrale della presente causa non è quella evidenziato dal ricorrente, e cioè l’astratta esistenza dei presupposti per l’estensione della domanda qualora l’istanza del convenuto fosse stata accolta;
-ammesso che ci fossero i presupposti giustificativi dell’estensione, ciò non rende il rifiuto del giudice di merito, di dare corso all’istanza del convenuto, sindacabile in sede di legittimità;
-si può ancora aggiungere, sul piano puramente descrittivo, che l’attuale ricorrente, di fronte alle difese del convenuto, era autonomamente abilitato a chiedere di essere autorizzato a chiamare in giudizio il terzo;
-fermo restando che neanche in tale ipotesi la decisione negativa del giudice di merito sarebbe stata censurabile in cassazione;
-in conclusione, è accolto il secondo motivo, è assorbito il primo, sono infondati i restanti;
-la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma perché decida sulla domanda dell’avv. COGNOME GiovanniCOGNOME
-la corte di rinvio liquiderà inoltre le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo motivo; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione