Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30805 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30805 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37718/2019 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE SEQUESTRATI CRIMINALITÀ, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3292/2019 depositata il 16/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 3292 del 16.5.2019, con la quale è stato respinto l’appello di esso ricorrente per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, i compensi pretesi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per l’attività, svolta tra l’1.1.2007 al 16.10.2008, di amministratore e di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE. Il 16.10.2008 il ricorrente è cessato dall’incarico. La Corte di Appello ha affermato che, con decreto del 5.8.2005, dell’RAGIONE_SOCIALE, l’immobile adibito ad ‘abitazione e ristorante’ in GrottaferrataINDIRIZZO INDIRIZZO, che ‘costituiva il cespite di maggior valore del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, era stato ‘destinato all’Erario’; che, quindi, in forza di tale decreto, ‘ben prima del provvedimento di assegnazione’ al patrimonio del Comune di Grottaferrata del 16.11.2010, ‘tutte le attività gestorie e di amministrazione dell’immobile …[erano state] espletate dal RAGIONE_SOCIALE‘; che ‘il primigenio provvedimento di destinazione demaniale ha quindi svuotato quasi del tutto sino dal 2005 per tale comparto aziendale il valore dell’attività residua dell’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria facente capo al AVV_NOTAIO COGNOME ridimensionando largamente il relativo pagamento del compenso reclamato da esso custode giudiziario’; che non poteva ritenersi fondata la tesi dell’allora appellante di aver diritto al compenso per il periodo ‘in contestazione compreso tra il 1°genaio 2007 e il 16 ottobre 2008’ in quanto antecedente al provvedimento del 2010,
solo in forza del quale ‘il bene era formalmente uscito dRAGIONE_SOCIALE disponibilità dell’amministrazione giudiziaria’, posto che ‘l’immobile è stato conferito al patrimonio dell’Erario dapprima sotto forma di destinazione al RAGIONE_SOCIALE e quindi trasferito in assegnazione definitiva al Comune di Grottaferrata … con conseguente sottrazione RAGIONE_SOCIALE disponibilità del bene al patrimonio della RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE gestione ed amministrazione del custode AVV_NOTAIO COGNOME. Del tutto correttamente il primo giudice ha, quindi, affermato che il valore venale dell’immobile di Grottaferrata dovesse essere espunto dRAGIONE_SOCIALE remunerazione richiesta … dall’odierno appellante spettando unicamente a quest’ultimo i compensi già liquidati per le esigue e residue attività gestionali svolte nel periodo 1° gennaio 2007 e 16 ottobre 2008 e per la quali manca uno specifico motivo di gravame’. La pretesa originaria del ricorrente era pari a 25.957,67 euro in relazione ad un patrimonio aziendale di valore indicato dallo stesso ricorrente come ‘superiore a 2.000.000,00 euro’. L’RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto al ricorrente 1613,37 euro per onorari e 1792,74 euro per spese;
2.l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2 octies, comma 4, della l.31.5.1965 (abrogato ma applicabile ratione temporis) per essersi la Corte di Appello ritenuta, erroneamente, non vincolata ad applicare, al caso di custode-amministratore iscritto in un RAGIONE_SOCIALE professionale -quale il ricorrente, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, le ‘tariffe professionali’ richiamate nel suddetto articolo; 2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 19,27,28, 29, 30 e 33, 34 e 47 del d.P.R. 10.10.1994, n.645 per avere la Corte di Appello erroneamente sostituito il criterio, indicato nella tariffa professionale, del valore di
mercato dell’azienda di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE ai fini della quantificazione del compenso ‘con una valutazione soggettiva sull’entità delle attività gestorie materialmente poste in essere dal liquidatore e amministratore giudiziario’;
i due motivi di ricorso, suscettivi di esame congiunto, sono infondati.
3.1. La questione attiene RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso spettante all’amministratore giudiziario e liquidatore di RAGIONE_SOCIALE sottoposti a sequestro preventivo penale, per attività riferite a tempo antecedente all’abolizione dell’art. 2 octies della l. n. 575 del 1965 (per effetto dell’art. 120 del d. lgs. n. 159 del 2011).
3.2. Sono affermazioni della Corte di Appello non censurate quelle per cui, nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 16 ottobre 2008, il ricorrente non ha svolto alcuna attività di amministrazione del cespite principale, ‘l’immobile’ di Grottaferrata, del patrimonio aziendale della società RAGIONE_SOCIALE, ha svolto solo attività ‘esigue e residue’ e per esse ha ottenuto già i compensi dovuti.
In ragione della assenza di attività relative all’immobile, la Corte di Appello ha ‘espunto’ il relativo valore venale dal calcolo del valore aziendale al quale commisurare il compenso.
3.3. I motivi di ricorso muovono da questo assunto: dato che formalmente l’incarico di amministratore e liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE era, nel suddetto periodo, ancora in essere, dato che nel patrimonio della società era compreso l’immobile, dato che la legge 31.5.1965, n. 575, art. 2 octies, comma 4, prevede(va) che ‘La determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell’articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale
furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi’, dato che il criterio di determinazione e liquidazione del compenso riferito alle tariffe professionali esclude gli altri criteri, la Corte di Appello ha errato nel non liquidare il compenso tenendo conto, ai sensi della tariffa dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al d.P.R.10.10.1994, n.645, anche del valore venale dell’immobile de quo. Il ricorrente assume in sintesi di avere diritto ad un compenso calcolato secondo le tariffe professionali di cui al d.P.R. 10.10.1994, n.645 da applicarsi sull’intero valore dei RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE.
3.4. L’assunto non si confronta con il contenuto della sentenza.
Come questa Corte ha precisato, il riferimento alle tariffe professionali nel comma 4, dell’art. 2 octies della l. n. 575 cit. -legge che autorizza l’autorità giudiziaria a scegliere l’amministratore, oltre che tra i professionisti iscritti in appositi albi, anche fra le persone che abbiano comprovata esperienza nell’amministrazione di RAGIONE_SOCIALE del genere di quelli RAGIONE_SOCIALEconsente di affermare che l’art. 2 octies cit., ‘avuto riguardo RAGIONE_SOCIALE sua ampia e diversificata portata applicativa e RAGIONE_SOCIALE sua ratio, nonché RAGIONE_SOCIALE sua collocazione topografica, elenca in maniera omnicomprensiva e necessariamente generalizzata i criteri che devono guidare l’attività del giudice (tra l’altro) nella liquidazione finale dei compensi. Tenuto conto, però, della varietà delle figure professionali su cui può cadere la scelta motivata dell’autorità giudiziaria e del loro differente inquadramento normativo, è indubbio che il richiamo alle tariffe professionali assume una valenza univoca … con riguardo a quelle categorie i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina’ (Cass. 21592/2019).
In base all’art. 3 del d.P.R. 645 del 1994 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali degli iscritti negli albi professionali dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), ‘ 1. I compensi per
rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa. 2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dRAGIONE_SOCIALE presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento RAGIONE_SOCIALE natura, alle caratteristiche, RAGIONE_SOCIALE durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente’.
Questa Corte (ordinanza cit. n.21502 del 22/08/2019, in motivazione) che, in tema di liquidazione del compenso in favore dei custodi e degli amministratori giudiziari dei RAGIONE_SOCIALE sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione, ove sia applicabile, “ratione temporis”, la disciplina di cui all’art. 2octies della l. n. 575 del 1965, tale norma, in combinato disposto con l’art. 2septies, comma 5, va intesa nel senso che ‘nella determinazione dei compensi il giudice avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità nei limiti delle forcelle di valore previste dRAGIONE_SOCIALE tabella professionale di riferimento valutando … oltre al valore commerciale dei RAGIONE_SOCIALE patrimoniali amministrati anche la qualità e la complessità dell’opera prestata dall’amministratore, la sollecitudine dimostrata dal medesimo e i risultati da lui ottenuti nella gestione dei RAGIONE_SOCIALE oggetto del suo incarico potendo modulare l’importo effettivo del compenso RAGIONE_SOCIALE reale materialità dell’opera di volta in volta prestata dal professionista’.
In termini generali, dunque, la priorità del riferimento RAGIONE_SOCIALE tariffa professionale di riferimento, non esclude l’uso degli altri criteri previsti dRAGIONE_SOCIALE legge 31.5.1965, n. 575, art. 2 octies, comma 4, che devono invece essere usati come criteri di applicazione concreta della tariffa.
Nel caso della ‘tariffa professionale’ dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, inoltre, tali criteri sono, in gran parte, anche specificamente richiamati dRAGIONE_SOCIALE stessa normativa tariffaria (art. 3 d.P.R. 645/94 cit.). Ciò posto, la Corte di Appello non ha violato l’art. 2 octies
della l. n. 575 cit., avendo invece liquidato il compenso del ricorrente tenendo conto del criterio, interno RAGIONE_SOCIALE normativa tariffaria, del ‘valore commerciale del patrimonio amministrato’, che non comprendeva ‘l’immobile’ di Grottaferrata, e ‘dell’opera prestata’, che non era inerente a tale immobile ma consisteva in ‘attività esigue e residue’;
in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussitenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto;
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.