Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25652 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25652 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE .
Ricorrente
contro
NOME NOME , rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Controricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli emessa nel procedimento R.G. n. 26871/2018, depositata il 30.9.2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con ordinanza del 30.9.2019, il Tribunale di Napoli, accogliendo in parte l’opposizione proposta dal COGNOME NOME, liquidò in suo favore la somma di euro 199.500,00 a titolo di compenso per l’attività di amministratore RAGIONE_SOCIALEo del fondo immobiliare denominato Fondo Sette Portafoglio svolta dal 6.7.2012
al 22.10.2014, oggetto di sequestro preventivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 c.p.p. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 sexies legge n. 356 del 1992.
Il Tribunale argomentò la sua decisione rilevando l’esistenza di un vuoto normativo in ordine ai criteri da utilizzare ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso richiesto, atteso che il d.p.r. n. 177 del 2015, emanato in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d.lgs. n. 14 del 2010, relativo alla ‘Istituzione RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 13, RAGIONE_SOCIALE legge 15 luglio 2009, n. 94′, recante i predetti criteri di liquidazione , era entrato in vigore quando l’incarico svolto dall’esponente era ormai terminato . Ritenne tuttavia che a tali criteri, sia pure successivi, poteva comunque farsi riferimento quali fonte di valutazione equitativa per la determinazione del compenso richiesto. Dato quindi conto che il fondo patrimoniale amministrato dal ricorrente era titolare di quattro strutture alberghiere e che l’incarico conferito al professionista si era sostanziato in scelte decisionali per la tutela di un patrimonio immobiliare di notevole valore, affermò che nel caso di specie era c orretta l’applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 3 lett. c) del d.p.r. n. 177 del 2015 per la gestione di immobili, fondato sul valore RAGIONE_SOCIALE stessi. Considerato il valore dei beni, ammontante a euro 60.950.000,00, e dei frutti su di essi maturati, pari a euro 14.135.993, nonché del particolare impegno profuso dal COGNOME nell’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, liquidò quindi il compenso a lui spettante nell’importo di euro 199.50 0,00.
Per la cassazione di questa ordinanza, con atto notificato il 29.10.2019, hanno proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
NOME NOME ha notificato controricorso e depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, lett. c) e d), d.p.r. n. 177 del 2015, assumendo che il Tribunale ha errato nell’applicare i criteri di determinazione del compenso stabiliti da tale disposizione per i beni immobili, atteso che l’incarico svolto dal COGNOME era consistito non nell’amministrare cespiti immobiliari, ma quote di un fondo immobiliare chiuso, che, per loro natura, rientrano nella categoria ‘beni diversi’ prevista dalla lettera d) RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione, la quale prevede criteri di computo del compenso diversi da quelli applicati.
Il motivo è inammissibile.
La censura sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, che ha affermato di applicare le disposizioni del d.p.r. n. 177 del 2015 non già in via diretta o per analogia, ma soltanto come fonte di una valutazione equitativa del compenso da determinare, attesa l ‘ inapplicabilità del suddetto testo normativo, ratione temporis , all’incarico espletato. Questa affermazione del Tribunale, che appare conforme all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 20975 del 2024; Cass. n. 8538 del 2018), non è investita dal ricorso, il quale si appunta sul denunciato errore di diritto in ordine alla scelta RAGIONE_SOCIALE specifica disposizione di legge applicabile nel caso di specie. La censura, tuttavia, non coglie nel segno, atteso che, non avendo il Tribunale fatto diretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni dettate dal d.p.r. citato, la denuncia di violazione di legge, per come formulata, non è proponibile, dal momento che essa non può che muovere dalla premessa RAGIONE_SOCIALE diretta applicabilità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE norma giuridica che si assume violata, presupposto che invece nel caso concreto è assente . In tale situazione, l’errore addebitato al Tribunale avrebbe potuto avere rilevanza solo sotto altro profilo, attraverso la deduzione, del tutto mancante nel motivo, e la conseguente dimostrazione che il criterio seguito dal Tribunale era errato per avere portato ad una determinazione del compenso del tutto incongrua e sproporzionata rispetto all’attività concretamente svolta dal professionista (Cass. n. 6049 del 2009).
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, lett. c) e d ), d.p.r. n. 177 del 2015, censurando il provvedimento impugnato per avere calcolato il valore RAGIONE_SOCIALE immobili senza fare riferimento ai parametri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e per avere aggiunto al suddetto valore, come base di calcolo, anche i frutti civili, che invece andavano considerati a mente RAGIONE_SOCIALE lett. d) RAGIONE_SOCIALE‘articolo menzionato.
Il motivo è inammissibile, muovendo dal presupposto RAGIONE_SOCIALE diretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa dettata dal d.p.r. n. 177 del 2015 e potendosi pertanto estendere alle censure sollevate le medesime considerazioni svolte nell’esame del motivo precedente.
Merita aggiungere che il Tribunale ha desunto il valore RAGIONE_SOCIALE immobili sulla base del dato oggettivo costituito dalla certificazione in atti rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE, che non risulta essere stata contestata, e che il ricorso non allega che tale valutazione abbia portato ad una determinazione del compenso incongrua o sproporzionata.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, lett. c) e d ), d.p.r. n. 177 del 2015, lamentando che il Tribunale abbia liquidato il compenso in un importo superiore a quello medio.
Anche questo motivo è inammissibile, sia perché non sviluppa alcun argomentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE censura, sia in quanto non investe la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, laddove ha giustificato la liquidazione del compenso in un importo superiore ai valori medi in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impegno profuso dal professionista, RAGIONE_SOCIALE sollecitudine da questi dimostrata nell’adempimento d ei suoi obblighi e RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE gestione a lui affidata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per essere state con tutte e tre le censure prospettate questioni inammissibili.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile, in data 15 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME