Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6625 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 36972/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO PIAVE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2381/2019 depositata il 11/06/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per il rigetto dei restanti motivi. Udito gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolato in motivi numerati dall’ 1) all’8.2.), contro la sentenza n. 2381/2019 della Corte d’appello di Venezia, depositata l’11 giugno 2019.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO Zenson di Piave.
2.-Il giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (disciolta dal 31 dicembre 2010) e da NOME COGNOME, anche quale successore della prima, ex amministratore del RAGIONE_SOCIALE NOME, per conseguire la condanna dello stesso RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei compensi arretrati degli ultimi sei anni di incarico (complessivamente durato dal 1998 al 2008), indicati nell’importo complessivo di € 48.797,72, oltre che al risarcimento dei danni. Il convenuto RAGIONE_SOCIALE aveva a sua volta spiegato riconvenzionale di natura risarcitoria per la somma di € 39.000,00. L’adito Tribunale di Venezia con sentenza n. 234 del 22 maggio 2012 aveva respinto le reciproche domande. La Corte d’appello di Venezia ha poi in parte accolto il gravame di NOME COGNOME, condannando il RAGIONE_SOCIALE a pagargli la minor somma di € 5.113,22, con interessi dalla data di approvazione del bilancio consuntivo per il biennio 2002/2004. I giudici di secondo grado hann o, invero, ritenuto provato il credito dell’ex amministratore in ordine ai compensi afferenti a queste due annualità di gestione, come da bilanci allegati. Viceversa, sono stati negati i compensi pretesi per gli anni successivi, fino alla revoca dell’incarico nel
gennaio 2008, a conferma delle ragioni già espresse in merito dal Tribunale, per aver omesso il COGNOME ‘ di espletare le mansioni per cui aveva ricevuto mandato limitandosi al pagamento di alcune fatture (per assicurazione condominiale, RAGIONE_SOCIALE e acqua potabile), senza convocare più alcuna assemblea condominiale né presentare annualmente il bilancio, malgrado i reiterati solleciti dei condomini ‘.
3.- Ha presentato memoria il RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità dei motivi dal primo al sesto e dell’ottavo motivo, formulata dal controricorrente per ‘mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione’, va valutata in relazione a ciascuna delle censure, premettendo, comunque, che il carattere ‘misto’ delle doglianze non rende perciò solo inammissibile il motivo di ricorso che, pur articolandosi al suo interno in più profili, ciascuno dei quali prospettabile in astratto come autonomo vizio, riportabile a distinti tipi contemplati dall’art. 360, comma 1, c.p.c., permetta comunque di cogliere con chiarezza le critiche prospettate e di procedere, se ritenuto opportuno all’esame separato di esse (Cass., Sez. Un., n. 9100 del 2015; n. 7770 del 2009).
1.- Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte di Venezia pronunciato sul motivo di gravame inerente alla legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, negata dal Tribunale.
1.1. -Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato. La sentenza impugnata a pagina 6 ha espressamente affermato che ‘ la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE convenuto resta confermata con la valida e compiuta instaurazione del contraddittorio, quanto alle pretese attoree che non si riferiscano esclusivamente al recupero di spese anticipate nell’esclusivo interesse di alcuni condomini ‘. D’altro
canto, la adottata decisione di condanna del RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME la somma di € 5.113,22 denota una statuizione implicita di accoglimento della censura sulla legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
2.- Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte di Venezia pronunciato sulla propria richiesta di chiamata in causa dei condomini ex art. 107 c.p.c.
2.1. -Anche questo motivo è palesemente infondato.
La sentenza impugnata ha escluso che NOME COGNOME avesse tempestivamente richiesto di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, comma 3, c.p.c.
D’altro canto, instaurato, come nella specie, un giudizio nei confronti di un condominio per ottenerne la condanna ad adempiere al pagamento di una somma di denaro, la contestazione della legittimazione da parte del convenuto amministratore o l’indicazione dei singoli condomini quali soggetti effettivamente legittimati danno luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva a carico del giudice solo la facoltà – non sindacabile in sede di gravame perché presuppone una valutazione discrezionale – di ordinare la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell’art. 107 c.p.c. (tra le tante, Cass. n. 6208 del 2013).
3.- Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello di Venezia pronunciato sulla eccezione di nullità della domanda riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE, pur ritenuta generica dal Tribunale.
3.1. -Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
NOME COGNOME, destinatario della domanda riconvenzionale proposta dal RAGIONE_SOCIALE, rigettata nel merito, con statuizione non
appellata, non aveva interesse ad impugnare per la mancata dichiarazione di nullità della stessa riconvenzionale, non traendo alcuna utilità giuridica dall’eventuale accoglimento del gravame sul punto della questione pregiudiziale di rito.
-Il quarto motivo di ricorso deduce la ‘violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ e in subordine l’omesso esame o l’omessa pronuncia sul quinto motivo di appello, per il mancato riconoscimento dei compensi successivi al 2004 e sino al 2008.
4.1. -Il quarto motivo di ricorso è connotato da plurimi profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
4.2. – Il motivo si risolve in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, ed invoca un generico rinnovato esame delle risultanze di causa.
Il Collegio può dare risposta alle critiche contenute in tale motivo nei limiti in cui appaia quanto meno soddisfatta l’esigenza di una chiara esposizione delle relative ragioni e la censura consenta di individuare il vizio dedotto e la norma o il principio di diritto che si assume violato, in maniera da sussumere le stesse in una delle categorie logiche contemplate dall’art. 360 c.p.c.
Il quarto motivo di ricorso è, invero, carente sotto il profilo della specificità, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Con esso il ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., senza indicare in rubrica alcuna norma di legge di cui lamenta la violazione (pur riferendosi in corso di esposizione all’art. 115 c.p.c.), e senza comunque esaminarne il rispettivo contenuto precettivo e raffrontarlo mediante specifiche argomentazioni con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, evidenziandone il contrasto con l’interpretazione che di tali disposizioni fornisce la giurisprudenza o la dottrina (cfr. Cass. Sez. Un., n. 23745 del 2020).
Non ricorre la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la stessa contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, come d’altro canto conferma la contestuale proposizione di molteplici denunce della violazione di norme di diritto sostanziale, le quali presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame le questioni oggetto di doglianza e le abbia risolte in modo giuridicamente non corretto.
È inammissibile la censura riconducibile al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operando la previsione di cui all’art. 348ter , comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis ), che esclude che possa essere impugnata la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).
La stessa dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. è inammissibile, essendo denunciato non che la Corte d’appello, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, quanto che essa, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
4.3. La Corte d’appello di Venezia ha, comunque, in parte accolto il gravame di NOME COGNOME, condannando il RAGIONE_SOCIALE a pagargli la minor somma di € 5.113,22, con interessi dalla data di approvazione del bilancio consuntivo per il biennio 2002/2004, sul presupposto che fosse provato il credito dell’ex amministratore in ordine ai compensi afferenti a queste due annualità di gestione, come
da bilanci allegati. Viceversa, sono stati negati i compensi pretesi per gli anni successivi, fino alla revoca dell’incarico nel gennaio 2008, a conferma delle ragioni già espresse in merito dal Tribunale, per aver omesso il COGNOME di espletare le mansioni per cui aveva ricevuto mandato limitandosi al pagamento di alcune fatture (per assicurazione condominiale, RAGIONE_SOCIALE e acqua potabile), senza convocare più alcuna assemblea condominiale né presentare annualmente il bilancio, malgrado i reiterati solleciti dei condomini ‘.
4.4. -Nel regime antecedente all’entrata in vigore dell’art. 1129, comma 14, c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012 (regime operante nel caso in esame ratione temporis ), la prova del diritto al compenso spettante all’amministratore di condominio poteva ricavarsi dalla delibera di approvazione del rendiconto (ad esempio, Cass. n . 17713 del 2023) o dalla deliberazione concernente la stessa nomina dell’amministratore e la determinazione della retribuzione da corrispondere al medesimo, altrimenti da effettuare a norma dell’art. 1709 c.c.
In difetto di adeguato riscontro documentale, la Corte d’appello ha negato il diritto del COGNOME ai compensi per gli esercizi gestori successivi al 2004, mancando anche prova dello svolgimento effettivo delle prestazioni di amministratore.
Non è censurabile come violazione dell’art. 115 c.p.c., o altrimenti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la denuncia di incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, posta nel motivo in esame, nel senso che i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto che il COGNOME non avesse adempiuto l’onere di dimostrare lo svolgimento delle prestazioni di amministratore successive al 2004, e quindi il fatto costitutivo del diritto ai compensi, poiché ciò vale a lamentare un erroneo apprezzamento sull’esito della prova,
sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il quarto motivo di ricorso postula un diverso accertamento dei fatti storici, nel senso propugnato dal ricorrente, ed invita la Corte di cassazione a procedere ad un accesso diretto agli atti delle pregresse fasi e ad una loro rinnovata delibazione, così da riesaminare nel giudizio di legittimità le fonti del convincimento dei giudici del merito, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Né può ravvisarsi una non contestazione da parte del RAGIONE_SOCIALE, avendo lo stesso sia con le difese, sia con la domanda riconvenzionale, confutato l’effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite e negato ogni proprio debito verso l’examministratore “… tanto per anticipazioni quanto per compensi … “. Il principio di non contestazione, con conseguente ” relevatio ” dall’onere probatorio, postula che l’ex amministratore, che agisca per ottenere dal condominio i propri compensi e i rimborsi delle anticipazioni, abbia ottemperato per primo nella domanda introduttiva all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale indicazione dei relativi documenti giustificativi, con riguardo alle somme incassate, all’entità e causale degli esborsi e a tutti gli elementi funzionali all’individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico. Ove la domanda dell’ex amministratore non sia così analitica, il convenuto condominio può limitarsi a contestare genericamente, come nella specie, ogni suo debito, e non ha l’onere di compiere una contestazione circostanziata, equivalendo ciò altrimenti a ribaltare sullo stesso convenuto l’onere di allegare il fatto costitutivo dell’avversa pretesa.
Spetta, del resto, al mandante il potere di paralizzare le pretese di credito del mandatario con la semplice eccezione di inadempimento, correlata alle inadempienze del mandatario nella gestione ed esecuzione del mandato.
5. -Il quinto motivo di ricorso deduce la ‘violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per mancato riconoscimento delle anticipazioni dell’amministratore’. La censura si incentra al punto 5.1. sul passivo di gestione di € 27.297,68 acclarato nei bilanci sino al 2004, importo dal quale, detratto l’ammontare dei compensi non corrisposti (€ 5.113,22), si ricaverebbe l’importo delle anticipazioni sostenute dall’ex amministratore. Al punto 5.2. invece il motivo analizza le anticipazioni sostenute dopo il 2004, sempre desunte dalle passività appianate. In subordine si sviluppa un sottomotivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘con riferimento a tutte le anticipazioni dal 2002 al passaggio di consegne’.
Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 1988 c.c. per il mancato apprezzamento del riconoscimento di debito emergente al passaggio di consegne, già sottoscritto dall’amministratore entrante e poi prodotto dal RAGIONE_SOCIALE che ha anche ratificato l’operato dell’amministratore. In subordine, mancato esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5) c.p.c.
Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1720 c.c. in merito alle anticipazioni dell’ex amministratore.
5.1. -Quinto, sesto e settimo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, rivelano gli stessi profili di inammissibilità già evidenziati a proposito del quarto motivo, e sono in ogni caso infondati.
5.2. -Sul punto, la Corte d’appello di Venezia ha affermato: che il COGNOME non avesse ‘ allegato né dimostrato di aver tratto dal proprio conto corrente personale le somme utilizzate per i pagamenti
documentati in bilancio consuntivo fino a tutto il 2004, laddove poteva disporre della prova allegando gli estratti del proprio conto corrente, con l’indicazione dell’importo e della data dei prelievi a quel fine impiegati ‘; che lo stesso ben avrebbe potuto trattenere copia degli estratti del conto corrente condominiale attestanti le asserite anticipazioni; che non potessero supplire alle carenze contabili le deposizioni rese dai testimoni; che non valesse quale riconoscimento del debito del RAGIONE_SOCIALE verso il COGNOME la sottoscrizione del verbale del passaggio delle consegne al nuovo amministratore nel maggio del 2008; che non vi fosse prova del perdurare delle passività fino al 2008, mancando i bilanci consuntivi e preventivi per gli anni successivi al biennio 2002/2004.
5.3. – La sentenza impugnata ha dunque ritenuto, con apprezzamento di fatto che costituisce prerogativa del giudice di merito, che non fosse stata raggiunta la prova del credito relativo al rimborso delle anticipazioni vantato dall’ex amministratore del RAGIONE_SOCIALE.
5.4. – Il ricorso intende sollecitare questa Corte a rivalutare la sussistenza della prova, nella contabilità condominiale, degli esborsi effettuati e delle attività espletate da NOME COGNOME, ma tali valutazioni e calcoli costituiscono accertamenti di fatto demandati al giudice di merito e sono incensurabili in cassazione se non sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
5.5. – È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condomini (al quale, per quanto non disciplinato nell’art. 1129 c.c., si applicano, nel sistema ridelineato dalla legge n. 220 del 2012, le disposizioni di cui alla
sezione I, capo IX, titolo III, libro V, del codice civile), è l’amministratore che, alla stregua dell’art. 1720 c.c., deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) -che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. n. 25315 del 2025; n. 4179 del 2023; n. 5611 del 2019; n. 20137 del 2017; n. 7948 del 2006).
Era dunque l’amministratore COGNOME a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.
Spetta poi all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (Cass. n. 25315 del 2025; n. 4179 del 2023; n. 8498 del 2012; n. 3892 del 2017).
D’altro canto, va altresì ribadito, a conferma del ragionamento seguito dalla Corte d’appello, come l’accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente e il verbale di consegna sottoscritto con riguardo alla situazione patrimoniale al momento del subentro gestorio, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti dell’ex amministratore da parte dei condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all’assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate
d’iniziativa dell’amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cass. n. 4179 del 2023; n. 15702 del 2020; n. 5062 del 2020; n. 8498 del 2012).
Neppure la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto è dirimente in ordine alle somme a carico del condominio da corrispondere all’amministratore cessato dall’incarico. Anche in proposito questa Corte ha già affermato che la deliberazione dell’assemblea di condominio, che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato (come invece sostiene il ricorrente), in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. n. 25315 del 2025; n. 4179 del 2023; n. 10153 del 2011).
È altresì frutto di apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, quello sulla intellegibilità e chiarezza, anche sotto l’aspetto sostanziale, della contabilità condominiale, tale da poter fornire prova del credito vantato dall’ex amministratore.
6. -L’ottavo motivo del ricorso di NOME COGNOME si scompone in due sottomotivi: il primo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la ‘ mancata pronuncia sulla chiesta liquidazione equitativa delle anticipazioni e del compenso ‘, oppure la ‘ violazione di legge ex art. 360 n. 3) c.p.c. per mancata applicazione della liquidazione equitativa nonostante la sussistenza della debenza sia del compenso che delle anticipazioni ‘; il secondo sottomotivo deduce la ‘omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione … sulle istanze istruttorie’ (ordine di esibizione delle deliberazioni condominiali e degli estratti conto, testimonianze, CTU).
6.1. Il motivo 8.1. è inammissibile.
L’adozione del criterio equitativo opera per la valutazione dei danni (artt. 1226 e 2056 c.c., nonché eccezionalmente per i crediti di lavoro ex art. 432 c.p.c.), rappresentando una deroga al sistema legale della liquidazione espresso nella formula dell’art. 1223 c.c. e non può esorbitare dall’ambito in cui esso è circoscritto, e cioè quello della impossibilità e difficoltà di una precisa prova sull’ammontare del pregiudizio risentito.
Tali presupposti restano del tutto inoperanti quando, come nel caso in esame, si pone il problema della determinazione dei crediti dell’amministratore di condominio per il pagamento del compenso e per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio, essendo questi fondati sul contratto di amministrazione che intercorre con i condomini, vieppiù allorché, sempre come nel caso di specie, sia stata esclusa la sussistenza della prova dei relativi diritti alle prestazioni contrattuali.
6.2. -È inammissibile anche il motivo 8.2.
Deve dapprima ribadirsi che per il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. opera la previsione di cui all’art. 348ter , comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis ).
Inoltre, nel vigore del testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione della sentenza, mentre è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé (“mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”: Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014).
Il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova si dice, così, denunciabile per cassazione solo nel caso in cui esso investa un fatto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa avrebbe determinato certamente un esito diverso della controversia, e non anche se inerente ad un fatto che sia stato comunque già preso in considerazione ed apprezzato dai giudici del merito.
Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME