Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14906 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8069/2020 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ex lege;
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 13170/2019 depositata il 30.12.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. NOME e COGNOME NOME proponevano opposizione (implicitamente applicando l’art. 170 del D.P.R. n.115/2002) dinanzi al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento del 9.4.2019 del AVV_NOTAIO del Tribunale penale di Napoli, AVV_NOTAIO, del 9.4.2019, che aveva respinto l’istanza da loro presentata il 29.4.2019, di liquidazione del saldo del compenso spettante per la prestata attività di RAGIONE_SOCIALE giudiziari di un complesso di beni sequestrati (quattro aziende, 14 terreni ed un appartamento) che avevano svolto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura n. 13245/2005 RGNR, relativa a reati di mafia, fino al dissequestro avvenuto il 13.7.2016, ritenendola inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto presentata quando erano decorsi oltre cento giorni dal compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni.
Il Tribunale di Napoli, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 30.12.2019, rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, confermando l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 a decorrere dalla data del disposto dissequestro dei beni, determinante la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, alla quale la normativa del D.P.R. n. 177/2015 e gli stessi ricorrenti avevano agganciato la fine del periodo da valutare nella liquidazione del compenso, senza alcun rilievo del successivo rendiconto, e
ritenendo applicabile agli RAGIONE_SOCIALE giudiziari di beni sequestrati per reati di mafia, quali ausiliari del magistrato, la disciplina generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 71 del D.P.R. n.115/2002, e non in via analogica quella eccezionale dettata dall’art. 72 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto per i soli custodi.
Avverso tale ordinanza, comunicata il 3.1.2020, e non notificata, hanno proposto ricorso straordinario alla Suprema Corte NOME NOME e COGNOME NOME, notificato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 26.2.2020, affidandosi a due motivi, cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 4.6.2020.
Il 4.10.2023 il Consigliere delegato, AVV_NOTAIO, ha formulato proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso, sia in relazione all’errato strumento di opposizione impiegato dai ricorrenti, che avrebbero dovuto utilizzare contro il diniego del compenso da parte del Gip del Tribunale penale di Napoli il rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla Corte d’Appello ex art. 42 comma 7° del D. Lgs n. 159/2011, sia in relazione alla pronunciata decadenza ex art. 71 del D.P.R. n.115/2002.
Comunicata tale proposta il 9.10.2023, i legali dei ricorrenti, muniti di procura speciale, in data 8.11.2023, e quindi entro il prescritto termine di quaranta giorni, hanno presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., ed è stata quindi fissata udienza in camera di consiglio per il 26.3.2024.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., richiamando la sentenza n. 22306/2023, con la quale la Corte di Cassazione sezione penale, nel risolvere un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale di Napoli e la Corte d’Appello di Napoli in materia di opposizione di RAGIONE_SOCIALE giudiziari di beni sequestrati dal Gip avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ha ritenuto l’applicabilità del rimedio RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 del D.P.R. n.115/2002, con competenza del Presidente del Tribunale di Napoli, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 c.p.c., nei casi in cui il giudizio di opposizione sia stato
introdotto prima del 15.7.2022, e l’applicabilità invece del rimedio RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 comma 7° del D. Lgs. n. 159/2011 con conseguente competenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello ex art. 389 comma 1 del D. Lgs. 12.1.2019 n. 14 solo per le opposizioni proposte dopo l’entrata in vigore di tale ultimo decreto (15.7.2022).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
6) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 71 del D.P.R. n.115/2002 e del D.P.R. n. 177/2015. Si dolgono i ricorrenti che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto applicabile il termine di decadenza di 100 giorni dal compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni previsto dall’art. 71 del D.P .R. n. 115/2002, considerando gli RAGIONE_SOCIALE giudiziari di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia come ausiliari del giudice, ancorché tale articolo non sia ritenuto applicabile dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte a tutti gli ausiliari del giudice (ne sono esclusi il curatore fallimentare ed il commissario giudiziale del concordato preventivo, che hanno una normativa ad hoc sul ruolo, sui poteri e sui compensi), e benché per gli RAGIONE_SOCIALE giudiziari l’art. 2 comma 13° RAGIONE_SOCIALE L. n. 94/2009 abbia conferito al Governo la delega per l’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE giudiziari con definizione dei criteri di liquidazione dei compensi, l’art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010 abbia rimandato ad un decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica da emanare su proposta del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto coi Ministri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe modalità di calcolo e liquidazione di quei compensi senza alcun riferimento a speciali termini di decadenza, l’art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 abbia infine stabilito la liquidazione dei compensi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudiziari sulla base RAGIONE_SOCIALEe tabelle allegate al decreto di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010, e sia stato infine emanato il D.P.R. n. 177/2015,
applicabile per la determinazione del compenso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudiziari secondo le tariffe vigenti al momento RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale, sempre senza alcuna previsione di termini speciali di decadenza.
Il primo motivo è infondato, in quanto in base all’art. 3 lettera
Sulla base di detta normativa di carattere generale, valevole per tutti gli ausiliari del giudice che non abbiano una speciale disciplina derogatoria, l’impugnata ordinanza ha ritenuto applicabile il termine di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 agli RAGIONE_SOCIALE giudiziari, che sono certamente da ricomprendere tra i soggetti competenti in una determinata arte o professione o comunque idonei al compimento di atti che il magistrato può
nominare a norma di legge, che l’art. 3 lettera
nella proposta di definizione anticipata, la Suprema
Corte (Cass. 11.5.2017 n. 11577), sia pure sotto la vigenza RAGIONE_SOCIALE L. n. 575/1965, e quindi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2015 -regolante però solo la misura RAGIONE_SOCIALEe spettanze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudiziari e non le modalità di nomina ed il rapporto col giudice che li investe RAGIONE_SOCIALE‘incarico, ha già avuto modo di collocare i custodi nominati ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 2 sexies e 2 septies RAGIONE_SOCIALE L. n. 575/1965, aventi compiti non solo di custodia, ma di conservazione ed amministrazione di beni sequestrati ed aziende sotto il diretto controllo del giudice, ai quali sono senz’altro assimilabili gli RAGIONE_SOCIALE giudiziari di beni sequestrati nell’ambito di processi penali per reati di mafia, che ugualmente non svolgono la mera funzione conservativa tipica del custode, ma quella ben più dinamica di gestione di beni produttivi -tra gli ausiliari del giudice e in quanto tali soggetti al termine di decadenza di cui all’art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002.
Non può invece l’amministratore giudiziario fruire del più lungo termine di prescrizione ordinario, che la giurisprudenza applica al custode in senso stretto, per il quale l’art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede un trattamento differenziato per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di competenza, rispetto al regime decadenziale dei diritti alle rispettive spettanze RAGIONE_SOCIALE ausiliari del giudice. Quanto al curatore fallimentare ed al commissario giudiziale del concordato preventivo, gli stessi all’epoca RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico dei ricorrenti vedevano autonomamente regolate rispetto al TU sulle spese di giustizia le proprie modalità di liquidazione del compenso dagli articoli 39 e 165 L.F. e quindi non solo le tariffe applicabili, per cui la loro posizione, così come quella dei custodi, non può essere invocata per prospettare irragionevoli disparità di trattamento a scapito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudiziari, disparità dipendenti da una
scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso tener conto del ruolo attivo svolto dagli RAGIONE_SOCIALE giudiziari nella gestione dei beni.
In ordine poi all’argomento che nessuna speciale decadenza dal diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spettanze in danno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudiziari sarebbe stata prevista nella normativa speciale sopra richiamata, relativa alle sole modalità di calcolo e liquidazione di tali spettanze, è sufficiente osservare che una disciplina applicabile era già rinvenibile nell’art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002, per cui non vi era alcuna lacuna normativa da colmare, e che il mancato inserimento nella delega conferita al Governo di un riferimento a termini speciali di decadenza significa solo che per questo aspetto non si è ritenuto di attuare alcuna modifica RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente per gli ausiliari del giudice.
7) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002. Si dolgono i ricorrenti che l’ordinanza impugnata abbia fatto decorrere il termine di cento giorni dal compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni, per la presentazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudiziari RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento del saldo (avvenuta il 5.3.2018), dalla data del dissequestro dei beni (13.7.2016), anziché dalla data RAGIONE_SOCIALE presentazione del rendiconto finale (29.3.2019), essa sì determinante la cessazione RAGIONE_SOCIALEe attività loro demandate, con la contraddizione insita nel fatto che il Gip del Tribunale di Napoli, aveva dapprima richiesto la presentazione del rendiconto e l’integrazione documentale, e poi aveva ritenuto maturata la decadenza per tardività RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento del saldo RAGIONE_SOCIALEe spettanze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudiziari ex art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002.
Il secondo motivo è infondato, in quanto il ” compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni ” che l’art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 individua come dies a quo per la presentazione RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento non può che coincidere con la data del dissequestro dei beni
amministrati, che determina la cessazione di quella complessa attività di custodia -gestione dei beni che è propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudiziari quali ausiliari del giudice, assolvendo il rendiconto solo la funzione di far constare a posteriori le attività svolte, e del resto gli stessi ricorrenti, in conformità ai criteri di liquidazione contemplati nella loro tariffa professionale, hanno indicato alla pagina 14 n. 2) del ricorso che nell’istanza di liquidazione veniva computata la somma da liquidare per il periodo intercorso tra la data del sequestro e quella del dissequestro, in tal modo riconoscendo che l’attività di rendiconto è estranea a quella svolta da compensare. D’altra parte se si prendesse come dies a quo la data di presentazione del rendiconto finale, si consentirebbe agli RAGIONE_SOCIALE giudiziali di procrastinare a loro piacimento il termine di presentazione RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento, vanificando quelle esigenze di certezza RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica che sono alla base RAGIONE_SOCIALE previsione del termine di decadenza. Il rigetto dei motivi di ricorso in conformità alla proposta di definizione anticipata, comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. liquidati in €7.000,00, ed alla loro condanna al pagamento di € 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c..
Ricorrono i presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €
8.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate e prenotande a debito, al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. nella misura di € 7.000,00, nonché al pagamento alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende di € 3.000,00.
Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione Civile,