Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6924 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6924  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35032/2019 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE  DELLO  STATO  che  li  rappresenta  e  difende  ex  lege
-controricorrenti-
avverso ORDINANZA  di  TRIBUNALE  CATANZARO  n. 4369/2018 depositata il 08/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta ex art.170 del DPR n.115 del dall’AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO, in qualità rispettivamente di amministratore giudiziario e coadiutore dei beni aziendali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sottoposti a sequestro penale dal 15.12.2009 al 18.1.2017, avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Catanzaro, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei loro compensi perché l’intera attività espletata risultava coperta dagli acconti.
Il Tribunale di Catanzaro rigettò il ricorso.
Per  quel  che  ancora  rileva  in  questa  sede,  il  Tribunale  ritenne applicabile  l’art.3  del  DPR  177/2015,  vigente  al  momento  RAGIONE_SOCIALE liquidazione,  determinò  il  valore  dei  beni  sulla  base  RAGIONE_SOCIALE  stima effettuata dall’amministratore e liquidò il compenso secondo i minimi tariffari,  determinato  in      €  183.000,00;  accertò,  quindi,  che  il Tribunale  aveva  liquidato  la  somma  di  €  307.640,19,  coperta  dagli acconti ed ampiamente remunerativa dell’attività svolta.
AVV_NOTAIO e il AVV_NOTAIO  hanno  proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale sulla base di cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito  con controricorso.
Il  ricorso  è  stato  avviato  alla  trattazione  in  camera  di  consiglio  ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Il  Sostituto  Procuratore  Generale  nella  persona  del  AVV_NOTAIO  NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso
In prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie  illustrative  ed  ha  chiesto  la  remissione  RAGIONE_SOCIALE  causa  alla pubblica udienza
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1  Con  il  primo  motivo  di  ricorso,  si  deduce  la  violazione  o  falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c. e dell’art. 15, d.lgs. 1.9.2011, n. 150, in  relazione  all’art.360,  comma  1,  n.4  c.p.c.,  in  quanto  l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa non dal Presidente del Tribunale ma dal Presidente di sezione privo di delega.
Il motivo è infondato.
Per costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l’ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all’interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22292; Sez. I, 18080/2013. Sez. II, 15940/2015; 9879/2012. Sez. III, 4884/2001).
La giurisprudenza di legittimità invocata dai ricorrenti concerne la diversa problematica RAGIONE_SOCIALE attribuzione al tribunale in composizione collegiale di funzioni che la legge attribuisce, invece al tribunale in composizione monocratica, ipotesi nella quale si ha un vizio di costituzione del giudice e costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50quater c.p.c. al successivo articolo 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. Sez. VI-2, 18343/2017. Sez. II, 4362/2015; 4714/2016)
Il mancato rilascio di una delega all’uopo da parte del capo dell’ufficio giudiziario  al  presidente  di  sezione,  non  può,  quindi,  comportare nullità RAGIONE_SOCIALE decisione da quest’ultimo assunta, vertendosi sempre in tema di organizzazione interna dell’ufficio (Cass. Sez. III, 18355/2010; 7745/1993).
2 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 134c.p.c., per apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione; sostengono i ricorrenti che l’ordinanza è nulla per difetto motivazionale assoluto dal momento che è priva dei requisiti minimi di completezza e logicità, che consentano di comprendere il ragionamento del giudice, e rinvia puramente e semplicemente al decreto del tribunale impugnato senza farsi carico di argomentare sull’inadeguatezza ed inconsistenza dei motivi di impugnazione. In sostanza, la mera adesione a quanto stabilito nel decreto di liquidazione non sarebbe, di per sé sola, sufficiente per l’assolvimento dell’obbligo motivazionale, essendo a questo fine necessario che risulti l’effettiva disamina dei motivi di opposizione e sia possibile ricavare la ricostruzione di un percorso argomentativo adeguato; al contrario, dall’ordinanza impugnata non sarebbe possibile comprendere l’ iter logico che ha condotto il tribunale ad affermare la correttezza del calcolo del compenso nella misura di € 183.000,00.
3  Con  il  terzo  motivo,  si  deduce  la    violazione  o  falsa  applicazione dell’art.  2233  c.c.,  dell’art.  51,  t.u.  spese  giust.  e  dell’art.  3,  d.p.r. 7.10.2015,  n.  177,  con  riferimento  all’immotivato  scostamento  dai valori medi nella liquidazione dei compensi.
4 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l’omessa pronuncia con riferimento alla censura RAGIONE_SOCIALE mancata liquidazione per il periodo dal 16.11.2015,  data  di  liquidazione  del  terzo  acconto,  al  17.10.2017, data di dissequestro e di cessazione dell’amministrazione giudiziaria.
5 Con  il  quinto  motivo  di  ricorso,  si  censura  l’impugnata  ordinanza per    violazione  o  falsa  applicazione  degli  artt.  3,  4  e  5,  d.p.r. 177/2015, ove non viene stabilito, per la determinazione dei compensi  dell’amministratore  giudiziario,  un  criterio  temporale,  con conseguente pregiudizio dell’ausiliario  ove  la  procedura  si  protragga oltre i limiti massimi di durata previsti dal Codice Antimafia.
Il secondo  motivo è fondato.
In materia di vizio di motivazione, le Sezioni Unite, con la sentenza N. 8053 del 7.4.2014, hanno affermato che la riformulazione dell’art.360, comma 1, n.5 disposta dal D.L. 22.6.2012, n.83, art. 54, convertito nella L. 7.8.2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’.
Poichè la sentenza, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze ovvero nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum ( C assazione civile sez. un., 30/01/2023, n.2767;, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
Nel  caso  di  specie,  l’ordinanza  impugnata  non  consente  di  cogliere l’ iter decisionale nella liquidazione del compenso, alla luce dei criteri stabiliti dall’art.3 del DPR N.177/2015.
E’  opportuno  richiamare  l’art.3  del  DPR  n.177  del  2015,  che  così recita:
‘Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:
 per  i  beni  costituiti  in  azienda,  quando  sono  oggetto  di  diretta gestione da parte dell’amministratore giudiziario, i compensi devono consistere  in  una  percentuale,  calcolata  sul  valore  del  complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
per i beni immobili, i  compensi devono  consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure……’
L’art.2,  comma  6  prevede  che,  nell’ipotesi  in  cui  siano  oggetto  di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle  categorie  indicate  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  comma  1,  si applica il criterio RAGIONE_SOCIALE prevalenza RAGIONE_SOCIALE gestione più onerosa.
Il Tribunale si è limitato ad individuare il valore del bene amministrato, senza specificare se si trattasse di beni immobili o di aziende o, in caso di beni, rientranti nelle diverse categorie previste dall’art 3 del DPR n.177/2015, quale fosse l’attività più onerosa svolta dall’amministratore e dal coadiutore.
Per  adempiere  l’obbligo  motivazionale  il  tribunale  avrebbe  dovuto indicare  quale  delle  ipotesi previste  dall’art.  3,  comma  1,  D.P.R.  7. 10.2015, n. 177 avesse applicato per pervenire ‘all’individuazione di
un  onorario  minimo  professionale  pari  ad  €  183.000,00  circa’, soprattutto se   i beni sequestrati rientravano in più categorie di beni. La    motivazione  dell’ordinanza  è    apodittica  in  quanto    giunge  alla determinazione  del  compenso    senza  individuare  il  percorso  logico giuridico  seguito,  sulla  base  dell’obbligo  stabilito  dall’art.3  del  DPR 177/2015 di individuazione dell’attività più onerosa anche ai fini RAGIONE_SOCIALE maggiorazione prevista ex lege.
Nella determinazione  del compenso,  il Tribunale  ha  omesso  di indicare  i  criteri  seguiti,  richiamando per  relationem il  decreto  di liquidazione,  che,  peraltro,  aveva  erroneamente  applicato  il  DM 140/2012 .
L’impugnata ordinanza omette qualsiasi motivazione, anche sintetica, sulla  consistenza e qualità dell’attività prestata  e sui risultati  RAGIONE_SOCIALE gestione, elementi  necessari sui  quali  parametrare  il  compenso dovuto all’amministratore giudiziario ed al coadiutore.
L’assenza  di  indicazione  dei  criteri non  consente  il  controllo  di legittimità  sulla  motivazione  che,  nel  caso  di  specie,  non  supera  il minimo  costituzionale  previsto  dall’art.132  c.p.c.,  alla  luce RAGIONE_SOCIALE richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Si  rende  necessario  nuovo  esame  per  rimediare  alla  citata  lacuna motivazionale.
Sono logicamente assorbiti i restanti motivi di ricorso.
In definitiva, rigettato il primo motivo, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti.
L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in  persona  di  altro  magistrato,  che  regolerà  anche  le  spese  del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  secondo  motivo  di  ricorso,  rigetta  il  primo  e dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catanzaro in persona di altro magistrato anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, in data 28 novembre 2024.