Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14428 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14428 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2401/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOMEricorrente- contro
CONDOMINIO LES COGNOME in Marebbe, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dell’avvocata NOME COGNOMEcontroricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO, SEZ. DIST. di BOLZANO, n. 175/2022, depositata il 22/11/2022.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha concluso conformemente alla memoria depositata.
Uditi gli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME per delega dell’avvocata NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 175/2022 della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, depositata il 22 novembre 2022.
Resiste con controricorso il Condominio Les Corcelles, di Marebbe (BZ), INDIRIZZO
La Corte d’appello di Bolzano ha respinto il gravame di NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 214/2020 del 24 febbraio 2020. La condomina NOME COGNOME aveva impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c. la deliberazione approvata dall’assemblea del Condominio Les Corcelles in data 24 agosto 2017 sia per quanto attinente al punto all’ordine del giorno in merito alla ‘nomina dell’amministratore’ (nonché la deliberazione approvata il 14 agosto 2017, secondo, terzo, quarto e undicesimo punto all’ordine del giorno), sia ancora deducendo la nullità della nomina dell’amministratore per mancata analitica indicazione del compenso, sia per vizi relativi all’approvazione dei consuntivi delle gestioni 2016/2017 e 2017/2018 e del preventivo 2018/2019, per violazioni anche dell’art. 1130 -bis c.c.
La Corte d’appello ha escluso che si potesse ritenere nulla la delibera di nomina dell’amministratore, atteso che l’indicazione del compenso all’atto della sua nomina, seppur espresso in un importo forfettario, vi era stata. Le esigenze sottese all’art. 1129, comma 14, c.c., secondo la Corte di Bolzano, delineano una ratio ‘ finalizzata ad evitare che i condomini alla fine dell’esercizio annuale di amministrazione condominiale si trovino ad affrontare pretese economiche dell’amministratore non preventivamen te concordate. Tale finalità risultano appieno soddisfatte con l’indicazione dell’ammontare complessivo annuo del compenso da ritenersi concordato in relazione all’attività dell’amministratore connessa ed indispensabile allo
svolgimento dei suoi compiti secondo le sue attribuzioni (art. 1130 c.c.). L’inciso ‘analiticamente’ contenuto nell’art. 1129 c. 14 c.c., non seguito da elencazione di specifiche voci di cui si compone il compenso non può che significare, appunto, un’indicazione chiara di quanto i condomini andranno a sostenere a titolo di spese per il compenso per l’attività prestata dall’amministratore circoscritta ai compiti lui per legge demandati, salvo deliberazioni assembleari che conferiscano all’amministratore ulteriori compiti esorbitanti dall’attività ordinaria predetta ‘. La sentenza impugnata ha poi osservato, quanto ‘ all’indicazione nel consuntivo di gestione del compenso dell’amministratore maggiorato di IVA e cassa previdenza ‘, che si trattava di ‘ accessori previsti per legge che non costituiscono compenso e sono per altro predeterminati per legge ‘. E ancora: ‘ uanto, poi alle fatture, i cui importi sono riportati nel consuntivo 2017/2018, emesse per spese vive per anticipazioni postali, pagamento del giardiniere … trattasi di importi anticipati dall’amministratore per i quali sussiste … obbligo di rimborso (art.1720 c.c.). Con riferimento alla fattura n.31/2017 relativa all’onorario per la predisposizione ed invio CU 2016, va rilevato che si tratta di attività del commercialista che esula dai compiti dell’amministratore e va oltre agli adempimenti fiscali di cui al numero 5) dell’art. 1130 c.c. ‘.
In ordine alla impugnazione del consuntivo di gestione 2016/2017, del consuntivo di gestione 2017/2018 e del preventivo 2018/2019, la Corte di Bolzano ha affermato che ‘ la mancanza di riepilogo finanziario e di nota esplicativa non pare tradursi, nella fattispecie, in una inidoneità del rendiconto a rendere i condomini edotti della situazione contabile della gestione del condominio da parte dell’amministratore ‘ e che i rendiconti 2016/2017 e 2017/2018 posti all’esame dell’assemblea condominiale risultavano tali da consentire
‘ ai condomini di comprendere la situazione contabile, in particolare per quanto attiene le spese sostenute per la gestione del condominio e la quota delle stesse ripartita a carico dei condomini in base ai millesimi di proprietà ‘, ‘ contenendo elencazione analitica delle voci di uscita e consentendo al singolo condomino di comprendere la composizione della sua quota di spesa ‘. I giudici di appello hanno altresì evidenziato che l’amministratore aveva ‘ messo a disposizione sia le fatture comprovanti gli esborsi effettuati nell’interesse del Condominio che gli estratti conto relativi al conto bancario del Condominio contenenti l’elenco dei movimenti nel periodo oggetti di rendiconto, fornendo dunque la prova degli importi incassati e degli esborsi con relative causali ‘.
Priva di fondamento è stata infine reputata dalla Corte di Bolzano la doglianza relativa alla mancata indicazione dell’effettivo numero di unità immobiliari esistenti nel Condominio Les Corcelles con i relativi millesimi riferibili ai singoli proprietari dei millesimi e all’accorpamento di ‘varie’ unità riconducibili allo stesso proprietario, richiamandosi un documento prodotto denominato ‘prospetto riepilogativo allegato alla convocazione 2017’ in cui erano indicati per ciascuno proprietario i millesimi per appartamento ed i millesimi per box .
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato memoria, chiedendo di accogliere il primo, il quarto e il settimo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorrono le ragioni di inammissibilità del ricorso opposte dal controricorrente, risultando i motivi di impugnazione connotati da sufficiente specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata, nonché corredati dalla indicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cui sono fondate le censure.
1.- Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1129, comma 14, c.c. in relazione all’art. 12 Preleggi. La censura sostiene che l’indicazione fornita dall’amministratore di un compenso a forfait senza ulteriori analitiche specificazioni non risponda al dettato dell’art. 1129, comma 14, c.c. Nella specie, la deliberazione del 24 agosto 2017, punto 2 recitava: ‘ viene confermato all’unanimità quale Amministratore il dott. RAGIONE_SOCIALE, il quale ringrazia e conferma per il proprio compenso l’importo già deliberato nel periodo precedente di euro 4.500,00 ‘; così come la delibera del 14 agosto 2018, punto 11, decideva: ‘ l’assemblea nomina quale amministratore il sig. RAGIONE_SOCIALE il quale ringrazia e conferma per il proprio compenso l’importo già deliberato nel periodo precedente di euro 4.500,00 ‘. Ciò non basterebbe a ‘ specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta’ .
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1709, 1720 e 1129, comma 14, c.c. La censura sostiene che l’amministratore avesse richiesto -oltre all’importo forfettario indicato in assemblea ulteriori onorari, fatturando separati ed ulteriori compensi per l’attività di giardiniere, nonché aggiungendo a tutti i compensi -ivi compresi quelli del giardiniere -l’Iva nella misura del 22%, la cassa previdenziale dei Dottori Commercialisti al 4% e le ritenute d’acconto al 20%.
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto tra l’art. 1130 n. 5 c.c. e l’art 1129, comma 14, c.c., evidenziando come lo stesso amministratore avesse esposto nei rendiconti -oltre all’importo forfettario indicato in assemblea –
onorari diversi, fatturando separatamente ed ulteriormente i propri compensi per gli adempimenti fiscali già previsti dall’art. 1130 n. 5 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge e consistenti nella predisposizione ed invio delle certificazioni uniche del sostituto di imposta.
1.1. -Questi primi tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente e si rivelano infondati.
1.2. L’art. 1129, comma 14, c.c. prescrive che ‘l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta’.
La disposizione prevede la ‘nullità della nomina’, ove non sia specificato l’importo del compenso, in coerenza con il generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello stesso. Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell’art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato dall’assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l’elemento essenziale della analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto (Cass. n. 12927 del 2022).
Le delibere impugnate, poiché indicavano il compenso dell’amministratore in ‘euro 4.500,00 ‘, ottemperavano al requisito di analitica specificazione dell’importo ex art. 1129, comma 14, c.c. e quindi non può sostenersi che le stesse fossero nulle.
1.3. Deve, invero, enunciarsi il principio che l’obbligo di ‘specificare analiticamente l’ importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta ‘, di cui all’art. 1129, comma 14, c.c., non
impedisce alle parti del contratto di amministrazione condominiale di determinare la remunerazione non prestazione per prestazione, ma secondo un sistema globale, e cioè per tutte le attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. e in relazione alla durata annuale ex lege o all’eguale durata del rinnovo dell’incarico (art. 1129, comma 10, c.c.). 1.4. – Quanto alle deduzioni svolte in particolare nel secondo motivo, si osserva che, ove il compenso dell’amministratore di condominio sia assoggettabile all’IVA (perché si tratta di attività espletata con l’impiego di mezzi organizzati, rientrante tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, e non invece di attività ricadente nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del d.P.R. n. 597 del 1973: Cass. n. 756 del 2024), l’importo specificato ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c. deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti operato dal giudice di merito (nel rispetto dell’interpretazione dettata dalla Corte di giustizia UE, sentenza 7 novembre 2013, n. C-249/12 e C-250/12; anche Cass. n. 3132 del 2018).
Identico accertamento va svolto circa l’inerenza all’importo del compenso specificato nella delibera di nomina dell’amministratore di contributi previdenziali professionali (peraltro dovuti per i redditi direttamente riconducibili all’esercizio della professione) o di ritenuta d’acconto (ove si intenda il compenso erogato a prestatore di lavoro autonomo), senza che la specificazione di tali accessori incida sulla validità della deliberazione agli effetti dell’art. 1129, comma 14, c.c. E’ altrettanto estraneo all’ambito di operatività dell’art. 1129, comma 14, c.c. il credito dell’amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate, ai sensi dell’art. 1720 c.c., che è cosa distinta dal compenso che gli spetta per l’attività svolta.
1.5. – In ordine al terzo motivo, si aggiunge che, sebbene, poi, l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., debba ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta la gestione annuale, rientra nelle competenze dell’assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera ed anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un’attività straordinaria, quale nella specie, per come apprezzato dai giudici del merito, quelle di assistenza fiscale e commerciale fornite ai condomini, estranee agli adempimenti dovuti in forza del rapporto di amministrazione ex art. 1130 n. 5 c.c. (ad esempio, Cass. n. 5014 del 2018; n. 3596 del 2003).
1.6. – Va pure ribadito che il sindacato del giudice sulle delibere assembleari è limitato dall’art. 1137, comma 2, c.c. alla contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, o al grave pregiudizio alle cose comuni, sicché non vi rientrano le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall’assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni, prendendo, ad esempio, a parametro i prezzi di mercato (Cass. n. 20137 del 2017).
-Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1130 -bis c.c. La ricorrente allega che l’annullamento delle delibere di approvazione dei rendiconti era stato richiesto perché i consuntivi non erano composti da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. La censura fa ulteriore riferimento al consuntivo 1° luglio 2016 -30 giungo 2017, lamentandone le carenze informative, non
superate neppure mediante l’intervenuto esercizio del diritto di visione delle fatture e degli estratti di conto corrente del periodo.
Il quinto motivo di ricorso contesta la violazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, nel riferirsi ai ‘ rendiconto consuntivi in questione (all. 5°), 5b) 7) del Condominio) ‘, ne ha attestato la composizione. La ricorrente espone che il documento 5° 5b prodotto dal Condominio è costituito dal rendiconto 2016/2017, ‘redatto successivamente all’instaurazione del processo di primo grado e mai trasmesso ai condomini, ma -sia con riferimento alla prima redazione, che alla seconda -pur sempre sprovvisto dei requisiti previsti dalla Legge’. Inoltre, con riferimento al doc. 7 prodotto dal Condominio, il motivo rileva che ‘tale documento consta solo della corrispondenza mail tra la signora COGNOME e l’amministratore’. Si ravvisa, perciò, un travisamento della prova, quanto alla ricognizione del contenuto oggettivo dei documenti citati. 2.1. -Il quarto e il quinto motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente e non sono fondati.
2.2. – L’art. 1130bis c.c., stabilisce che: il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, il tutto espresso in modo da consentire l’immediata verifica; deve comporsi di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, nonché una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti; l’assemblea può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio; i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne
copia a proprie spese; le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. Quanto al contenuto ed ai criteri di redazione, il rendiconto deve dunque specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire l’immediata verifica». Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita», significa, dunque, che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell’esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa (cfr. Cass. n. 33038 del 2018).
2.3. -Per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all’assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023). Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l’assemblea procedere sinteticamente all’approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall’amministratore. La documentazione allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonché dell’entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico di amministrazione è stato eseguito.
2.4. – Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l’interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall’esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato. Si prestano a tale scopo pure i chiarimenti forniti dall’amministratore in assemblea, se adeguati a far venire meno l’interesse del condomino, che li abbia chiesti e ottenuti, a eventuali impugnative della deliberazione di approvazione del rendiconto in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti. Opera, dunque, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell’informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione (Cass. n. 28257 del 2023).
2.5. -Non emerge allora la invalidità delle deliberazioni impugnate per contrarietà all’art. 1130 -bis c.c.
La sentenza impugnata ha comunque accertato che, quanto al consuntivo di gestione 2016/2017, al consuntivo di gestione 2017/2018 e al preventivo 2018/2019, ‘ la mancanza di riepilogo finanziario e di nota esplicativa ‘ non rendeva comunque gli stessi inidonei a ‘ rendere i condomini edotti della situazione contabile della gestione del condominio da parte dell’amministratore ‘, consentendo ‘ ai condomini di comprendere la situazione contabile, in particolare per quanto attiene le spese sostenute per la gestione del condominio e la quota delle stesse ripartita a carico dei condomini in base ai
millesimi di proprietà ‘, ‘ contenendo elencazione analitica delle voci di uscita e consentendo al singolo condomino di comprendere la composizione della sua quota di spesa ‘. I giudici di appello hanno altresì evidenziato che l’amministratore aveva ‘ messo a disposizione sia le fatture comprovanti gli esborsi effettuati nell’interesse del Condominio che gli estratti conto relativi al conto bancario del Condominio contenenti l’elenco dei movimenti nel periodo oggetti di rendiconto, fornendo dunque la prova degli importi incassati e degli esborsi con relative causali ‘.
Tale apprezzamento di fatto ha quindi accertato che i rendiconti approvati erano idonei a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell’entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi che consentivano di individuare e vagliare le modalità con cui l’amministratore aveva eseguito il suo incarico e di concludere cha la resa del conto fosse adeguata a criteri di buona amministrazione, e ciò alla stregua di valutazione che spetta al giudice di merito e che non è sindacabile in cassazione, se non ove sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo, alla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., o per difetto assoluto di motivazione.
Non è infatti censurabile come error in iudicando consistente in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito in ordine ai dati annotati nei rendiconti approvati dall’assemblea.
Il quinto motivo di ricorso, peraltro, lamentando l’erronea ricognizione del contenuto oggettivo dei documenti citati, introduce un profilo di travisamento che ricorre in caso di svista concernente il fatto
probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, profilo che trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. Unite, n. 5792 del 2024).
3. -Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato con il d.m. 55/2014 e dell’art. 92 c.p.c., per aver la Corte di Bolzano dichiarato di determinare le spese del giudizio di appello ‘in base ai criteri di cui al DM n.55/2014, scaglione di valore indeterminato, valori medi’, e poi liquidato ‘l’intero in complessivi € 9.275,90. -di cui € 3.980,00. – per la fase di studio, € 1.587,00. -per la fase introduttiva ed € 4.083,00. -per la fase decisionale’.
Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato con l’art. 75 disp. att. c.p.c. e con l’art.112 c.p.c., avendo la Corte di Bolzano liquidato a carico dell’appellata importi più elevati di quelli richiesti dal Condominio con la propria nota spese.
Il controricorrente obietta al riguardo che la nota spese era stata depositata in data 27 settembre 2022, allorché non era ancora entrato in vigore il d.m. 147/2022 che ha aggiornato, aumentandoli, i parametri forensi. I nuovi parametri sono entrati in vigore il 23 ottobre 2022 e ad essa si sarebbe attenuta la sentenza impugnata, la quale, invero, è stata pubblicata il 22 novembre 2022.
3.1.Sesto e settimo motivo di ricorso possono esaminarsi unitamente e sono inammissibili, in quanto le censure non considerano le modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotte dal decreto 13
agosto 2022, n. 147, ed entrate in vigore il 23 ottobre 2022, le cui disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
I parametri dettati dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sono, invero, da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale sia intervenuta in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (prestazione nella specie conclusa al momento dell’esaurimento dell’intera fase di merito), ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione dei compensi va infatti effettuata, di regola, in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, anche ove il difensore della parte vittoriosa abbia prodotto nota spese prima dell’entrata in vigore della nuova tariffa, non potendo il giudice tener conto di essa ai fini del controllo a lui rimesso sulla congruità ed esattezza della richiesta e sulla conformità alle medesime tariffe professionali.
Il sesto ed il settimo motivo di ricorso non indicano, dunque, in modo specifico quali siano le voci della tabella forense introdotta dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, violate o mal applicate dalla Corte d’appello.
– Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,
da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile