Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 380 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 380 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7001/2024 R.G. proposto da:
CONDELLI NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA).
– Controricorrente –
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria RG n. 2433/2022 depositata il 07/09/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 luglio 2025.
Rilevato che:
NOME COGNOME, commercialista, chiese al GIP del Tribunale di Reggio Calabria la liquidazione del compenso per l’attività di custode e di amministratrice giudiziaria della RAGIONE_SOCIALE, con
Liquidazione CTU
un valore aziendale di 3,5 milioni, sottoposta a sequestro penale ex art. 321 c.p.p., attività svolta dal 1°/01/2016 al 16/12/2019 (47,5 mesi), e il GIP le riconobbe euro 19.114,00, di cui euro 14.250,00 per compenso (pari a euro 300,00 al mese) e il resto per rimborso di indennità chilometriche.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 07/09/2023, decidendo sull’impugnazione del decreto di liquidazione, in applicazione delle ‘tabelle locali’ ( id est : la circolare in data 28/10/2011 del Presidente del Tribunale), ha liquidato all’opponente euro 38.000,00 per compensi (pari a euro 800,00 per ciascuna delle 47,5 mensilità) oltre alle spese vive.
La dott.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE della giustizia ha resistito con controricorso.
In data 20/10/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, con istanza del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 9611/2024), per le ragioni ivi enunciate, il fatto che il consigliere delegato partecipi quale relatore/estensore al collegio che definisce il presente giudizio non determina una situazione d’incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2 octies della legge n. 575 del 1965 ed erronea interpretazione delle ‘tariffe locali’ alle quali rinvia l’articolo 2 octies.
La premessa del motivo è che l’ordinanza impugnata (pagg. 1 e 2) afferma che: « avuto riguardo all’oggetto, alla durata, alla qualità, alla quantità dell’attività espletata nonché alla ordinaria difficoltà richiesta per l’assolvimento dell’impegno professionale complessivamente prestato, appare congruo riconoscere all’odierna opponente a titolo di compenso un importo mensile pari ad € 800,00, tenuto conto, per un verso, che in questa sede non è stata documentata la particolare difficoltà dell’attività svolta e che non è stata data contezza specifica degli eventuali aspetti di complessità che l’incarico professionale avrebbe presentato e considerato, per altro verso, che per le fasi iniziali del predetto incarico, certamente più impegnative per come rimarcato anche dal Giudice di prime cure, è già stato riconosciuto un maggior compenso mensile pari ad € 1.200,00 ».
La ricorrente sostiene che, in applicazione delle ‘ tariffe locali ‘ (cioè, della circolare del Presidente del Tribunale), dato il valore del compendio aziendale in sequestro, la misura del compenso mensile ad essa spettante poteva essere liquidata entro il minimo (euro 1.200,00) e il massimo (euro 1.800,00), ma non poteva essere determinata in un importo mensile (euro 800,00) inferiore al minimo tariffario.
I l secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti: il Tribunale non avrebbe considerato che il compenso mensile riconosciuto per la fase iniziale del l’amministrazione dell’azienda in sequestro, rispetto al quale andava operata la riduzione per il ravvisato (dal Tribunale) venir meno della particolare difficoltà
dell ‘iniziale fase gestoria, ammontava a euro 2.700,00 e non a euro 1.200,00, come erroneamente ritenuto, rispettivamente, nel decreto di liquidazione del GIP e nell’ordinanza del Tribunale .
I due motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono.
Innanzitutto, l ‘art. 2 octies (‘Gestione dei beni sequestrati’) della legge n. 575 del 1965 (normativa abrogata, ma applicabile ratione temporis ), al quarto comma, prevede che ‘ la determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi ‘.
Esiste, quindi, una fonte normativa che legittima la liquidazione dei compensi secondo le ‘tariffe locali’ e non è contestato che, nella specie, il giudice di merito ha liquidato il compenso facendo applicazione della tariffa locale, rappresentata dalla citata circolare del 28/10/2011.
La tabella B (‘Patrimoni di cui facciano parte beni costituiti in azienda’) alla fine della circolare, per i patrimoni fino a euro 5mln, prevede un compenso mensile da euro 1.200,00 a euro 1.800,00.
La circolare (a pag. 2) afferma che ‘ è in facoltà del Tribunale riconoscere aumenti tariffari in percentuale non superiore al 50% degli importi base nei casi in cui l ‘ operato degli amministratori sia servito ad affrontare e superare problemi gestionali di particolare rilievo ovvero abbia prodotto risultati di gestione di particolare brillantezza ovvero ancora, in caso di amministrazione di imprese, sia riuscita a tenerle sul mercato e ad ottenere una soddisfacente redditività; è in facoltà del tribunale, per converso, applicare
diminuzioni tariffarie in percentuale non superiore al 50% degli importi base ove l ‘ operato degli amministratori risulti per qualsiasi qualsivoglia motivo inadeguato o insufficiente ‘.
È certo che il Tribunale si è discostato dalle prescrizioni della circolare poiché ha liquidato un compenso mensile di euro 800,00 inferiore di un terzo rispetto al minimo tariffario (euro 1.200,00) in ragione del fatto che la richiedente non avrebbe documentato la particolare difficoltà dell’attività svolta, laddove, come si è visto, la circolare consente la riduzione fino alla metà del compenso minimo nella sola ipotesi (alla quale l’impugnata ordinanza non fa riferimento ) in cui l’operato degli amministratori ‘ risulti inadeguato o insufficiente ‘.
Spetta al giudice del rinvio, quindi, riesaminare i fatti di causa attenendosi al principio che, in materia di liquidazione del compenso degli amministratori giudiziari, la liquidazione secondo le ‘ tariffe locali ‘ non può essere inferiore al minimo tariffario, a meno che la stessa tariffa locale non preveda la possibilità di una riduzione al di sotto del minimo , ad esempio, a causa dell’operato inadeguato o insufficiente dell’amministratore ( evenienza, questa, che ex actis non pare essersi verificato nel caso in decisione).
I n conclusione, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza è cassata, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia , anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
La Presidente
NOME COGNOME